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DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc

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e Chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia<br />

di modificare le percentuali di incremento tariffario come segue: da 25% a<br />

24%, da 19% a 16%, da 13% a 10%, da 6% a 5%;<br />

• che per gli IRCCS di diritto pubblico e privato accreditati ed a contratto con<br />

il SSR, di modificare le percentuali di incremento tariffario come segue: da<br />

19% a 18%, da 14% a 12% e da 7% a 6%;<br />

• che le sopra definite modifiche alle percentuali di incremento tariffario<br />

portano, per l’attuazione <strong>del</strong>la L.R. n. 7/2010, a determinare il fabbisogno<br />

finanziario per l’anno <strong>2011</strong> fino ad un massimo di 240 milioni di euro;<br />

• che per il <strong>2011</strong> i finanziamenti corrisposti alle strutture convenzionate con le<br />

diverse Facoltà di Medicina e Chirurgia <strong>del</strong>la Regione Lombardia non<br />

possano, per ciascuna Facoltà, superare il peso percentuale che ciascuna<br />

di esse ha avuto nelle assegnazioni relative al 2010. In caso di superamento<br />

<strong>del</strong> predetto peso percentuale sul totale <strong>del</strong>le assegnazioni verrà applicata<br />

a carico <strong>del</strong>le strutture afferenti ad una medesima facoltà una regressione<br />

tariffaria finalizzata ad ottenere il rispetto <strong>del</strong> predetto limite;<br />

• che agli IRCCS di diritto privato accreditati e a contratto e alle strutture di<br />

ricovero e cura private accreditate e a contratto, convenzionate con le<br />

facoltà universitarie lombarde di Medicina e Chirurgia come sedi didattiche<br />

per i corsi di laurea in medicina e chirurgia è riconosciuta la maggiorazione<br />

tariffaria di cui alle norme suddette nel caso in cui dimostrino che i medici e<br />

dagli infermieri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con vincolo<br />

di subordinazione, di ciascuna struttura, nella sua interezza , risultano essere<br />

almeno il 70% <strong>del</strong> totale <strong>del</strong> personale in servizio;<br />

• che tali strutture a partire dall’anno <strong>2011</strong> dovranno dimostrare, quale<br />

condizione indispensabile per la erogazione <strong>del</strong>la maggiorazione tariffaria, il<br />

rispetto <strong>del</strong> parametro di cui al punto precedente attraverso la<br />

presentazione di apposita e specifica certificazione rilasciata dall’INPS<br />

attestante la tipologia <strong>del</strong> contratto di lavoro rispetto a tutte le posizioni<br />

aperte presso l’INPS;<br />

26.Di stabilire inoltre che, per l’esercizio <strong>2011</strong>, le funzioni non tariffabili previste ai<br />

punti 23, 24 e 27 <strong>del</strong>la DGR n. <strong>IX</strong>/271 <strong>del</strong> 14 luglio 2010 siano attribuite sulla base<br />

<strong>del</strong>la situazione rilevata sul registro regionale <strong>del</strong>le strutture sanitarie<br />

accreditate alla data <strong>del</strong> 30 giugno 2010;<br />

27.Di integrare e aggiornare i contenuti di cui all’allegato 8 <strong>del</strong>la DGR n. <strong>IX</strong>/937 <strong>del</strong><br />

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