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Reati culturalmente orientati<br />

Melinda Zacco<br />

La tendenza a dare rilevanza all’identità culturale di un individuo<br />

in ambito processual-penalistico non è un fatto nuovo<br />

né isolato. Negli Stati Uniti se ne discute dalla metà degli<br />

anni Ottanta, a seguito di sempre più numerose sentenze che, più<br />

o meno informalmente, hanno riconosciuto valore attenuante all’influenza<br />

di fattori culturali nel determinare la condotta penalmente<br />

rilevante dell’imputato. Ma la questione non si è posta solo<br />

negli Stati Uniti, bensì sempre più pressante anche in Italia e Germania,<br />

dovuta all’intensificarsi dei flussi migratori che hanno reso<br />

centrale la questione dei cosiddetti “reati culturalmente motivati”.<br />

Di tutto ciò se ne è parlato al primo convegno di studi sui “reati<br />

culturalmente orientati” organizzato presso l’Aula Magna della<br />

Corte d’Appello, dalla Consulta Femminile della Camera Penale di<br />

Palermo. Durante il convegno si è messo in evidenza il significato<br />

e la rilevanza della motivazione culturale nell’ambito dei “reati<br />

culturalmente orientati” e in particolare nei delitti aventi come vittime<br />

le donne. Al convegno sono intervenuti il Presidente della<br />

Corte d’Appello Vincenzo Oliveri, il sottosegretario di Stato allo<br />

sviluppo economico Sen. Simona Vicari, il Prefetto Francesca<br />

Cannizzo, il Sostituto Procuratore Generale Mirella Agliastro e il<br />

Procuratore aggiunto di Palermo Leonardo Agueci, nonché magistrati<br />

e avvocati competenti in materia.<br />

La coesistenza di culture diverse sul territorio di un medesimo<br />

Stato pone, come è noto, problemi di convivenza a livello sociale<br />

che si ripercuotono inevitabilmente sulla sfera giuridica, e quindi<br />

anche sul diritto penale. Ne parliamo con Mirella Agliastro, vice<br />

procuratore generale alla quale chiediamo:<br />

In cosa consiste il reato a base culturale<br />

Tra i reati a base culturale, non rientra qualunque reato commesso<br />

da immigrati o da esponenti di gruppi o etnie o minoranze, comunque<br />

presenti sul territorio, ma si deve trattare di “fattispecie<br />

concrete” nelle quali l’imputato abbia infranto, con la sua condotta<br />

penalmente rilevante, la legge penale del territorio ospitante nella<br />

consapevolezza di avere agito conformemente alle norme giuridiche,<br />

alle tradizioni sociali o ai precetti morali del proprio gruppo<br />

culturale di appartenenza, e cioè occorre che la condotta delittuosa<br />

sia esattamente ed effettivamente la proiezione dei condizionamenti<br />

culturali del suo paese di provenienza o della sua fede<br />

di riferimento.<br />

Nel trapezio dell’osservanza di un ordinamento penale, riconoscere<br />

i motivi che spingono un immigrato, un extracomunitario, o<br />

uno straniero a commettere un delitto nel nostro Stato, può comportare<br />

il rischio di tracciare un’area di extra territorialità, un’enclave<br />

di impunità, il che è inammissibile in un ordinamento penale<br />

del fatto, oppure sono possibili margini di tollerabilità.<br />

Nel nostro Paese quali sono state le ipotesi empiriche che la giurisprudenza<br />

si è trovata ad affrontare<br />

Sicuramente i maltrattamenti in famiglia, reati in materia di lavoro,<br />

reati contro la libertà sessuale, reati commessi in danno di vittime<br />

minori, matrimoni incestuosi, poligamici, combinati o imposti,<br />

abuso dei mezzi di correzione e disciplina quale espressione dello<br />

ius corrigendi o dell’autorità maritale o della potestà genitoriale,<br />

oppure condotte poste in essere per vendetta dell’onore maschile<br />

familiare, mutilazioni o deformazioni rituali. I reati che vengono in<br />

rilievo sono: tratta degli esseri umani e prostituzione forzata, riduzione<br />

in schiavitù e accattonaggio, spose bambine, pratiche<br />

e mutilazioni genitali femminili, ed in generale violenza intrafamiliare<br />

contro le donne, i minori e i soggetti deboli; maltrattamenti,<br />

stupro coniugale, abuso dei mezzi di correzione.<br />

Per quanto riguarda lo stupro coniugale, in cosa consiste e<br />

come interviene la legge<br />

Lo stupro coniugale avviene quando il compagno minaccia la<br />

partner se non acconsente ad un rapporto e, malgrado le minacce<br />

di rappresaglie la donna si presta al rapporto coniugale,<br />

ma poi denuncia il marito violento alla Polizia.<br />

Anche la Corte di Cassazione sta prestando maggiore attenzione<br />

a tale fenomeno affermando che può sussistere il delitto<br />

di violenza sessuale ove la vittima sia stata inizialmente consenziente<br />

all’amplesso e poi invece si tiri indietro, specialmente<br />

nei casi si sesso estremo. Più in generale può succedere che<br />

pur nella patologia di relazioni sentimentali tra un uomo e una<br />

donna, si verifichi l’alternanza tra rapporti sessuali consensuali<br />

a rapporti sessuali imposti e per questi ultimi non può certo presumersi<br />

il consenso atteso che deve permanere durante tutto<br />

lo svolgimento dell’attività sessuale ed occorre il dissenso in ordine<br />

a specifici atti riguardanti pratiche estreme per escludere<br />

l’antigiuridicità della condotta lesiva. La revoca del consenso<br />

naturalmente ha come presupposto che esso possa liberamente<br />

estrinsecarsi, come manifestazione di autodeterminazione,<br />

oltrepassato il quale si realizza una vera e propria<br />

violenza.<br />

Anche la tratta degli schiavi e la prostituzione forzata è un’altra<br />

piaga ancora attuale.<br />

Si tratta di un fenomeno in espansione, perché costituisce una<br />

delle fonti di reddito più interessanti per il crimine organizzato<br />

trans nazionale, da considerare secondo soltanto al business illecito<br />

globale del narcotraffico.<br />

Secondo la Caritas e altre organizzazioni umanitarie lo sfruttamento<br />

e la tratta degli esseri umani colpisce prevalentemente<br />

42 7aprile2014 asud’europa

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