15.06.2013 Views

riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

limitatamente alle quantita' di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle<br />

serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico<br />

approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.<br />

128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare,<br />

da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale <strong>della</strong> previdenza sociale (INPS),<br />

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore<br />

marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti<br />

dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilita' di cui al<br />

comma 129.<br />

129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'<br />

articolo 65 <strong>della</strong> legge 30 aprile 1969, n. 153,<br />

e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche<br />

di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il<br />

medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e <strong>della</strong><br />

previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilita', soggetti<br />

all'approvazione dei Ministri stessi.<br />

130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'articolo 2, comma 6, <strong>della</strong> legge 28 dicembre 1995,<br />

n. 549,<br />

per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero <strong>della</strong><br />

sanita' e d'intesa con questo.<br />

131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM e' trasferita al Ministero del tesoro.<br />

Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione <strong>della</strong> RIBS Spa.<br />

132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni<br />

azionarie e di erogazioni di finanziamenti a societa' ed organismi operanti nel settore <strong>della</strong> trasformazione e<br />

commercializzazione dei prodotti agricoli, puo' definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e<br />

stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al<br />

valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.<br />

132-bis. ISA Spa, con le medesime modalita' di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da societa' ,<br />

enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento<br />

dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.<br />

132-ter. Per le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi.<br />

133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni<br />

1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una<br />

manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire<br />

per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I<br />

commi da 134 a 165 dispongono altresi' maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di<br />

cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.<br />

134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le<br />

relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con<br />

esclusione <strong>della</strong> quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a<br />

intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti<br />

di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali,<br />

intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:<br />

a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle <strong>della</strong> rubrica 12 e <strong>della</strong> rubrica<br />

14 dello stato di previsione del Ministero <strong>della</strong> difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di concerto<br />

con il Ministro del tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali <strong>della</strong><br />

medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso <strong>della</strong><br />

medesima amministrazione;<br />

b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione <strong>della</strong> Presidenza del<br />

Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,<br />

delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni<br />

(codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.),<br />

delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, <strong>della</strong><br />

legge 28 dicembre 1995, n. 549:<br />

1,1 per cento;<br />

c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e<br />

delle spese per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.<br />

135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente<br />

perfezionate alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli<br />

Pagina 43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!