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Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti

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FONDO COMPLEMENTARE<br />

Decreti attuativi della legge finanziaria <strong>2007</strong> in tema di Tfr<br />

e moduli per la scelta di conferimento del Tfr<br />

Tfr, le istruzioni<br />

di Marina Cosi<br />

Milano, 13 dicembre<br />

2006. Raggiunta un’intesa<br />

sul Tfr, il trattamento di fine<br />

rapporto, ma rimane la chiusura,<br />

da parte degli editori,<br />

sul contratto. La Federazione<br />

nazionale della stampa<br />

(Fnsi) e quella degli editori<br />

(Fieg) hanno, infatti, raggiunto<br />

un accordo sul trasferimento<br />

del Tfr di tutti i giornalisti<br />

contrattualizzati al fondo<br />

di previdenza complementare<br />

della categoria. L’intesa tra<br />

le due delegazioni è stata siglata<br />

ieri al ministero del<br />

Lavoro alla presenza del ministro<br />

Cesare Damiano.<br />

Nell’annunciare la notizia,<br />

però, la Fnsi ha sottolineato<br />

che «permangono purtroppo<br />

le inconcepibili chiusure del-<br />

<strong>Giornalisti</strong>:<br />

accordo<br />

sul Tfr<br />

all’Inpgi<br />

la Fieg all’apertura delle trattative<br />

contrattuali e alla approvazione<br />

definitiva della<br />

riforma dell’Inpgi».<br />

Nell’incontro, al quale ha partecipato<br />

il presidente dell’Inpgi<br />

Gabriele Cescutti, il<br />

ministro Damiano «ha annunciato<br />

- si legge in una nota<br />

della Federazione <strong>dei</strong> gior-<br />

nalisti - che il tavolo di confronto<br />

sulla previdenza proseguirà<br />

nonostante la Fnsi e<br />

l’Inpgi abbiano respinto le richieste<br />

degli editori.<br />

Quelle cioè di condizionare<br />

lo sblocco delle delibere sulla<br />

previdenza e sugli sgravi<br />

contributivi <strong>dei</strong> disoccupati al<br />

riequilibrio della presenza di<br />

editori e giornalisti nel Cda<br />

dell’Inpgi stesso con un aumento<br />

<strong>dei</strong> rappresentanti<br />

della Fieg».<br />

Il ministro, ha aggiunto la<br />

Fnsi, «ha annunciato anche<br />

la convocazione di un tavolo<br />

di confronto sul mercato del<br />

lavoro giornalistico, sul precariato<br />

e sugli ammortizzatori<br />

sociali». (Fonte “Il Sole 24<br />

Ore” del 13 dicembre 2006)<br />

Roma, 31 gennaio <strong>2007</strong>. Il sito del ministero<br />

del Lavoro (www.lavoro.gov.it) pubblica<br />

il testo <strong>dei</strong> decreti interministeriali che<br />

prevedono tra l’altro le modalità di espressione<br />

della volontà del lavoratore circa la<br />

destinazione del Tfr maturando. In materia,<br />

i decreti in questione individuano, altresì,<br />

degli specifici moduli da compilare da parte<br />

<strong>dei</strong> dipendenti e che prevedono le varie<br />

opzioni esercitabili per la destinazione del<br />

Tfr maturando. Tali moduli compiono rispettivamente<br />

riferimento ai dipendenti assunti<br />

entro il 31 dicembre 2006 (Tfr1) ed a quelli<br />

assunti dopo il 31 dicembre 2006 (Tfr2).<br />

Per i lavoratori che successivamente al 31<br />

dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione<br />

del decreto abbiano già manifestato<br />

al datore di lavoro la volontà di conferire<br />

il Tfr ad una forma pensionistica complementare,<br />

è salvaguardata la decorrenza<br />

degli effetti dalla data della scelta già compiuta<br />

a condizione che, tale scelta, venga<br />

confermata mediante la compilazione del<br />

modulo Tfr1 o Tfr2, conferma che deve essere<br />

effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione<br />

del decreto. Tale pubblicazione è<br />

attesa ad ore.<br />

In alcune sezioni <strong>dei</strong> suddetti moduli allegati<br />

al decreto, è presente la dicitura<br />

“Allega: copia del modulo di adesione”. Tale<br />

modulo dovrà essere compilato SOLO dai<br />

giornalisti non iscritti al Fondo.<br />

MODULI MINISTERIALI SU TFR E PRE-<br />

VIDENZA COMPLEMENTARE, COME<br />

COMPILARLI PER EFFETTUARE O PER<br />

CONFERMARE LA SCELTA DI DESTINA-<br />

ZIONE<br />

