15.06.2013 Views

riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dell'artigianato. Alla remunerazione delle attivita' svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla<br />

attuale consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 <strong>della</strong><br />

legge 27 febbraio 1985, n. 49,<br />

un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.<br />

219. All' articolo 17, comma 1, primo periodo, <strong>della</strong> legge 27 febbraio 1985, n. 49,<br />

le parole: "per la durata di<br />

quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse.<br />

220. Al comma 2 dell'articolo 17 <strong>della</strong> legge 27 febbraio 1985, n. 49,<br />

dopo la parola: "partecipino" sono inserite<br />

le seguenti: "anche con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 <strong>della</strong> legge 31 gennaio 1992, n. 59".<br />

221. All' articolo 18 <strong>della</strong> legge 27 febbraio 1985, n. 49,<br />

e' aggiunto il seguente comma:<br />

"4-bis. Le societa' finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le<br />

cooperative le modalita' di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi <strong>della</strong> presente legge. Dette societa'<br />

finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito <strong>della</strong> cessazione, a qualunque titolo,<br />

delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attivita' e iniziative<br />

comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in<br />

bilancio tra le riserve indivisibili".<br />

222. Al fondo previsto dall' articolo 17 <strong>della</strong> legge 27 febbraio 1985, n. 49,<br />

sono conferite le somme di lire 30<br />

miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.<br />

223. Tra i soggetti di cui all' articolo 14, comma 1, lettera a), <strong>della</strong> legge 27 febbraio 1985, n. 49,<br />

sono compresi<br />

i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attivita' che il rispettivo ente di appartenenza intende<br />

affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonche' i lavoratori gia' impegnati in<br />

lavori socialmente utili ai sensi <strong>della</strong> normativa vigente.<br />

224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge<br />

1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,<br />

pari a lire 60 miliardi<br />

per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60<br />

miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' <strong>della</strong> gestione di cui all'articolo 25 <strong>della</strong><br />

legge 21 dicembre 1978, n. 845,<br />

e successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello<br />

Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100 miliardi per<br />

l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del<br />

tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello<br />

stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.<br />

Torna al sommario<br />

Articolo 3 - (Disposizioni in materia di entrata). (TESTO REDAZIONALE: "Il termine di cui ai commi 88 e 91 del<br />

presente articolo, e' stato soppresso dall'art. 19, comma 5, legge 23/12/1998, n.448, recante "Misure di finanza<br />

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", in G.U. 29/12/1998 n. 302. Ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge<br />

23/12/1999 n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in G.U.<br />

27/12/1999 n 302, le disposizioni di cui ai commi 86, 99, 99-bis, 100 e 102 "si applicano fino alla piena operativita'<br />

dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300")<br />

In vigore dal 9 ottobre 2010<br />

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' abrogato a far data dal 1<br />

gennaio 1997. Da tale data, all'assegno<br />

del Presidente <strong>della</strong> Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale<br />

riservato all'indennita' parlamentare.<br />

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del<br />

Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le<br />

seguenti modificazioni:<br />

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilita' delle<br />

spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni<br />

funzionali permanenti, le parole: "per la parte che eccede lire 500 mila" sono<br />

soppresse;<br />

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

Pagina 53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!