riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...
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i) coordinamento <strong>della</strong> disciplina del credito di imposta sugli utili societari<br />
con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del<br />
comma 160; compensazione, ai soli fini <strong>della</strong> lettera e), con l'imposta<br />
relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito<br />
di imposta non potra' essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta<br />
pagata dalla societa' alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e'<br />
riferito;<br />
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con<br />
quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto<br />
del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del<br />
Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla<br />
revisione <strong>della</strong> disciplina delle ritenute sugli utili di cui e' deliberata la<br />
distribuzione.<br />
163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare<br />
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato<br />
per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per<br />
ciascuno degli anni 1998 e 1999.<br />
Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />
164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle<br />
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del<br />
Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive<br />
modificazioni, la parola: "decuplo" e' sostituita dalla seguente: "ventuplo".<br />
Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con<br />
decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica n. 131 del 1986, e successive<br />
modificazioni, e' sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla<br />
presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli<br />
atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a<br />
quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data<br />
di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge. Per le successioni aperte e le<br />
donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini <strong>della</strong> determinazione<br />
<strong>della</strong> base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene<br />
conto del ventuplo dell'annualita' e si applicano altresi' i coefficienti<br />
previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il<br />
valore del multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46, comma 2,<br />
lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonche' il<br />
prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione<br />
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