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riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del<br />

decreto del modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli<br />

interessi legali.<br />

145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a<br />

decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva<br />

e' indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per<br />

le imposte sui redditi.<br />

146. Per i soggetti che si avvalgono <strong>della</strong> regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le<br />

rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del<br />

Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,<br />

relative al periodo di imposta 1995, da considerare per<br />

l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato<br />

nel comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo<br />

periodo di imposta.<br />

147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 146 del presente<br />

articolo, ai sensi dell' articolo 3, comma 188, <strong>della</strong> legge 28 dicembre 1995, n. 549,<br />

puo' essere operato mediante<br />

l'integrazione <strong>della</strong> dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il<br />

termine per la presentazione <strong>della</strong> dichiarazione dei redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3 per<br />

cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere<br />

annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del<br />

decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.<br />

148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono<br />

indicate le categorie di contribuenti per le quali non e' possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al<br />

numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attivita' o alle caratteristiche del processo produttivo. La<br />

disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.<br />

149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e<br />

contributivo, istituito ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 , convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63,<br />

è prorogato per il triennio 1996-1998.<br />

150. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla<br />

tariffa, allegato A, annessa al sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato 1992, e<br />

successive modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata<br />

a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in<br />

caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, <strong>della</strong> stessa<br />

tariffa, e' elevata a lire 2.500.<br />

151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, <strong>della</strong> legge 28<br />

dicembre 1995, n. 549,<br />

e' aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici<br />

intermedi e' aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o<br />

cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento e' aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per<br />

mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.<br />

152. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello<br />

massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30<br />

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.<br />

153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di<br />

vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 <strong>della</strong> legge 13 luglio 1965, n. 825<br />

, e successive modificazioni, anche in applicazione <strong>della</strong> direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le<br />

predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e<br />

a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.<br />

154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla<br />

copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e<br />

finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro<br />

delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore<br />

<strong>della</strong> presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente<br />

comma.<br />

155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per<br />

l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente articolo.<br />

156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong><br />

Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,<br />

recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i<br />

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