DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc
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Economico di progetto approvato che comporti la diminuzione di tali voci a<br />
favore di quelle relative a maggiori opere e/o spese tecniche è rinviata alla<br />
responsabilità <strong>del</strong> Direttore Generale e le ulteriori risorse che si rendessero<br />
necessarie per il completamento <strong>del</strong> parco tecnologico e di arredi e<br />
attrezzature sono a totale carico <strong>del</strong>l’Azienda;<br />
RITENUTO di stabilire che, fermo restando il puntuale rispetto <strong>del</strong>la<br />
programmazione regionale contenuta nel PRS e PSSR nonché <strong>del</strong>le disposizioni<br />
dettate dalla Giunta regionale riguardo alle regole di gestione <strong>del</strong> sistema<br />
sanitario regionale, l’avvio di nuovi servizi, la modifica organizzativa di servizi<br />
esistenti, il ricorso a forme di finanziamento alternative (ad esempio project<br />
financing), nonché l’acquisizione di alte tecnologie innovative dovranno essere<br />
preventivamente approvate dalla Direzione Generale Sanità e che la mancata<br />
preventiva approvazione rappresenta presupposto ai fini <strong>del</strong>l’attuazione di<br />
quanto contenuto nell’art. 21 <strong>del</strong>la legge regionale n. 33/2009;<br />
CONSIDERATE le verifiche effettuate sulle disponibilità complessive di sistema e le<br />
disposizioni di razionalizzazione <strong>del</strong>la spesa per il personale <strong>del</strong>la Pubblica<br />
Amministrazione previste dalla legge n. 122/2010;<br />
PRECISATO che il presente atto non modifica l’equilibrio economico – finanziario<br />
<strong>del</strong> SSR per l'esercizio <strong>2011</strong> e che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse<br />
complessivamente stanziate per finanziare il servizio sanitario regionale dalla DGR<br />
n. <strong>IX</strong>/937 <strong>del</strong> 1° dicembre 2010;<br />
STABILITO che le disposizioni <strong>del</strong> presente atto, dove non diversamente<br />
specificato, decorrono a partire dal 1° agosto <strong>2011</strong>;<br />
RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale <strong>del</strong>la<br />
Regione Lombardia (BURL) e sul sito web <strong>del</strong>la Direzione Generale Sanità;<br />
VISTI:<br />
• il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino <strong>del</strong>la disciplina in materia<br />
sanitaria, a norma <strong>del</strong>l’art.1 <strong>del</strong>la legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive<br />
modifiche ed integrazioni;<br />
• il DPCM. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;<br />
• la LR 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico <strong>del</strong>le leggi regionali in materia di<br />
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