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riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni, ripartizione<br />

<strong>della</strong> base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale<br />

dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilita'<br />

di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con<br />

riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio<br />

e, in particolare, per le aziende creditizie e le societa' finanziarie, in<br />

relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le<br />

imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio<br />

regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed<br />

estensione dei terreni;<br />

e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il<br />

gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei<br />

contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul<br />

lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed<br />

il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di variare<br />

l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le<br />

amministrazioni pubbliche dell'aliquota in misura tale da garantire il<br />

medesimo gettito derivante dai contributi dal Servizio sanitario nazionale;<br />

f) possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica<br />

economica e redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei<br />

contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui<br />

alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di<br />

attivita' o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale,<br />

in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale<br />

sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle aree depresse;<br />

g) possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove<br />

attivita' produttive;<br />

h) previsione <strong>della</strong> indeducibilita' dell'imposta dalla base imponibile<br />

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito<br />

delle persone giuridiche;<br />

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le<br />

dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle<br />

persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;<br />

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione<br />

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