DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc
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• devono essere rispettati i contingenti di personale autorizzati nei Piani di<br />
assunzione anno <strong>2011</strong>, riferiti al personale a tempo indeterminato approvati<br />
con Delibere di Giunta Regionale n. <strong>IX</strong>/1173 e n. <strong>IX</strong>/1174 <strong>del</strong> 24 maggio <strong>2011</strong>;<br />
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato<br />
potranno essere effettuate unicamente in caso di rischio di interruzione di<br />
pubblico servizio, debitamente certificato e nel rispetto <strong>del</strong>l’equilibrio<br />
economico complessivo aziendale;<br />
• le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l’anno<br />
<strong>2011</strong> effettuate nelle more <strong>del</strong>l’espletamento <strong>del</strong>le procedure concorsuali e<br />
per la sostituzione <strong>del</strong> personale assente a vario titolo non dovranno essere<br />
superiori ai contingenti ed ai relativi costi sostenuti per l’anno 2010;<br />
• il finanziamento <strong>del</strong>le Risorse Aggiuntive Regionali anno <strong>2011</strong> per il personale<br />
<strong>del</strong>l’area <strong>del</strong> comparto, <strong>del</strong>le Dirigenze <strong>del</strong>la sanità pubblica e per il<br />
personale convenzionato avverrà tramite il contributo pari all’80% <strong>del</strong> valore<br />
complessivo riconosciuto nei decreti di assegnazione <strong>del</strong> budget per l’anno<br />
<strong>2011</strong>;<br />
34.Di integrare le disposizioni di cui all’Allegato C, punto 6 <strong>del</strong>la DGR n. <strong>IX</strong>/1151 <strong>del</strong><br />
29 dicembre 2010, stabilendo che la spesa riferita ai contratti atipici ed<br />
incarichi di consulenza non potrà comunque superare quella sostenuta<br />
nell’anno 2010;<br />
35.Di stabilire, anche per gli effetti di cui all’art. 21 <strong>del</strong>la legge regionale n.<br />
33/2009, che qualora dall’analisi dei dati gli erogatori pubblici prevedano di<br />
non garantire completamente il volume <strong>del</strong>le prestazioni previste dal contratto<br />
sottoscritto con le ASL, gli stessi dovranno conseguentemente provvedere ad<br />
idonee azioni tendenti al riequilibrio <strong>del</strong>la produzione e obbligatoriamente alla<br />
razionalizzazione dei propri costi per un importo pari alla differenza tra la<br />
produzione prevista e l’importo <strong>del</strong> contratto; a tal fine la Direzione Generale<br />
Sanità trasmetterà a tutti gli erogatori pubblici i dati di produzione secondo le<br />
seguenti tempistiche:<br />
• entro il 31 luglio <strong>2011</strong> i dati relativi al periodo 1 gennaio <strong>2011</strong> – 31 maggio<br />
<strong>2011</strong>;<br />
• entro il 30 settembre <strong>2011</strong> i dati relativi al periodo 1 gennaio <strong>2011</strong> – 31 luglio<br />
<strong>2011</strong>;<br />
36.Di stabilire per gli interventi di edilizia sanitaria che:<br />
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