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134 D. Provolo<br />
F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />
essere, nel campo giuridico, la misura di tutte le cose significa infatti, per Bettiol,<br />
che <strong>il</strong> diritto (ed in particolare <strong>il</strong> diritto penale) è fatto per l’uomo, del quale devono<br />
essere riconosciute e rispettate le fondamentali strutture razionali ed esigenze morali.<br />
In particolare, per Bettiol può dirsi «umano» quel diritto che non calpesta le esigenze<br />
della giustizia (virtù morale per eccellenza) quando esso modella reati e pene<br />
o quando delinea i fondamentali istituti che servono all’applicazione delle norme<br />
penali; è umano quel diritto che è espressione e garanzia della libertà «responsab<strong>il</strong>e»<br />
dell’individuo. In questa prospettiva, un diritto penale umano non può che essere democratico,<br />
laddove per democrazia Bettiol intende un «reggimento politico ancorato<br />
al concetto di una responsab<strong>il</strong>ità individuale in regime di libertà» 2 .<br />
«Democrazia», «libertà» e «responsab<strong>il</strong>ità» dell’individuo: si tratta di termini spesso<br />
evocati dai giuristi, i quali tuttavia faticano a trovare un accordo sul significato<br />
giuridico ad essi di volta in volta attribuib<strong>il</strong>e e, in particolare, sui rapporti che intercorrono<br />
con <strong>il</strong> termine correlativo di «autorità».<br />
Quello dell’adempimento dell’ordine criminoso è un tema che risulta essere prima<br />
facie, ma anche al vaglio della storia, a forte connotazione politica, e la relativa<br />
disciplina, posta proprio sul piano inclinato del rapporto tra autorità e libertà, si presenta<br />
come cartina di tornasole per testare le inclinazioni autoritarie ovvero, rispettivamente,<br />
liberali degli ordinamenti giuridici contemporanei. Della questione Bettiol<br />
si occupa approfonditamente già nel 1934, quando scrive <strong>il</strong> suo lavoro monografico<br />
sull’ordine dell’autorità nel diritto penale 3 . Come avverte sin dalla premessa l’insigne<br />
Maestro, <strong>il</strong> nodo problematico del tema dell’esecuzione dell’ordine del superiore è<br />
senza dubbio costituito dalla possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evanza dell’obbedienza all’ordine <strong>il</strong>legittimo<br />
perché criminoso ai fini dell’esenzione dalla responsab<strong>il</strong>ità penale, giacché l’ordine<br />
conforme alla legge non suscita particolari difficoltà interpretative risolvendosi la sua<br />
esecuzione in una mediata applicazione di una norma giuridica.<br />
In un periodo storico in cui l’ordinamento m<strong>il</strong>itare era considerato come un ordinamento<br />
giuridico autonomo rispetto a quello statale, munito di organizzazione<br />
propria e portatore di speciali interessi, attuab<strong>il</strong>i anche in deroga ai principi stab<strong>il</strong>iti<br />
dal diritto penale comune, e nel quale, dunque, l’interesse alla pronta obbedienza degli<br />
ordini ben poteva essere ritenuto prioritario rispetto all’interesse alla non lesione<br />
di beni giuridici penalmente tutelati 4 , Bettiol affronta la questione cercando di tracciare<br />
precisi confini di legittimità anche con riferimento all’ambito penale m<strong>il</strong>itare,<br />
nel quale tradizionalmente si rinvengono le ipotesi di ordini criminosi insindacab<strong>il</strong>i<br />
2 Ivi, p. 743.<br />
3 G. Bettiol, L’ordine dell’autorità nel diritto penale (1934), in Id., Scritti giuridici, I, Cedam, Padova<br />
1966, p. 109.<br />
4 Per un’indagine critica sui possib<strong>il</strong>i prof<strong>il</strong>i di specialità del sistema penale m<strong>il</strong>itare nell’attuale assetto<br />
dell’ordinamento italiano si rinvia a G. Fiandaca, Quale specialità per <strong>il</strong> diritto penale m<strong>il</strong>itare?, in Riv.<br />
it. dir. e proc. pen., 2008, p. 1059.