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riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle<br />

plusvalenze indicati nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi, nel comma<br />

2, secondo periodo, le parole: "alla predetta lettera h)" sono sostituite<br />

dalle seguenti: "alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81".<br />

26. Nell'articolo 10, comma 1, <strong>della</strong> legge 29 dicembre 1990, n. 408, come<br />

sostituito dall'articolo 28, comma 1, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 1994, n. 724,<br />

riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i<br />

vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se<br />

realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le<br />

seguenti: "cessione di azienda,".<br />

27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in<br />

essere successivamente al 30 settembre 1996.<br />

28. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni<br />

concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto<br />

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' aggiunto il seguente:<br />

"4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati in comuni<br />

montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille<br />

abitanti, anche se situate in comuni di maggiori dimensioni, aziende, quote di<br />

societa' di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del testo unico<br />

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong><br />

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro<br />

il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario e' ridotta<br />

dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento <strong>della</strong> parte<br />

del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano<br />

effettivamente l'attivita' imprenditoriale per un periodo non inferiore a<br />

cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare<br />

detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine<br />

mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono<br />

registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il<br />

beneficiario stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria<br />

con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima<br />

avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione<br />

relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni<br />

previste dall'articolo 38".<br />

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20<br />

miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le<br />

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