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riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di<br />

San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione<br />

dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti<br />

floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e<br />

copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con<br />

deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, <strong>della</strong> giunta regionale. La cessione e'<br />

subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera<br />

pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico<br />

erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla<br />

identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo <strong>della</strong> cessione<br />

di cui al presente comma non potra' essere superiore al 50 per cento del<br />

valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e<br />

l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potra'<br />

essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio<br />

sulla base dei valori in comune commercio.<br />

109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre<br />

1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e<br />

le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente<br />

o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per<br />

cento del capitale espresso in azioni ordinarie procedono alla dismissione del<br />

loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita':<br />

a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a<br />

cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di<br />

prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti<br />

scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione<br />

dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i<br />

pagamenti al momento <strong>della</strong> presentazione <strong>della</strong> domanda di acquisto;<br />

b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme<br />

vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai<br />

limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia<br />

popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con<br />

componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per<br />

cento;<br />

c) (lettera abrogata);<br />

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

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