DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc
DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc
DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
considerarsi tra le attività non comprese nella quota di risorse assegnate alle<br />
strutture erogatrici, in quanto saranno remunerate a consuntivo sulla base di<br />
quanto effettivamente erogato;<br />
24.Di stabilire che:<br />
• per l’intero esercizio <strong>2011</strong> le quote di contratto per le attività di ricovero e<br />
cura siano ridotte <strong>del</strong> 1%;<br />
• per l’intero esercizio <strong>2011</strong> le quote di contratto per le attività di specialistica<br />
ambulatoriale – in questo caso si intende il 97% -, negoziate dalle ASL con i<br />
soggetti erogatori, siano ridotte <strong>del</strong> 4% per effetto <strong>del</strong>la reintroduzione, dal<br />
18 luglio <strong>2011</strong>, <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>la predetta quota fissa per ricetta non<br />
esente;<br />
• le predette riduzioni di contratto <strong>del</strong>le attività di specialistica ambulatoriale<br />
siano effettuate per i singoli erogatori anche considerando la diversa<br />
distribuzione negli stessi <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le ricette non esenti in funzione <strong>del</strong>le<br />
classi di valore di cui alla sopra citata DGR n. <strong>IX</strong>/2027 <strong>del</strong> 20 luglio <strong>2011</strong><br />
avene per oggetto “Determinazioni in ordine all’applicazione <strong>del</strong>l’art. 17,<br />
comma 6 <strong>del</strong>la legge 15 luglio <strong>2011</strong>, n. 111 in materia di compartecipazione<br />
alla spesa sanitaria – (di concerto con l’Assessore Bresciani)”;<br />
• per l’esercizio <strong>2011</strong> il valore complessivo che potrà essere rimborsato ai<br />
soggetti erogatori accreditati ed a contratto con il SSR relativamente alle<br />
attività cosiddette extrabudget non potrà superare, per le attività di<br />
ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale, separatamente<br />
considerate, quanto complessivamente finanziato per l’esercizio 2010. In<br />
caso di superamento di questo limite massimo di rimborso saranno<br />
applicate, in modo uguale a tutti gli erogatori, <strong>del</strong>le regressioni tariffarie<br />
finalizzate ad ottenere il rispetto <strong>del</strong> predetto limite;<br />
• a decorrere dai dimessi dal 1° luglio <strong>2011</strong> i pazienti provenienti da altre<br />
regioni (mobilità attiva) saranno finanziati al valore concordato, per il <strong>2011</strong>,<br />
a livello nazionale <strong>del</strong>la tariffa unica convenzionale (TUC);<br />
25.Di stabilire:<br />
• di recepire, anche per le maggiorazioni tariffarie di cui alla Legge Regionale<br />
n. 7/2010, le necessità di razionalizzazione <strong>del</strong>la spesa stabilite dal citato<br />
Decreto Legge 6 luglio <strong>2011</strong> n. 98, convertito nella legge n. 111/<strong>2011</strong>;<br />
• che per le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a<br />
contratto, convenzionate con le Facoltà Universitarie lombarde di Medicina<br />
29