Comunicato di Marina Cosi, vicepresidente<br />

del Fondo di Previdenza complementare<br />

<strong>dei</strong> giornalisti italiani (Fpcgi):<br />

“Allegati ai decreti ufficiali, pubblicati il 31<br />

gennaio sul sito del ministero del Lavoro, vi<br />

sono due moduli: uno destinato a chi comincia<br />

a lavorare dal <strong>2007</strong> (mod Tfr2) ed<br />

uno per tutti gli altri (Tfr1). Sono scaricabili<br />

anche attraverso il nostro sito www.fondogiornalisti.it.<br />

Tuttavia, non essendo i testi<br />

ministeriali per così dire di semplicissima<br />

lettura, può essere utile qualche indicazione.<br />

Premessa: non diversamente dagli altri lavoratori,<br />

i colleghi dipendenti, a tempo indeterminato<br />

o determinato, pieno o parziale,<br />

professionisti, praticanti e pubblicisti, sono<br />

chiamati dalla legge 252 ad esprimere<br />

una scelta sulla destinazione del proprio<br />

Tfr (che matura dal primo gennaio di quest’anno;<br />

invece quello maturato precedentemente<br />

è e resta in azienda). Moltissimi<br />

giornalisti hanno già optato, chi destinando<br />

il Tfr all’Azienda/Inps, chi indirizzandolo al<br />

Fondo di categoria (o ad un fondo Aperto o<br />

a un Pip). Lo hanno fatto compilando uno<br />

stampato standard scaricato dal sito o fornito<br />

dall’azienda e consegnandolo a quest’ultima.<br />

Giacché, i colleghi avevano segnalato<br />

il comparto di destinazione e si erano<br />

premurati di effettuare la scelta entro il<br />

mese di gennaio. Adesso tutti i lavoratori<br />

sono chiamati dalla legge a confermare la<br />

decisione presa, ricompilando il modulo ufficiale<br />

entro 30 giorni dalla sua prossima e<br />

definitiva pubblicazione sulla Gazzetta<br />

Ufficiale (cioè presumibilmente entro i primi<br />

di marzo). Siccome si tratta di una conferma,<br />

restano valide sia l’opzione sia la data<br />

indicate sullo stampato standard: basta trascriverle<br />

sul modulo ministeriale, allegare il<br />

“modulo di adesione” laddove indicato e<br />

consegnare il tutto all’azienda, la quale,<br />

compilata la parte di propria competenza,<br />

provvederà alla consegna.<br />

Venendo ai moduli ufficiali, quello denominato “TFR1” si riferisce alla stragrande maggioranza<br />

<strong>dei</strong> colleghi: gli assunti fino a tutto il 2006. Delle quattro sezioni previste solo le prime<br />

tre riguardano i giornalisti.<br />

“Tfr1- Sezione 1”. Riguarda i colleghi “post ‘93”, ossia tutti quelli che hanno iniziato a lavorare<br />

(Inpgi o Inps non importa) dopo il 28 aprile 1993, e prevede che si scelga di conferire<br />

integralmente il tfr maturando (prima opzione) al Fondo oppure (seconda opzione)<br />

all’Azienda/Inps. Si allega il “modulo d’adesione” debitamente compilato.<br />

“Tfr1- Sezione 2”. Riguarda i colleghi “ante ‘93”, ossia tutti quelli che già lavoravano prima<br />

del 29 aprile 1993, e consente di scegliere fra destinare il Tfr maturando<br />

all’Azienda/Inps (prima opzione) oppure di conferire integralmente il tfr maturando al Fondo<br />

(seconda opzione). In quest’ultimo caso il Tfr maturando confluisce nel comparto cui il collega<br />

è già iscritto, a meno che non venga espressamente data una diversa indicazione (in<br />

tal caso va scaricato dal sito del Fondo il relativo modello, compilato ed allegato).<br />

“Tfr1- Sezione 3”. Riguarda chi, pur avendo già un rapporto di lavoro anteriore al 29 aprile<br />

1993, tuttavia non s’era iscritto al Fondo entro il 31 dicembre 2006. Essi possono scegliere<br />

fra tre opzioni, nell’ordine:<br />

1° - lasciare il 100% del Tfr maturando in Azienda/Inps;<br />

2° - inviare al Fondo una quota di Tfr pari a quella prevista dal Cnlg (ovvero pari al<br />

doppio del contributo a carico dell’azienda) e il rimanente Tfr lasciarlo in<br />

Azienda/Inps;<br />

3° - destinare l’intero Tfr al Fondo. Anche in questo caso si allega il “modulo d’adesione”.<br />

Invece nel modulo ufficiale “Tfr2”, che riguarda i lavoratori assunti a partire dal 1°gennaio<br />

di quest’anno, i giornalisti devono effettuare la scelta tra la sezione 1 e la sezione 2.<br />

