07.01.2015 Views

Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti

Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti

Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UFFICI STAMPA<br />

CORTE COSTITUZIONALE<br />

Stabilizzazione <strong>dei</strong> precari<br />

della Pubblica amministrazione:<br />

novità nella legge finanziaria<br />

Sentenze 423 e 424/2006:<br />

“Profili professionali e abilitazioni<br />

rimangono prerogativa dello Stato”<br />

Rendiamo noto il testo dell’articolo 1 (comma 519 e comma 558) della Legge Finanziaria<br />

<strong>2007</strong>, relativo alla stabilizzazione <strong>dei</strong> precari della Pubblica amministrazione. Molti colleghi<br />

degli uffici stampa pubblici versano in questa situazione: gli stessi sono tenuti a spedire la<br />

domanda agli enti e alle amministrazioni di appartenenza per la richiesta di applicazione<br />

delle nuove norme secondo il fac-simile.<br />

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria <strong>2007</strong>)<br />

Stabilizzazione del personale delle Pubbliche amministrazioni (articolo 1, legge comma<br />

519). Avvio della stabilizzazione del personale a tempo determinato della Pubblica amministrazione<br />

in possesso di determinati requisiti: in servizio da 3 anni, anche non continuativi;<br />

che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data<br />

del 29 settembre 2006; sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel<br />

quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della Finanziaria. La procedura riguarda<br />

il personale in possesso <strong>dei</strong> requisiti che sia stato assunto mediante procedure selettive<br />

di natura concorsuale o previste da norme di legge. All’eventuale stabilizzazione di personale,<br />

dotato di requisiti, che sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse,<br />

si provvede previo espletamento di prove selettive.<br />

Stabilizzazione del personale di regioni ed enti locali (articolo 1, comma 558). A decorrere<br />

dall’entrata in vigore della Finanziaria Regioni ed Enti locali sottoposti al patto di<br />

stabilità interno, possono procedere alla stabilizzazione nei limiti <strong>dei</strong> posti vacanti in organico,<br />

del personale non dirigenziale a tempo determinato alternativamente: che sia già in<br />

servizio da almeno 3 anni, anche se non continuativi; che consegua tale diritto sulla base<br />

di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; che sia stato in servizio<br />

per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata<br />

in vigore della Finanziaria. La norma interessa il personale assunto mediante procedure<br />

selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.<br />

(da www.fnsi.it)<br />

FAC-SIMILE<br />

assumere come praticante<br />

l’incompatibilità è assoluta<br />

ORDINE 1- 2- 3 <strong>2007</strong><br />

Come compilare la domanda<br />

Al ……………………….<br />

Roma, …/…./ <strong>2007</strong><br />

Oggetto: applicazione legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 519<br />

Il/la sottoscritto/a, assunto/a dal………… e in servizio presso …………., con contratto<br />

di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, con la qualifica di ……………, chiede<br />

l’applicazione della legge in oggetto, in quanto si trova nelle condizioni previste dalla citata<br />

