Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti
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UFFICI STAMPA<br />
CORTE COSTITUZIONALE<br />
Stabilizzazione <strong>dei</strong> precari<br />
della Pubblica amministrazione:<br />
novità nella legge finanziaria<br />
Sentenze 423 e 424/2006:<br />
“Profili professionali e abilitazioni<br />
rimangono prerogativa dello Stato”<br />
Rendiamo noto il testo dell’articolo 1 (comma 519 e comma 558) della Legge Finanziaria<br />
<strong>2007</strong>, relativo alla stabilizzazione <strong>dei</strong> precari della Pubblica amministrazione. Molti colleghi<br />
degli uffici stampa pubblici versano in questa situazione: gli stessi sono tenuti a spedire la<br />
domanda agli enti e alle amministrazioni di appartenenza per la richiesta di applicazione<br />
delle nuove norme secondo il fac-simile.<br />
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria <strong>2007</strong>)<br />
Stabilizzazione del personale delle Pubbliche amministrazioni (articolo 1, legge comma<br />
519). Avvio della stabilizzazione del personale a tempo determinato della Pubblica amministrazione<br />
in possesso di determinati requisiti: in servizio da 3 anni, anche non continuativi;<br />
che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data<br />
del 29 settembre 2006; sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel<br />
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della Finanziaria. La procedura riguarda<br />
il personale in possesso <strong>dei</strong> requisiti che sia stato assunto mediante procedure selettive<br />
di natura concorsuale o previste da norme di legge. All’eventuale stabilizzazione di personale,<br />
dotato di requisiti, che sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse,<br />
si provvede previo espletamento di prove selettive.<br />
Stabilizzazione del personale di regioni ed enti locali (articolo 1, comma 558). A decorrere<br />
dall’entrata in vigore della Finanziaria Regioni ed Enti locali sottoposti al patto di<br />
stabilità interno, possono procedere alla stabilizzazione nei limiti <strong>dei</strong> posti vacanti in organico,<br />
del personale non dirigenziale a tempo determinato alternativamente: che sia già in<br />
servizio da almeno 3 anni, anche se non continuativi; che consegua tale diritto sulla base<br />
di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; che sia stato in servizio<br />
per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata<br />
in vigore della Finanziaria. La norma interessa il personale assunto mediante procedure<br />
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.<br />
(da www.fnsi.it)<br />
FAC-SIMILE<br />
assumere come praticante<br />
l’incompatibilità è assoluta<br />
ORDINE 1- 2- 3 <strong>2007</strong><br />
Come compilare la domanda<br />
Al ……………………….<br />
Roma, …/…./ <strong>2007</strong><br />
Oggetto: applicazione legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 519<br />
Il/la sottoscritto/a, assunto/a dal………… e in servizio presso …………., con contratto<br />
di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, con la qualifica di ……………, chiede<br />
l’applicazione della legge in oggetto, in quanto si trova nelle condizioni previste dalla citata<br />
legge.<br />
In attesa di conoscere le determinazioni che verranno adottate porge<br />
distinti saluti.<br />
In fede<br />
nistratore unico è stata ravvisata l’esistenza<br />
di una incompatibilità assoluta (Cass.<br />
13009/2003), mentre per quanto riguarda<br />
la posizione del lavoratore che rivesta la<br />
carica di amministratore delegato è stato<br />
precisato che il rapporto organico che lo<br />
lega alla società non esclude - in via di<br />
principio - la configurabilità di un rapporto<br />
di lavoro fra le parti, a condizione tuttavia<br />
che l’esistenza di detto rapporto di dipendenza<br />
risulti dal concreto svolgimento, in<br />
posizione di subordinazione, di attività<br />
estranee alle funzioni inerenti alla carica rivestita.<br />
In questi casi, quindi, è necessario condurre<br />
una approfondita disamina <strong>dei</strong> poteri<br />
conferiti all’amministratore delegato, al fine<br />
di accertare se lo stesso debba o meno<br />
rispondere - per quanto concerne l’attività<br />
di gestione ed organizzazione della<br />
struttura societaria - ad un organo terzo ad<br />
esso sovraordinato.<br />
Particolare rilevanza assume, in tale ambito,<br />
l’attribuzione all’amministratore delegato<br />
della facoltà di costituire, disciplinare ed<br />
estinguere i rapporti di lavoro con il personale<br />
dipendente, in quanto l’eventuale titolarità<br />
di tali poteri determinerebbe l’inammissibile<br />
coincidenza in un unico soggetto<br />
