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riferimenti normativi - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli<br />

interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive<br />

modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a<br />

decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa<br />

data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella<br />

misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.<br />

142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del<br />

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 26 febbraio 1994, n. 133.<br />

143. Il Governo <strong>della</strong> Repubblica e' delegato ad emanare, entro undici mesi<br />

dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, al fine di semplificare<br />

e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del<br />

lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di<br />

impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle<br />

spese pubbliche in ragione <strong>della</strong> capacita' contributiva e dell'autonomia<br />

politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o piu' decreto legislativi<br />

contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di<br />

sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione<br />

finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti<br />

locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:<br />

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di una<br />

addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una<br />

aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:<br />

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31<br />

<strong>della</strong> legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del<br />

contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, <strong>della</strong> legge<br />

31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, <strong>della</strong> legge 12<br />

agosto 1962, n. 1338, e <strong>della</strong> quota di contributo per l'assicurazione<br />

obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il<br />

finanziamento delle prestazioni economiche <strong>della</strong> predetta assicurazione di cui<br />

all'articolo 27 <strong>della</strong> legge 9 marzo 1989, n. 88;<br />

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle<br />

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22<br />

dicembre 1986, n. 917;<br />

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -<br />

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