Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti
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FONDO COMPLEMENTARE<br />
Decreti attuativi della legge finanziaria <strong>2007</strong> in tema di Tfr<br />
e moduli per la scelta di conferimento del Tfr<br />
Tfr, le istruzioni<br />
di Marina Cosi<br />
Milano, 13 dicembre<br />
2006. Raggiunta un’intesa<br />
sul Tfr, il trattamento di fine<br />
rapporto, ma rimane la chiusura,<br />
da parte degli editori,<br />
sul contratto. La Federazione<br />
nazionale della stampa<br />
(Fnsi) e quella degli editori<br />
(Fieg) hanno, infatti, raggiunto<br />
un accordo sul trasferimento<br />
del Tfr di tutti i giornalisti<br />
contrattualizzati al fondo<br />
di previdenza complementare<br />
della categoria. L’intesa tra<br />
le due delegazioni è stata siglata<br />
ieri al ministero del<br />
Lavoro alla presenza del ministro<br />
Cesare Damiano.<br />
Nell’annunciare la notizia,<br />
però, la Fnsi ha sottolineato<br />
che «permangono purtroppo<br />
le inconcepibili chiusure del-<br />
<strong>Giornalisti</strong>:<br />
accordo<br />
sul Tfr<br />
all’Inpgi<br />
la Fieg all’apertura delle trattative<br />
contrattuali e alla approvazione<br />
definitiva della<br />
riforma dell’Inpgi».<br />
Nell’incontro, al quale ha partecipato<br />
il presidente dell’Inpgi<br />
Gabriele Cescutti, il<br />
ministro Damiano «ha annunciato<br />
- si legge in una nota<br />
della Federazione <strong>dei</strong> gior-<br />
nalisti - che il tavolo di confronto<br />
sulla previdenza proseguirà<br />
nonostante la Fnsi e<br />
l’Inpgi abbiano respinto le richieste<br />
degli editori.<br />
Quelle cioè di condizionare<br />
lo sblocco delle delibere sulla<br />
previdenza e sugli sgravi<br />
contributivi <strong>dei</strong> disoccupati al<br />
riequilibrio della presenza di<br />
editori e giornalisti nel Cda<br />
dell’Inpgi stesso con un aumento<br />
<strong>dei</strong> rappresentanti<br />
della Fieg».<br />
Il ministro, ha aggiunto la<br />
Fnsi, «ha annunciato anche<br />
la convocazione di un tavolo<br />
di confronto sul mercato del<br />
lavoro giornalistico, sul precariato<br />
e sugli ammortizzatori<br />
sociali». (Fonte “Il Sole 24<br />
Ore” del 13 dicembre 2006)<br />
Roma, 31 gennaio <strong>2007</strong>. Il sito del ministero<br />
del Lavoro (www.lavoro.gov.it) pubblica<br />
il testo <strong>dei</strong> decreti interministeriali che<br />
prevedono tra l’altro le modalità di espressione<br />
della volontà del lavoratore circa la<br />
destinazione del Tfr maturando. In materia,<br />
i decreti in questione individuano, altresì,<br />
degli specifici moduli da compilare da parte<br />
<strong>dei</strong> dipendenti e che prevedono le varie<br />
opzioni esercitabili per la destinazione del<br />
Tfr maturando. Tali moduli compiono rispettivamente<br />
riferimento ai dipendenti assunti<br />
entro il 31 dicembre 2006 (Tfr1) ed a quelli<br />
assunti dopo il 31 dicembre 2006 (Tfr2).<br />
Per i lavoratori che successivamente al 31<br />
dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione<br />
del decreto abbiano già manifestato<br />
al datore di lavoro la volontà di conferire<br />
il Tfr ad una forma pensionistica complementare,<br />
è salvaguardata la decorrenza<br />
degli effetti dalla data della scelta già compiuta<br />
a condizione che, tale scelta, venga<br />
confermata mediante la compilazione del<br />
modulo Tfr1 o Tfr2, conferma che deve essere<br />
effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione<br />
del decreto. Tale pubblicazione è<br />
attesa ad ore.<br />
In alcune sezioni <strong>dei</strong> suddetti moduli allegati<br />
al decreto, è presente la dicitura<br />
“Allega: copia del modulo di adesione”. Tale<br />
modulo dovrà essere compilato SOLO dai<br />
giornalisti non iscritti al Fondo.<br />
MODULI MINISTERIALI SU TFR E PRE-<br />
VIDENZA COMPLEMENTARE, COME<br />
COMPILARLI PER EFFETTUARE O PER<br />
CONFERMARE LA SCELTA DI DESTINA-<br />
ZIONE<br />
Comunicato di Marina Cosi, vicepresidente<br />