“Tfr2- Sezione 1”. Riguarda i colleghi “post 93” che possono optare tra il conferimento integrale<br />

al Fondo o lasciare il Tfr maturando in Azienda/Inps.<br />

“Tfr2- Sezione 2”. Riguarda i colleghi “ante 93” che possono optare fra tre scelte:<br />

1° - 100 del Tfr per l’Azienda/Inps;<br />

2° - 2% Tfr al Fondo e il restante all’Azienda/Inps;<br />

3°- 100 del Tfr al Fondo.<br />

Se si rendessero necessarie ulteriori precisazioni, verranno tempestivamente comunicate<br />

oltre che pubblicate sul sito www.fondogiornalisti.it<br />

Si informano i colleghi che questo comunicato e le stesse informazioni pratiche e aggiornate<br />

sul Tfr al 31 gennaio <strong>2007</strong> si trovano sul sito del Fondo Complementare www.fondogiornalisti.it<br />

in Comunicazioni e nel settore Iscritti alla voce Modulistica. (da www.fnsi.it)<br />

Sentenza della Cassazione in www.previdenza-professionisti.it<br />

La prescrizione del credito contributivo delle Casse<br />

è regolata dalla legge 335/95 e non va al di là <strong>dei</strong> 5 anni<br />

Con la sentenza n.<br />

20343/2006, depositata il 27<br />

giugno 2006, la Suprema<br />

Corte di Cassazione, Sezione<br />

Lavoro, è nuovamente<br />

intervenuta sul tema della<br />

prescrizione <strong>dei</strong> contributi,<br />

degli accessori e delle sanzioni<br />

dovute agli enti previdenziali<br />

privatizzati. Nella<br />

specie, si trattava di sanzioni<br />

dovute alla Cassa Forense<br />

per l'omessa comunicazione<br />

dell’ammontare del reddito<br />

professionale da parte di un<br />

iscritto con riferimento agli<br />

anni 1992 e 1993, sanzioni<br />

per le quali la Cassa Forense<br />

aveva notificato una cartella<br />

esattoriale successivamente<br />

opposta per la dedotta intervenuta<br />

prescrizione quinquennale<br />

del credito dell’ente<br />

previdenziale.<br />

La problematica della prescrizione<br />

<strong>dei</strong> contributi, degli<br />

accessori e delle sanzioni<br />

dovute agli enti previdenziali<br />

privatizzati concerne, in primo,<br />

luogo l’individuazione<br />

della normativa di riferimento,<br />

in quanto gli ordinamenti<br />

previdenziali <strong>dei</strong> singoli enti<br />

di previdenza (Cassa Forense,<br />

Cassa Commercialisti,<br />

ORDINE 1- 2- 3 <strong>2007</strong><br />

Inarcassa, Cassa Ragionieri,<br />

Cassa Geometri, Inpgi, ecc.<br />

ecc.) contemplano specifiche<br />

norme in tema di prescrizione<br />

che prevedono un termine<br />

decennale della prescrizione<br />

e una decorrenza della<br />

medesima fissata in coincidenza<br />

con l’invio, da parte<br />

dell’obbligato, della comunicazione<br />

obbligatoria annuale<br />

<strong>dei</strong> redditi e <strong>dei</strong> volumi d’affari<br />

prodotti.<br />

Nel surriferito quadro normativo,<br />

è intervenuto il Legislatore<br />

del 1995, con la legge<br />

n. 335/95 di riforma del sistema<br />

pensionistico obbligatorio<br />

e complementare, prevedendo,<br />

ai commi 9 e 10<br />

dell’art. 3, che tutti i contributi<br />

di previdenza e assistenza<br />

sociale obbligatoria si prescrivono<br />

e non possono più<br />

essere versati con il decorso<br />

di 5 anni.<br />

Si è posta e tuttora si pone la<br />

questione dell’applicabilità<br />

delle norme di cui alla legge<br />

n. 335/95 in tema di prescrizione<br />

agli enti previdenziali<br />

privatizzati, soprattutto in relazione<br />

alla prassi di alcuni<br />

importanti enti del comparto<br />

(Inarcassa e Cassa Forense)<br />

di applicare la propria normativa<br />

speciale sui termini<br />

prescrizionale, considerando<br />

la medesima non abrogata<br />

dalle disposizioni richiamate<br />

della legge n. 335/95.<br />

La Suprema Corte, con la<br />

sentenza in commento, ponendosi<br />

nel solco di una<br />

consolidata giurisprudenza<br />

di legittimità ha ribadito<br />

l’applicabilità delle disposizioni<br />

in tema di prescrizione<br />

di cui alla legge n.<br />

335/95, agli enti previdenziali<br />

privatizzati. In tal senso<br />

ha richiamato le precedenti<br />

decisioni nn.<br />