di entrambe le posizioni giuridiche del datore<br />
di lavoro e del lavoratore.<br />
Le considerazioni svolte, tuttavia, afferiscono<br />
unicamente ai profili circa la configurabilità<br />
o meno di un valido rapporto di<br />
lavoro subordinato, in quanto fattispecie<br />
idonea a determinare l’efficace costituzione<br />
del sottostante rapporto assicurativo<br />
previdenziale presso la gestione principale<br />
dell’Istituto.<br />
Ogni questione relativa alla sussistenza o<br />
meno, nelle fattispecie descritte, <strong>dei</strong> presupposti<br />
per il riconoscimento dello status<br />
professionale di praticante in capo ai lavoratori<br />
assunti da aziende di cui detengono<br />
partecipazioni societarie è infatti -<br />
come è ovvio - demandata alla competenza<br />
dell’<strong>Ordine</strong> professionale da te presieduto”.<br />
Roma, 20 dicembre 2006. L’individuazione<br />
di nuove figure professionali è una prerogativa<br />
esclusiva dello Stato centrale. Un orientamento<br />
già noto ma confermato da due sentenze<br />
della Corte costituzionale - 423 e 424<br />
del 19 dicembre 2006 (per entrambe, presidente<br />
Bile, redattore Mazzella) - con cui i giudici<br />
hanno dichiarato illegittime una legge<br />
della Provincia autonoma di Bolzano, che disciplinava<br />
la figura del «maestro odontotecnico»,<br />
e una della Regione Campania, che<br />
disciplinava requisiti e registro <strong>dei</strong> musicoterapisti.<br />
Nel primo caso, la sentenza 423/2006 ha infatti<br />
“cassato” l’articolo 5, comma 2 della legge<br />
provinciale 8/2005 con cui Bolzano, disciplinando<br />
l’attività del “maestro odontotecnico”<br />
e le condizioni per l’acquisizione della relativa<br />
qualifica, definisce una nuova professione,<br />
ambito che rientra nella competenza<br />
legislativa dello Stato. La direttiva del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione<br />
europea del 7 settembre 2005, n.<br />
2005/36 - che stabilisce le regole in base alle<br />
quali ciascuno Stato membro riconosce,<br />
per l’accesso ad una professione ed al suo<br />
esercizio, le qualifiche professionali acquisite<br />
in altri Stati membri - nell’Allegato II include<br />
quella dell’odontotecnico tra le attività per il<br />
cui esercizio in Italia è richiesta una «formazione<br />
con struttura particolare», riconducendo<br />
quindi l’odontotecnico medesimo tra le<br />
qualifiche professionali di cui all’art. 11, lettera<br />
c), punto ii). Si deve dunque concludere<br />
nel senso della riconduzione dell’odontotecnico<br />
nell’ambito delle professioni invece che<br />
in quello dell’artigianato. “Lo statuto speciale<br />
della Provincia autonoma di Bolzano non contempla<br />
una competenza legislativa della<br />
Provincia nella materia delle professioni, materia<br />
che invece l’art. 117, terzo comma, Cost.,<br />
inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa<br />
concorrente. Tale competenza concorrente<br />
si deve quindi intendere estesa alla<br />
Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art.<br />
10 della legge cost. n. 3 del 2001.<br />
Rispetto alla menzionata previsione dell’art.<br />
117, terzo comma, Cost., la Corte ha già affermato<br />
che sono riservate allo Stato sia l’individuazione<br />
delle figure professionali, con i<br />
relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze<br />
n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del<br />
2005; n. 353 del 2003), sia la disciplina <strong>dei</strong> titoli<br />
necessari per l’esercizio delle professioni<br />
(sentenza n. 153 del 2006), sia l’istituzione di<br />
nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e<br />
n. 355 del 2005). Dai rilievi svolti discende l’illegittimità<br />
costituzionale dell’art. 5, comma 2,<br />
della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005, perché<br />
esso, disciplinando l’attività del maestro<br />
odontotecnico e le condizioni per l’acquisizione<br />
della relativa qualifica, definisce una nuova<br />
figura professionale ed incide così su di un<br />
ambito che rientra nella competenza legislativa<br />
dello Stato”.<br />
Analoga ratio guida la sentenza 424/2006,<br />
con cui i giudici hanno dichiarato illegittimi gli<br />
articoli 2, 4, 5 e 6 della legge della Campania<br />
18/2005, che disciplina l’attività di musicoterapista.<br />
La legge regionale impugnata dal<br />
Presidente del Consiglio <strong>dei</strong> ministri definisce<br />
la musicoterapia come «attività psicopedagogica<br />
e socio-sanitaria di pubblico interesse»,<br />
avente quale scopo «lo sviluppo e<br />
la riabilitazione di potenziali funzioni dell’individuo<br />
per il raggiungimento di una migliore<br />
integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale<br />
e, conseguentemente, di una migliore<br />
qualità della vita» (art. 1). Essa, inoltre,<br />
qualifica il musicoterapista come «un soggetto<br />
in possesso di diploma superiore di secondo<br />
grado e con una buona conoscenza<br />
della musica, che ha svolto un corso triennale<br />
di impostazione multidisciplinare sociopsicopedagogico-medico-musicale<br />
e un tirocinio<br />
di un anno presso strutture pubbliche o<br />
convenzionate o del privato sociale, della formazione<br />
primaria e della riabilitazione, con<br />
supervisione clinica e di musicoterapia» (art.<br />
2); dispone che il musicoterapista svolge funzioni<br />
di prevenzione, di riabilitazione e sociosanitarie<br />
(art. 3); istituisce, presso l’assessorato<br />
alla Sanità della Regione Campania, «il<br />
registro professionale regionale <strong>dei</strong> musicote-<br />
rapisti al quale possono iscriversi coloro che<br />
hanno superato il corso per la formazione di<br />
musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio<br />
professionale di almeno trecento ore o un<br />
anno presso centri specializzati pubblici o privati,<br />
con supervisione clinica e di musicoterapia»<br />
(art. 5). È evidente, pertanto, che la legge<br />
impugnata definisce un nuovo profilo professionale<br />
in materia sanitaria, essendo il<br />
musicoterapista un soggetto che esegue un<br />
particolare tipo di terapia al fine di prevenire<br />
o curare le conseguenze di determinati disturbi<br />
psichici o fisici. Si legge nella sentenza:<br />
“L’art. 117, terzo comma, della Costituzione,<br />
include la materia delle professioni tra<br />
quelle oggetto di competenza legislativa concorrente<br />
e questa Corte ha più volte affermato<br />
che, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate<br />
allo Stato sia l’individuazione delle figure<br />
professionali, con i relativi profili ed ordinamenti<br />
didattici (sentenze n. 40 del 2006; n.<br />
424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina<br />
<strong>dei</strong> titoli necessari per l’esercizio delle professioni<br />
(sentenza n. 153 del 2006), sia l’istituzione<br />
di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006,<br />
n. 424 e n. 355 del 2005). Da simili principi -<br />
enunciati anche in giudizi aventi ad oggetto,<br />
come quello presente, leggi regionali disciplinanti<br />
pratiche terapeutiche non convenzionali<br />
(sentenza n. 353 del 2003) - discende l’illegittimità<br />
delle disposizioni della legge<br />
Regione Campania n. 18 del 2005 impugnate<br />
dal Presidente del Consiglio <strong>dei</strong> ministri. In<br />
quanto ricadono tutte nel campo che, come si<br />
è detto, deve intendersi riservato allo Stato in<br />
forza dell’art. 117, terzo comma, della<br />
Costituzione. Resta così confermata l’illegittimità<br />
delle norme regionali impugnate, poiché<br />
il musicoterapista svolge funzioni che la stessa<br />
legge della Regione Campania n. 18 del<br />
2005 qualifica di natura preventiva, riabilitativa<br />
e socio-sanitaria e dunque, funzioni che presentano<br />
i caratteri che, a norma dell’art. 1,<br />
comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono<br />
propri delle attività espletate da coloro che<br />
esercitano professioni sanitarie”.<br />
Per la Regione il dispositivo si limitava a promuoverne<br />
l’applicazione nel campo sociale e<br />
sanitario. Per la Corte, invece, la legge qualifica<br />
il musicoterapista, la sua formazione e<br />
ne istituisce un registro cui possono iscriversi<br />
quanti soddisfano i requisiti di legge. Come<br />
tale, la legge regionale impugnata «definisce<br />
un nuovo profilo professionale», prerogativa<br />
che è di pertinenza solo dello Stato, ed è da<br />
considerarsi illegittima. (Fonte: Il Sole 24<br />
Ore del 20 dicembre 2006)<br />
Dal Consiglio<br />
nazionale<br />
Solidarietà<br />
ai colleghi<br />
minacciati<br />
dal terrorismo<br />
Roma, 16 febbraio <strong>2007</strong>. Il Consiglio<br />
nazionale dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti, apprese<br />
le notizie sugli attentati che si stavano<br />
preparando ad opera di gruppi eversivi<br />
legati alle Brigate rosse nei confronti<br />
del quotidiano Libero e delle emittenti televisive<br />
Sky e Mediaset, esprime piena<br />
solidarietà ai direttori e ai collettivi redazionali<br />
delle tre testate.<br />
Il Consiglio nazionale esprime altresì il<br />
proprio apprezzamento per l’intervento<br />
tempestivo dell’Autorità giudiziaria e delle<br />
Forze dell’<strong>Ordine</strong>.<br />
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