del Fondo di Previdenza complementare<br />
<strong>dei</strong> giornalisti italiani (Fpcgi):<br />
“Allegati ai decreti ufficiali, pubblicati il 31<br />
gennaio sul sito del ministero del Lavoro, vi<br />
sono due moduli: uno destinato a chi comincia<br />
a lavorare dal <strong>2007</strong> (mod Tfr2) ed<br />
uno per tutti gli altri (Tfr1). Sono scaricabili<br />
anche attraverso il nostro sito www.fondogiornalisti.it.<br />
Tuttavia, non essendo i testi<br />
ministeriali per così dire di semplicissima<br />
lettura, può essere utile qualche indicazione.<br />
Premessa: non diversamente dagli altri lavoratori,<br />
i colleghi dipendenti, a tempo indeterminato<br />
o determinato, pieno o parziale,<br />
professionisti, praticanti e pubblicisti, sono<br />
chiamati dalla legge 252 ad esprimere<br />
una scelta sulla destinazione del proprio<br />
Tfr (che matura dal primo gennaio di quest’anno;<br />
invece quello maturato precedentemente<br />
è e resta in azienda). Moltissimi<br />
giornalisti hanno già optato, chi destinando<br />
il Tfr all’Azienda/Inps, chi indirizzandolo al<br />
Fondo di categoria (o ad un fondo Aperto o<br />
a un Pip). Lo hanno fatto compilando uno<br />
stampato standard scaricato dal sito o fornito<br />
dall’azienda e consegnandolo a quest’ultima.<br />
Giacché, i colleghi avevano segnalato<br />
il comparto di destinazione e si erano<br />
premurati di effettuare la scelta entro il<br />
mese di gennaio. Adesso tutti i lavoratori<br />
sono chiamati dalla legge a confermare la<br />
decisione presa, ricompilando il modulo ufficiale<br />
entro 30 giorni dalla sua prossima e<br />
definitiva pubblicazione sulla Gazzetta<br />
Ufficiale (cioè presumibilmente entro i primi<br />
di marzo). Siccome si tratta di una conferma,<br />
restano valide sia l’opzione sia la data<br />
indicate sullo stampato standard: basta trascriverle<br />
sul modulo ministeriale, allegare il<br />
“modulo di adesione” laddove indicato e<br />
consegnare il tutto all’azienda, la quale,<br />
compilata la parte di propria competenza,<br />
provvederà alla consegna.<br />
Venendo ai moduli ufficiali, quello denominato “TFR1” si riferisce alla stragrande maggioranza<br />
<strong>dei</strong> colleghi: gli assunti fino a tutto il 2006. Delle quattro sezioni previste solo le prime<br />
tre riguardano i giornalisti.<br />
“Tfr1- Sezione 1”. Riguarda i colleghi “post ‘93”, ossia tutti quelli che hanno iniziato a lavorare<br />
(Inpgi o Inps non importa) dopo il 28 aprile 1993, e prevede che si scelga di conferire<br />
integralmente il tfr maturando (prima opzione) al Fondo oppure (seconda opzione)<br />
all’Azienda/Inps. Si allega il “modulo d’adesione” debitamente compilato.<br />
“Tfr1- Sezione 2”. Riguarda i colleghi “ante ‘93”, ossia tutti quelli che già lavoravano prima<br />
del 29 aprile 1993, e consente di scegliere fra destinare il Tfr maturando<br />
all’Azienda/Inps (prima opzione) oppure di conferire integralmente il tfr maturando al Fondo<br />
(seconda opzione). In quest’ultimo caso il Tfr maturando confluisce nel comparto cui il collega<br />
è già iscritto, a meno che non venga espressamente data una diversa indicazione (in<br />
tal caso va scaricato dal sito del Fondo il relativo modello, compilato ed allegato).<br />
“Tfr1- Sezione 3”. Riguarda chi, pur avendo già un rapporto di lavoro anteriore al 29 aprile<br />
1993, tuttavia non s’era iscritto al Fondo entro il 31 dicembre 2006. Essi possono scegliere<br />
fra tre opzioni, nell’ordine:<br />
1° - lasciare il 100% del Tfr maturando in Azienda/Inps;<br />
2° - inviare al Fondo una quota di Tfr pari a quella prevista dal Cnlg (ovvero pari al<br />
doppio del contributo a carico dell’azienda) e il rimanente Tfr lasciarlo in<br />
Azienda/Inps;<br />
3° - destinare l’intero Tfr al Fondo. Anche in questo caso si allega il “modulo d’adesione”.<br />
Invece nel modulo ufficiale “Tfr2”, che riguarda i lavoratori assunti a partire dal 1°gennaio<br />
di quest’anno, i giornalisti devono effettuare la scelta tra la sezione 1 e la sezione 2.<br />
