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DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc

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automatici che permettano alle ASL di individuare comportamenti sia degli<br />

erogatori che dei prescrittori non conformi a quanto previsto nel presente<br />

provvedimento;<br />

ACQUISITO, nella seduta <strong>del</strong> 20.12.2010, il parere favorevole <strong>del</strong> Comitato<br />

Regionale per i Servizi di Medicina di Laboratorio (CReSMeL) in cui sono<br />

rappresentate le Società Scientifiche di Medicina di Laboratorio aderenti alla<br />

FISMeLab (Federazione Italiana <strong>del</strong>le Società di Medicina di Laboratorio);<br />

DATO ATTO che le disposizioni relative alle modalità di prescrizione <strong>del</strong>le prestazioni<br />

di laboratorio di cui agli Allegati B, C, D, E:<br />

• entrano in vigore dal 90° giorno dalla data di pubblicazione sul BURL;<br />

• hanno carattere sperimentale e ne verranno valutati i risultati trascorso un<br />

anno dalla relativa entrata in vigore;<br />

VISTA la LR n. 33 <strong>del</strong> 30 dicembre 2009 “Testo unico <strong>del</strong>le leggi regionali in materia<br />

di sanità” di riordino e semplificazione <strong>del</strong>la normativa sanitaria, ai punti d) ed f)<br />

<strong>del</strong>l’art. 17, con la quale vengono ridefiniti gli ambiti passibili di procedimento<br />

sanzionatorio come segue: “da € 12.000 a € 120.000, se si tratta di strutture di<br />

ricovero e cura o di day hospital, per codifiche che non rappresentano in modo<br />

corretto le prestazioni erogate” e “da € 3.000 a € 30.000, se si tratta di strutture<br />

esclusivamente ambulatoriali, per codifiche che non rappresentano in modo<br />

corretto le prestazioni erogate”;<br />

RICHIAMATA la Circolare n. 37/SAN/2003 al punto 8, nella quale si definisce che<br />

per le “codifiche non rappresentanti in modo corretto le prestazioni erogate si<br />

ritiene che sia necessario, al solo fine sanzionatorio, individuare un criterio<br />

finalizzato a discriminare l’errore casuale, “sul fatto”, scusabile, dalla condotta<br />

indicativa di un’imperizia e di un’incuria nelle attività di codifica” tramite<br />

l’introduzione di “una soglia di significatività <strong>del</strong>la corretta rappresentazione<br />

superata la quale può ragionevolmente ritenersi integrata la fattispecie illecita”,<br />

dimostrando che “almeno il 5% <strong>del</strong>le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) o<br />

<strong>del</strong>le prestazioni ambulatoriali, nel caso di controllo casuale, o il 5% dei casi riferibili<br />

alla stessa fattispecie di codifica controllata in modalità mirata, risultino non<br />

corretti”;<br />

VISTO che la Circolare <strong>del</strong>la Direzione Generale Sanità <strong>del</strong> 09 febbraio <strong>2011</strong> ad<br />

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