legge.<br />

In attesa di conoscere le determinazioni che verranno adottate porge<br />

distinti saluti.<br />

In fede<br />

nistratore unico è stata ravvisata l’esistenza<br />

di una incompatibilità assoluta (Cass.<br />

13009/2003), mentre per quanto riguarda<br />

la posizione del lavoratore che rivesta la<br />

carica di amministratore delegato è stato<br />

precisato che il rapporto organico che lo<br />

lega alla società non esclude - in via di<br />

principio - la configurabilità di un rapporto<br />

di lavoro fra le parti, a condizione tuttavia<br />

che l’esistenza di detto rapporto di dipendenza<br />

risulti dal concreto svolgimento, in<br />

posizione di subordinazione, di attività<br />

estranee alle funzioni inerenti alla carica rivestita.<br />

In questi casi, quindi, è necessario condurre<br />

una approfondita disamina <strong>dei</strong> poteri<br />

conferiti all’amministratore delegato, al fine<br />

di accertare se lo stesso debba o meno<br />

rispondere - per quanto concerne l’attività<br />

di gestione ed organizzazione della<br />

struttura societaria - ad un organo terzo ad<br />

esso sovraordinato.<br />

Particolare rilevanza assume, in tale ambito,<br />

l’attribuzione all’amministratore delegato<br />

della facoltà di costituire, disciplinare ed<br />

estinguere i rapporti di lavoro con il personale<br />

dipendente, in quanto l’eventuale titolarità<br />

di tali poteri determinerebbe l’inammissibile<br />

coincidenza in un unico soggetto<br />

di entrambe le posizioni giuridiche del datore<br />

di lavoro e del lavoratore.<br />

Le considerazioni svolte, tuttavia, afferiscono<br />

unicamente ai profili circa la configurabilità<br />

o meno di un valido rapporto di<br />

lavoro subordinato, in quanto fattispecie<br />

idonea a determinare l’efficace costituzione<br />

del sottostante rapporto assicurativo<br />

previdenziale presso la gestione principale<br />

dell’Istituto.<br />

Ogni questione relativa alla sussistenza o<br />

meno, nelle fattispecie descritte, <strong>dei</strong> presupposti<br />

per il riconoscimento dello status<br />

professionale di praticante in capo ai lavoratori<br />

assunti da aziende di cui detengono<br />

partecipazioni societarie è infatti -<br />

come è ovvio - demandata alla competenza<br />

dell’<strong>Ordine</strong> professionale da te presieduto”.<br />

Roma, 20 dicembre 2006. L’individuazione<br />

di nuove figure professionali è una prerogativa<br />

esclusiva dello Stato centrale. Un orientamento<br />

già noto ma confermato da due sentenze<br />

della Corte costituzionale - 423 e 424<br />

del 19 dicembre 2006 (per entrambe, presidente<br />

Bile, redattore Mazzella) - con cui i giudici<br />

hanno dichiarato illegittime una legge<br />

della Provincia autonoma di Bolzano, che disciplinava<br />

la figura del «maestro odontotecnico»,<br />

e una della Regione Campania, che<br />

disciplinava requisiti e registro <strong>dei</strong> musicoterapisti.<br />

Nel primo caso, la sentenza 423/2006 ha infatti<br />

“cassato” l’articolo 5, comma 2 della legge<br />

provinciale 8/2005 con cui Bolzano, disciplinando<br />

l’attività del “maestro odontotecnico”<br />

e le condizioni per l’acquisizione della relativa<br />

qualifica, definisce una nuova professione,<br />

ambito che rientra nella competenza<br />

legislativa dello Stato. La direttiva del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione<br />