“Tfr2- Sezione 1”. Riguarda i colleghi “post 93” che possono optare tra il conferimento integrale<br />
al Fondo o lasciare il Tfr maturando in Azienda/Inps.<br />
“Tfr2- Sezione 2”. Riguarda i colleghi “ante 93” che possono optare fra tre scelte:<br />
1° - 100 del Tfr per l’Azienda/Inps;<br />
2° - 2% Tfr al Fondo e il restante all’Azienda/Inps;<br />
3°- 100 del Tfr al Fondo.<br />
Se si rendessero necessarie ulteriori precisazioni, verranno tempestivamente comunicate<br />
oltre che pubblicate sul sito www.fondogiornalisti.it<br />
Si informano i colleghi che questo comunicato e le stesse informazioni pratiche e aggiornate<br />
sul Tfr al 31 gennaio <strong>2007</strong> si trovano sul sito del Fondo Complementare www.fondogiornalisti.it<br />
in Comunicazioni e nel settore Iscritti alla voce Modulistica. (da www.fnsi.it)<br />
Sentenza della Cassazione in www.previdenza-professionisti.it<br />
La prescrizione del credito contributivo delle Casse<br />
è regolata dalla legge 335/95 e non va al di là <strong>dei</strong> 5 anni<br />
Con la sentenza n.<br />
20343/2006, depositata il 27<br />
giugno 2006, la Suprema<br />
Corte di Cassazione, Sezione<br />
Lavoro, è nuovamente<br />
intervenuta sul tema della<br />
prescrizione <strong>dei</strong> contributi,<br />
degli accessori e delle sanzioni<br />
dovute agli enti previdenziali<br />
privatizzati. Nella<br />
specie, si trattava di sanzioni<br />
dovute alla Cassa Forense<br />
per l'omessa comunicazione<br />
dell’ammontare del reddito<br />
professionale da parte di un<br />
iscritto con riferimento agli<br />
anni 1992 e 1993, sanzioni<br />
per le quali la Cassa Forense<br />
aveva notificato una cartella<br />
esattoriale successivamente<br />
opposta per la dedotta intervenuta<br />
prescrizione quinquennale<br />
del credito dell’ente<br />
previdenziale.<br />
La problematica della prescrizione<br />
<strong>dei</strong> contributi, degli<br />
accessori e delle sanzioni<br />
dovute agli enti previdenziali<br />
privatizzati concerne, in primo,<br />
luogo l’individuazione<br />
della normativa di riferimento,<br />
in quanto gli ordinamenti<br />
previdenziali <strong>dei</strong> singoli enti<br />
di previdenza (Cassa Forense,<br />
Cassa Commercialisti,<br />
ORDINE 1- 2- 3 <strong>2007</strong><br />
Inarcassa, Cassa Ragionieri,<br />
Cassa Geometri, Inpgi, ecc.<br />
ecc.) contemplano specifiche<br />
norme in tema di prescrizione<br />
che prevedono un termine<br />
decennale della prescrizione<br />
e una decorrenza della<br />
medesima fissata in coincidenza<br />
con l’invio, da parte<br />
dell’obbligato, della comunicazione<br />
obbligatoria annuale<br />
<strong>dei</strong> redditi e <strong>dei</strong> volumi d’affari<br />
prodotti.<br />
Nel surriferito quadro normativo,<br />
è intervenuto il Legislatore<br />
del 1995, con la legge<br />
n. 335/95 di riforma del sistema<br />
pensionistico obbligatorio<br />
e complementare, prevedendo,<br />
ai commi 9 e 10<br />
dell’art. 3, che tutti i contributi<br />
di previdenza e assistenza<br />
sociale obbligatoria si prescrivono<br />
e non possono più<br />
essere versati con il decorso<br />
di 5 anni.<br />
Si è posta e tuttora si pone la<br />
questione dell’applicabilità<br />
delle norme di cui alla legge<br />
n. 335/95 in tema di prescrizione<br />
agli enti previdenziali<br />
privatizzati, soprattutto in relazione<br />
alla prassi di alcuni<br />
importanti enti del comparto<br />
(Inarcassa e Cassa Forense)<br />
di applicare la propria normativa<br />
speciale sui termini<br />
prescrizionale, considerando<br />
la medesima non abrogata<br />
dalle disposizioni richiamate<br />
della legge n. 335/95.<br />
La Suprema Corte, con la<br />
sentenza in commento, ponendosi<br />
nel solco di una<br />
consolidata giurisprudenza<br />
di legittimità ha ribadito<br />
l’applicabilità delle disposizioni<br />
in tema di prescrizione<br />
di cui alla legge n.<br />
335/95, agli enti previdenziali<br />
privatizzati. In tal senso<br />
ha richiamato le precedenti<br />
decisioni nn.<br />
5522/2203 e 6340/2005 riferite<br />
