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riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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e) l'alinea del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:<br />

"Contestualmente all'atto <strong>della</strong> cessione <strong>della</strong> proprieta' dell'area, tra il<br />

comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per<br />

atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8,<br />

commi primo, quarto e quinto, <strong>della</strong> legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale,<br />

oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:".<br />

64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse in diritto<br />

di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti<br />

produttivi di cui all'articolo 27 <strong>della</strong> legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il<br />

corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato con delibera<br />

del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il<br />

valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprieta' e quello<br />

delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento <strong>della</strong><br />

trasformazione di cui al presente comma. La proprieta' delle suddette aree<br />

non puo' essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto.<br />

65. (Comma abrogato).<br />

66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata<br />

in vigore <strong>della</strong> presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di<br />

imposta sul valore aggiunto, in conformita' alla normativa comunitaria, nel<br />

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:<br />

a) revisione <strong>della</strong> soggettivita' passiva di imposta, con riguardo, anche in<br />

funzione antielusiva, a quelle attivita' di mero godimento di beni, non<br />

dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;<br />

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

b) revisione <strong>della</strong> disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative<br />

rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e<br />

servizi destinati esclusivamente a finalita' estranee all'esercizio<br />

dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per<br />

operazioni non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme<br />

comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;<br />

c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli<br />

ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se<br />

riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante<br />

dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano<br />

aliquote o detrazione forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a<br />

determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti<br />

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