riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...
riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...
riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di<br />
rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura<br />
sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi<br />
identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri<br />
gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti<br />
alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute<br />
alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, ovvero al valore che<br />
sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale<br />
sugli immobili.<br />
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da<br />
parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che<br />
alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda<br />
nazionale autonoma delle strade.<br />
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualita'<br />
temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili<br />
al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del<br />
territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito<br />
l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del<br />
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il<br />
trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la<br />
voltura.<br />
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente<br />
nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.<br />
Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />
120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata<br />
in vigore <strong>della</strong> presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti<br />
disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di<br />
ampliamento dell'ambito applicativo, <strong>della</strong> disciplina dell'accertamento con<br />
adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre<br />
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.<br />
656, nonche' <strong>della</strong> conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto<br />
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla<br />
lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:<br />
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i<br />
contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai<br />
periodi di imposta per i quali e' stata prevista la definizione ai sensi<br />
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con<br />
Pagina 91