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riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura<br />

elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili<br />

effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di<br />

introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;<br />

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di<br />

imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i<br />

principi contabili in materia di conti annuali;<br />

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva<br />

indicate nell'articolo 10 <strong>della</strong> legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in<br />

funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle<br />

precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle<br />

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22<br />

dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.<br />

162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata<br />

in vigore <strong>della</strong> presente legge, uno o piu' decreti legislativi concernenti il<br />

riordino delle imposte personali sul reddito, ai fine di favorire la<br />

capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza,<br />

rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza<br />

dei seguenti principi e criteri direttivi:<br />

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del<br />

capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la<br />

remunerazione ordinaria del capitale investito sara' determinata in base al<br />

rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei<br />

titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati<br />

italiani;<br />

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

b) applicazione <strong>della</strong> nuova disciplina con riferimento all'incremento<br />

dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonche' del<br />

capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del<br />

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreche' derivanti da<br />

conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti<br />

voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data<br />

del 30 settembre 1996; la nuova disciplina puo' essere applicata anche con<br />

riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; possibilita' di<br />

limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi<br />

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