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riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la<br />

detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo e' sostituito dai<br />

seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette<br />

spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle<br />

indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per<br />

prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le<br />

spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al<br />

sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono<br />

integralmente.";<br />

c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro<br />

l'inapplicabilita' del regime <strong>della</strong> tassazione separata alle spese sanitarie<br />

rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera c), terzo e quarto<br />

periodo" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c), quinto e sesto periodo";<br />

d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni<br />

effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: ", anche<br />

in forma assicurativa, " sono soppresse e le parole: "di spese sanitarie<br />

previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo<br />

10" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo<br />

13-bis, comma 1, lettera c)".<br />

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta<br />

in corso alla data del 31 dicembre 1996.<br />

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del<br />

Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le<br />

seguenti modificazioni:<br />

a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attivita' agricole produttive<br />

di reddito agrario:<br />

1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura"<br />

sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";<br />

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:<br />

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

"b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal<br />

terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo<br />

di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla<br />

produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione<br />

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