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riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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egolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili<br />

iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprieta'<br />

<strong>della</strong> societa' ovvero di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano<br />

intervenuti in nome o per conto <strong>della</strong> societa';<br />

b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di<br />

regolarizzazione figurano beni, gia' utilizzati dalla societa', di proprieta'<br />

del socio e che vengono conferiti alla societa' stessa, l'imposta e' dovuta<br />

nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni<br />

mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando<br />

ha per oggetto beni immobili strumentali.<br />

71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli<br />

amministratori <strong>della</strong> societa' richiedono l'iscrizione nel registro delle<br />

imprese.<br />

72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione<br />

a favore <strong>della</strong> societa' regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti<br />

<strong>della</strong> pubblica amministrazione intestati, alla data <strong>della</strong> regolarizzazione,<br />

alla societa' preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi<br />

conferiti.<br />

73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti<br />

disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente <strong>della</strong><br />

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attivita'<br />

esercitata dalla societa' anteriormente alla regolarizzazione, si considerano<br />

effettuati dalla societa' regolarizzata.<br />

74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e<br />

soprattasse corrisposte prima <strong>della</strong> data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente<br />

legge.<br />

75. Ai fini <strong>della</strong> regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei<br />

commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle societa' semplici<br />

che svolgono attivita' agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per<br />

dette societa' l'imposta sostitutiva e' determinata nella misura di lire<br />

500.000.<br />

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

75-bis. Le societa' di fatto esercenti le attivita' indicate dall'articolo<br />

2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo<br />

230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio<br />

1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole<br />

individuali. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini <strong>della</strong><br />

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