a Cassa Forense, la prima<br />
e a Cassa Geometri la<br />
seconda.<br />
In effetti la Suprema Corte di<br />
Cassazione, in questa materia,<br />
non ha mostrato mai alcun<br />
genere di tentennamento<br />
avendo costantemente affermato<br />
l’applicabilità <strong>dei</strong><br />
commi 9 e 10 dell’art. 3 della<br />
legge n. 335/95 agli enti previdenziali<br />
privatizzati, sia sotto<br />
il profilo del termine di prescrizione<br />
applicabile (si veda<br />
in tal senso la già richiamata<br />
Cass. Civ. Sez. Lav. n.<br />
5522/2003 nonchè Cass. Civ.<br />
Sez. Lav. n. 20343/2006 oggetto<br />
del presente commento),<br />
sia sotto il profilo dell’irricevibilità<br />
<strong>dei</strong> contributi prescritti<br />
(si vedano, sul punto<br />
Cass. Civ. Sez. Lav. nn.<br />
2760/2006, 24863/2005,<br />
6340/2005, 23116/2004,<br />
9408/2002, 9525/2002,<br />
330/2002, 11140/2001).<br />
Con la sentenza n.<br />
20343/2006, la Suprema<br />
Corte di Cassazione ha posto<br />
in rilievo, tuttavia, un’importante<br />
distinzione, precisando<br />
che, sia le disposizioni<br />
di cui ai commi 9 e 10 dell’art.<br />
3 della legge n. 335/95<br />
che quelle di cui alle norme<br />
speciali <strong>dei</strong> singoli ordinamenti<br />
previdenziali degli enti<br />
privatizzati concernenti la<br />
prescrizione non riguardano<br />
le sanzioni per il tardivo o per<br />
l’omesso invio delle comunicazioni<br />
reddituali.<br />
Il sistema della riscossione<br />
<strong>dei</strong> contributi degli enti previdenziali<br />
privatizzati è fondato,<br />
infatti, sull’autodichiarazione<br />
<strong>dei</strong> redditi e <strong>dei</strong> volumi d’affari<br />
da parte del professionista<br />
entro un termine che generalmente<br />
è fissato in riferimento<br />
alla scadenza del termine<br />
per la presentazione<br />
della dichiarazione fiscale. La<br />
tardiva/omessa comunicazione<br />
<strong>dei</strong> dati reddituali all’ente<br />
di previdenza comporta<br />
l’applicazione di una sanzione<br />
(qualificata dalla giurisprudenza<br />
di legittimità come<br />
sanzione amministrativa).<br />
Gli enti previdenziali <strong>dei</strong> liberi<br />
professionisti hanno generalmente<br />
applicato a tali sanzioni<br />
lo stesso regime della<br />
prescrizione previsto per i<br />
contributi (5 o 10 anni decorrenti<br />
dall’invio della comunicazione<br />
reddituale da parte<br />
del professionista).<br />
La sentenza n. 20343/2006,<br />
invece, partendo dalla considerazione<br />
per cui la sanzione<br />
per tardiva omessa<br />
comunicazione <strong>dei</strong> dati<br />
reddituali non assume valenza<br />
accessoria rispetto<br />
ai contributi, ha ritenuto<br />
che alla stessa non sia applicabile<br />
il regime della<br />
Prescrizione di cui all’art.<br />
19 della L. n. 576/1980 (analogo<br />
ad altre disposizioni<br />
in tema di prescrizione presenti<br />
in altri Ordinamenti libero<br />
professionali), il cui titolo<br />
recita: “Prescrizione<br />
<strong>dei</strong> contributi” ma quello di<br />
cui all’art. 28 della legge n.<br />
689/81.<br />
In tale prospettiva, il termine<br />
di prescrizione risulta<br />
quinquennale (cioè lo stesso<br />
previsto dall’art. 3 commi<br />
9 e 10 della L. n. 335/95)<br />
ma tale termine decorre<br />
dalla commessa infrazione<br />
e non già, come prevederebbero<br />
le norme speciali<br />
degli enti previdenziali privatizzati,<br />
dalla data di invio<br />
della comunicazione reddituale.<br />
Per fare un esempio, ove<br />
la scadenza per l’invio della<br />
comunicazione reddituale<br />
del 1993, fosse il<br />
30/9/1993 e la stessa fosse<br />
stata concretamente inviata<br />
solo nel 2005, la sanzione,<br />
seguendo la linea interpretativa<br />
di Cass. Civ. n.<br />
20343/2006, risulterebbe<br />
prescritta, mentre, seguendo<br />
l’impostazione sin qui<br />
seguita dagli enti previdenziali<br />
privatizzati, risulterebbe<br />
tuttora esigibile.<br />
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