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DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc

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Economico di progetto approvato che comporti la diminuzione di tali voci a<br />

favore di quelle relative a maggiori opere e/o spese tecniche è rinviata alla<br />

responsabilità <strong>del</strong> Direttore Generale e le ulteriori risorse che si rendessero<br />

necessarie per il completamento <strong>del</strong> parco tecnologico e di arredi e<br />

attrezzature sono a totale carico <strong>del</strong>l’Azienda;<br />

RITENUTO di stabilire che, fermo restando il puntuale rispetto <strong>del</strong>la<br />

programmazione regionale contenuta nel PRS e PSSR nonché <strong>del</strong>le disposizioni<br />

dettate dalla Giunta regionale riguardo alle regole di gestione <strong>del</strong> sistema<br />

sanitario regionale, l’avvio di nuovi servizi, la modifica organizzativa di servizi<br />

esistenti, il ricorso a forme di finanziamento alternative (ad esempio project<br />

financing), nonché l’acquisizione di alte tecnologie innovative dovranno essere<br />

preventivamente approvate dalla Direzione Generale Sanità e che la mancata<br />

preventiva approvazione rappresenta presupposto ai fini <strong>del</strong>l’attuazione di<br />

quanto contenuto nell’art. 21 <strong>del</strong>la legge regionale n. 33/2009;<br />

CONSIDERATE le verifiche effettuate sulle disponibilità complessive di sistema e le<br />

disposizioni di razionalizzazione <strong>del</strong>la spesa per il personale <strong>del</strong>la Pubblica<br />

Amministrazione previste dalla legge n. 122/2010;<br />

PRECISATO che il presente atto non modifica l’equilibrio economico – finanziario<br />

<strong>del</strong> SSR per l'esercizio <strong>2011</strong> e che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse<br />

complessivamente stanziate per finanziare il servizio sanitario regionale dalla DGR<br />

n. <strong>IX</strong>/937 <strong>del</strong> 1° dicembre 2010;<br />

STABILITO che le disposizioni <strong>del</strong> presente atto, dove non diversamente<br />

specificato, decorrono a partire dal 1° agosto <strong>2011</strong>;<br />

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale <strong>del</strong>la<br />

Regione Lombardia (BURL) e sul sito web <strong>del</strong>la Direzione Generale Sanità;<br />

VISTI:<br />

• il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino <strong>del</strong>la disciplina in materia<br />

sanitaria, a norma <strong>del</strong>l’art.1 <strong>del</strong>la legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive<br />

modifiche ed integrazioni;<br />

• il DPCM. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;<br />

• la LR 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico <strong>del</strong>le leggi regionali in materia di<br />

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