europea del 7 settembre 2005, n.<br />

2005/36 - che stabilisce le regole in base alle<br />

quali ciascuno Stato membro riconosce,<br />

per l’accesso ad una professione ed al suo<br />

esercizio, le qualifiche professionali acquisite<br />

in altri Stati membri - nell’Allegato II include<br />

quella dell’odontotecnico tra le attività per il<br />

cui esercizio in Italia è richiesta una «formazione<br />

con struttura particolare», riconducendo<br />

quindi l’odontotecnico medesimo tra le<br />

qualifiche professionali di cui all’art. 11, lettera<br />

c), punto ii). Si deve dunque concludere<br />

nel senso della riconduzione dell’odontotecnico<br />

nell’ambito delle professioni invece che<br />

in quello dell’artigianato. “Lo statuto speciale<br />

della Provincia autonoma di Bolzano non contempla<br />

una competenza legislativa della<br />

Provincia nella materia delle professioni, materia<br />

che invece l’art. 117, terzo comma, Cost.,<br />

inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa<br />

concorrente. Tale competenza concorrente<br />

si deve quindi intendere estesa alla<br />

Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art.<br />

10 della legge cost. n. 3 del 2001.<br />

Rispetto alla menzionata previsione dell’art.<br />

117, terzo comma, Cost., la Corte ha già affermato<br />

che sono riservate allo Stato sia l’individuazione<br />

delle figure professionali, con i<br />

relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze<br />

n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del<br />

2005; n. 353 del 2003), sia la disciplina <strong>dei</strong> titoli<br />

necessari per l’esercizio delle professioni<br />

(sentenza n. 153 del 2006), sia l’istituzione di<br />

nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e<br />

n. 355 del 2005). Dai rilievi svolti discende l’illegittimità<br />

costituzionale dell’art. 5, comma 2,<br />

della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005, perché<br />

esso, disciplinando l’attività del maestro<br />

odontotecnico e le condizioni per l’acquisizione<br />

della relativa qualifica, definisce una nuova<br />

figura professionale ed incide così su di un<br />

ambito che rientra nella competenza legislativa<br />

dello Stato”.<br />

Analoga ratio guida la sentenza 424/2006,<br />

con cui i giudici hanno dichiarato illegittimi gli<br />

articoli 2, 4, 5 e 6 della legge della Campania<br />

18/2005, che disciplina l’attività di musicoterapista.<br />

La legge regionale impugnata dal<br />

Presidente del Consiglio <strong>dei</strong> ministri definisce<br />

la musicoterapia come «attività psicopedagogica<br />

e socio-sanitaria di pubblico interesse»,<br />

avente quale scopo «lo sviluppo e<br />

la riabilitazione di potenziali funzioni dell’individuo<br />

per il raggiungimento di una migliore<br />

integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale<br />

e, conseguentemente, di una migliore<br />

qualità della vita» (art. 1). Essa, inoltre,<br />

qualifica il musicoterapista come «un soggetto<br />

in possesso di diploma superiore di secondo<br />

grado e con una buona conoscenza<br />

della musica, che ha svolto un corso triennale<br />

di impostazione multidisciplinare sociopsicopedagogico-medico-musicale<br />

e un tirocinio<br />

di un anno presso strutture pubbliche o<br />

convenzionate o del privato sociale, della formazione<br />

primaria e della riabilitazione, con<br />

supervisione clinica e di musicoterapia» (art.<br />

2); dispone che il musicoterapista svolge funzioni<br />

di prevenzione, di riabilitazione e sociosanitarie<br />

(art. 3); istituisce, presso l’assessorato<br />

alla Sanità della Regione Campania, «il<br />

registro professionale regionale <strong>dei</strong> musicote-<br />

rapisti al quale possono iscriversi coloro che<br />

hanno superato il corso per la formazione di<br />

musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio<br />

professionale di almeno trecento ore o un<br />

anno presso centri specializzati pubblici o privati,<br />

con supervisione clinica e di musicoterapia»<br />

(art. 5). È evidente, pertanto, che la legge<br />

impugnata definisce un nuovo profilo professionale<br />

in materia sanitaria, essendo il<br />

musicoterapista un soggetto che esegue un<br />

particolare tipo di terapia al fine di prevenire<br />

o curare le conseguenze di determinati disturbi<br />

psichici o fisici. Si legge nella sentenza:<br />

“L’art. 117, terzo comma, della Costituzione,<br />

include la materia delle professioni tra<br />

quelle oggetto di competenza legislativa concorrente<br />

e questa Corte ha più volte affermato<br />

che, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate<br />

allo Stato sia l’individuazione delle figure<br />

professionali, con i relativi profili ed ordinamenti<br />

didattici (sentenze n. 40 del 2006; n.<br />

424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina<br />

<strong>dei</strong> titoli necessari per l’esercizio delle professioni<br />

(sentenza n. 153 del 2006), sia l’istituzione<br />

di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006,<br />

n. 424 e n. 355 del 2005). Da simili principi -<br />

enunciati anche in giudizi aventi ad oggetto,<br />

come quello presente, leggi regionali disciplinanti<br />

pratiche terapeutiche non convenzionali<br />

(sentenza n. 353 del 2003) - discende l’illegittimità<br />

delle disposizioni della legge<br />

Regione Campania n. 18 del 2005 impugnate<br />

dal Presidente del Consiglio <strong>dei</strong> ministri. In<br />

quanto ricadono tutte nel campo che, come si<br />

è detto, deve intendersi riservato allo Stato in<br />

forza dell’art. 117, terzo comma, della<br />

Costituzione. Resta così confermata l’illegittimità<br />

delle norme regionali impugnate, poiché<br />

il musicoterapista svolge funzioni che la stessa<br />

legge della Regione Campania n. 18 del<br />

2005 qualifica di natura preventiva, riabilitativa<br />

e socio-sanitaria e dunque, funzioni che presentano<br />

i caratteri che, a norma dell’art. 1,<br />

comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono<br />

propri delle attività espletate da coloro che<br />

esercitano professioni sanitarie”.<br />

Per la Regione il dispositivo si limitava a promuoverne<br />

l’applicazione nel campo sociale e<br />

sanitario. Per la Corte, invece, la legge qualifica<br />

il musicoterapista, la sua formazione e<br />

ne istituisce un registro cui possono iscriversi<br />

quanti soddisfano i requisiti di legge. Come<br />

tale, la legge regionale impugnata «definisce<br />

un nuovo profilo professionale», prerogativa<br />

che è di pertinenza solo dello Stato, ed è da<br />

considerarsi illegittima. (Fonte: Il Sole 24<br />

Ore del 20 dicembre 2006)<br />

Dal Consiglio<br />

nazionale<br />

Solidarietà<br />

ai colleghi<br />

minacciati<br />

dal terrorismo<br />

Roma, 16 febbraio <strong>2007</strong>. Il Consiglio<br />

nazionale dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti, apprese<br />

le notizie sugli attentati che si stavano<br />

preparando ad opera di gruppi eversivi<br />

legati alle Brigate rosse nei confronti<br />

del quotidiano Libero e delle emittenti televisive<br />

Sky e Mediaset, esprime piena<br />

solidarietà ai direttori e ai collettivi redazionali<br />

delle tre testate.<br />

Il Consiglio nazionale esprime altresì il<br />

proprio apprezzamento per l’intervento<br />

tempestivo dell’Autorità giudiziaria e delle<br />

Forze dell’<strong>Ordine</strong>.<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!