riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...
riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...
riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la<br />
detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo e' sostituito dai<br />
seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette<br />
spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle<br />
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per<br />
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le<br />
spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al<br />
sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono<br />
integralmente.";<br />
c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro<br />
l'inapplicabilita' del regime <strong>della</strong> tassazione separata alle spese sanitarie<br />
rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera c), terzo e quarto<br />
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c), quinto e sesto periodo";<br />
d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni<br />
effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: ", anche<br />
in forma assicurativa, " sono soppresse e le parole: "di spese sanitarie<br />
previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo<br />
10" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo<br />
13-bis, comma 1, lettera c)".<br />
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta<br />
in corso alla data del 31 dicembre 1996.<br />
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del<br />
Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le<br />
seguenti modificazioni:<br />
a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attivita' agricole produttive<br />
di reddito agrario:<br />
1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura"<br />
sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";<br />
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:<br />
Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />
"b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal<br />
terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo<br />
di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla<br />
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione<br />
Pagina 54