5522/2203 e 6340/2005 riferite<br />

a Cassa Forense, la prima<br />

e a Cassa Geometri la<br />

seconda.<br />

In effetti la Suprema Corte di<br />

Cassazione, in questa materia,<br />

non ha mostrato mai alcun<br />

genere di tentennamento<br />

avendo costantemente affermato<br />

l’applicabilità <strong>dei</strong><br />

commi 9 e 10 dell’art. 3 della<br />

legge n. 335/95 agli enti previdenziali<br />

privatizzati, sia sotto<br />

il profilo del termine di prescrizione<br />

applicabile (si veda<br />

in tal senso la già richiamata<br />

Cass. Civ. Sez. Lav. n.<br />

5522/2003 nonchè Cass. Civ.<br />

Sez. Lav. n. 20343/2006 oggetto<br />

del presente commento),<br />

sia sotto il profilo dell’irricevibilità<br />

<strong>dei</strong> contributi prescritti<br />

(si vedano, sul punto<br />

Cass. Civ. Sez. Lav. nn.<br />

2760/2006, 24863/2005,<br />

6340/2005, 23116/2004,<br />

9408/2002, 9525/2002,<br />

330/2002, 11140/2001).<br />

Con la sentenza n.<br />

20343/2006, la Suprema<br />

Corte di Cassazione ha posto<br />

in rilievo, tuttavia, un’importante<br />

distinzione, precisando<br />

che, sia le disposizioni<br />

di cui ai commi 9 e 10 dell’art.<br />

3 della legge n. 335/95<br />

che quelle di cui alle norme<br />

speciali <strong>dei</strong> singoli ordinamenti<br />

previdenziali degli enti<br />

privatizzati concernenti la<br />

prescrizione non riguardano<br />

le sanzioni per il tardivo o per<br />

l’omesso invio delle comunicazioni<br />

reddituali.<br />

Il sistema della riscossione<br />

<strong>dei</strong> contributi degli enti previdenziali<br />

privatizzati è fondato,<br />

infatti, sull’autodichiarazione<br />

<strong>dei</strong> redditi e <strong>dei</strong> volumi d’affari<br />

da parte del professionista<br />

entro un termine che generalmente<br />

è fissato in riferimento<br />

alla scadenza del termine<br />

per la presentazione<br />

della dichiarazione fiscale. La<br />

tardiva/omessa comunicazione<br />

<strong>dei</strong> dati reddituali all’ente<br />

di previdenza comporta<br />

l’applicazione di una sanzione<br />

(qualificata dalla giurisprudenza<br />

di legittimità come<br />

sanzione amministrativa).<br />

Gli enti previdenziali <strong>dei</strong> liberi<br />

professionisti hanno generalmente<br />

applicato a tali sanzioni<br />

lo stesso regime della<br />

prescrizione previsto per i<br />

contributi (5 o 10 anni decorrenti<br />

dall’invio della comunicazione<br />

reddituale da parte<br />

del professionista).<br />

La sentenza n. 20343/2006,<br />

invece, partendo dalla considerazione<br />

per cui la sanzione<br />

per tardiva omessa<br />

comunicazione <strong>dei</strong> dati<br />

reddituali non assume valenza<br />

accessoria rispetto<br />

ai contributi, ha ritenuto<br />

che alla stessa non sia applicabile<br />

il regime della<br />

Prescrizione di cui all’art.<br />

19 della L. n. 576/1980 (analogo<br />

ad altre disposizioni<br />

in tema di prescrizione presenti<br />

in altri Ordinamenti libero<br />

professionali), il cui titolo<br />

recita: “Prescrizione<br />

<strong>dei</strong> contributi” ma quello di<br />

cui all’art. 28 della legge n.<br />

689/81.<br />

In tale prospettiva, il termine<br />

di prescrizione risulta<br />

quinquennale (cioè lo stesso<br />

previsto dall’art. 3 commi<br />

9 e 10 della L. n. 335/95)<br />

ma tale termine decorre<br />

dalla commessa infrazione<br />

e non già, come prevederebbero<br />

le norme speciali<br />

degli enti previdenziali privatizzati,<br />

dalla data di invio<br />

della comunicazione reddituale.<br />

Per fare un esempio, ove<br />

la scadenza per l’invio della<br />

comunicazione reddituale<br />

del 1993, fosse il<br />

30/9/1993 e la stessa fosse<br />

stata concretamente inviata<br />

solo nel 2005, la sanzione,<br />

seguendo la linea interpretativa<br />

di Cass. Civ. n.<br />

20343/2006, risulterebbe<br />

prescritta, mentre, seguendo<br />

l’impostazione sin qui<br />

seguita dagli enti previdenziali<br />

privatizzati, risulterebbe<br />

tuttora esigibile.<br />

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