DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc
DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc
DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
• nel caso di TSH-R non compreso nei limiti stabiliti, il laboratorio procede<br />
automaticamente all’esecuzione <strong>del</strong>le analisi previste dal citato Allegato C<br />
(FT4 ed eventualmente FT3);<br />
• che le ulteriori prestazioni che devono essere eseguite dagli erogatori non<br />
danno luogo a richieste di partecipazione alla spesa ulteriori per i cittadini;<br />
8. Di aggiornare il nomenclatore tariffario regionale inserendo la prestazione:<br />
Nota Codice Descrizione <strong>del</strong>la prestazione Tariffa Euro<br />
IR 90.41.8<br />
TIREOTROPINA RIFLESSA (TSH-R)TSH Incluso eventuale<br />
dosaggio di FT4 e FT3<br />
13,50<br />
pur mantenendo la prestazione Tireotropina (TSH) cod. 90.42.1;<br />
9. Di precisare, con riferimento a quanto indicato nei punti sub 7) e 8) che:<br />
• con il termine “riflesso” applicato alle prestazioni innanzi riportate si intende<br />
indicare alcune prestazioni iniziali che possono dare origine a successivi<br />
approfondimenti e che quindi non si tratta di introdurre nuove prestazioni,<br />
ma di applicare una diversa modalità di prescrizione di prestazioni già<br />
indicate nel nomenclatore tariffario regionale;<br />
• nel caso di pazienti con accertata patologia tiroidea le prescrizioni devono<br />
riportare i relativi codici di esenzione o in assenza devono riportare come<br />
quesito diagnostico “approfondimenti per patologia tiroidea” e che in<br />
questo caso il prescrittore può richiedere le prestazioni che ritiene<br />
necessarie (TSH, FT4, FT3 ecc.), che sono considerate normali prestazioni<br />
ambulatoriali;<br />
• che non si può prescrivere e rendicontare contemporaneamente la<br />
prestazione con codice 90.41.8 e quelle con codice 90.42.1 (TSH), 90.42.3<br />
(FT4) o 90.43.3 (FT3);<br />
10.Di stabilire, sulla base <strong>del</strong>le indicazioni che si evincono dalla letteratura<br />
scientifica, che:<br />
• non si deve eseguire il PSA libero quando il PSA totale ha dato valori uguali o<br />
inferiori a 2 ng/mL o uguali o superiori a 10 ng/mL;<br />
• quando il valore <strong>del</strong> PSA totale è superiore a 2 ng/mL e inferiore a 10 ng/mL<br />
deve essere eseguito automaticamente il dosaggio <strong>del</strong> PSA libero che non<br />
dà luogo a richieste di partecipazione alla spesa ulteriori per i cittadini, così<br />
come riportato in Allegato D parte integrante <strong>del</strong> presente provvedimento;<br />
25