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DELIBERAZIONE N° IX / 2057 Seduta del 28/07/2011 - anisc

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provvedimento, una nuova modalità di remunerazione a decorrere dai dimessi a<br />

far data dal 1° gennaio <strong>2011</strong>;<br />

STABILITO che la nuova modalità di remunerazione, di cui al già citato Allegato F,<br />

abbia l’obiettivo prioritario di disincentivare il ricorso al ricovero ordinario per acuti<br />

soprattutto per brevi durate di degenza, che rappresentano l’area a maggiore<br />

rischio di inappropriatezza causata dal ricorso al ricovero ordinario per effettuare<br />

<strong>del</strong>le attività di tipo prevalentemente diagnostico;<br />

RICHIAMATO il Decreto Legge 6 luglio <strong>2011</strong> n. 98, avente per oggetto “Disposizioni<br />

urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito nella legge 15 luglio <strong>2011</strong> n.<br />

111, in particolare l’articolo 17 che individua tra gli ambiti di spesa sanitaria su cui<br />

intervenire anche la spesa farmaceutica e la spesa sostenuta direttamente dal<br />

Servizio Sanitario Nazionale per l'acquisto di dispositivi medici e di prestazioni<br />

sanitarie presso gli erogatori accreditati, nonché la reintroduzione <strong>del</strong> pagamento<br />

di una quota fissa di 10 euro per ricetta non esente di specialistica ambulatoriale<br />

con la conseguente riduzione dei costi previsti a carico <strong>del</strong> SSR per le attività di<br />

specialistica ambulatoriale <strong>del</strong> <strong>2011</strong>;<br />

RICHIAMATA la DGR n. <strong>IX</strong>/2027 <strong>del</strong> 20 luglio <strong>2011</strong> avente per oggetto<br />

“Determinazioni in ordine all’applicazione <strong>del</strong>l’art. 17, comma 6 <strong>del</strong>la legge 15<br />

luglio <strong>2011</strong>, n. 111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria – (di<br />

concerto con l’Assessore Bresciani)”;<br />

RITENUTO quindi che in conseguenza <strong>del</strong>la applicazione combinata <strong>del</strong>le nuove<br />

tariffe di cui all’allegato F e <strong>del</strong>le politiche di razionalizzazione da mettersi in atto<br />

per adempiere alle disposizioni <strong>del</strong> sopra citato Decreto Legge 6 luglio <strong>2011</strong> n. 98,<br />

convertito nella legge n. 111/<strong>2011</strong>:<br />

• per l’intero esercizio <strong>2011</strong> le quote di contratto per le attività di ricovero e<br />

cura siano ridotte <strong>del</strong> 1%;<br />

• per l’intero esercizio <strong>2011</strong> le quote di contratto per le attività di specialistica<br />

ambulatoriale – in questo caso si intende il 97% -, negoziate dalle ASL con i<br />

soggetti erogatori, siano ridotte <strong>del</strong> 4% per effetto <strong>del</strong>la reintroduzione, dal<br />

18 luglio <strong>2011</strong>, <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>la predetta quota fissa per ricetta non<br />

esente;<br />

• le predette riduzioni di contratto <strong>del</strong>le attività di specialistica ambulatoriale<br />

siano effettuate per i singoli erogatori anche considerando la diversa<br />

distribuzione negli stessi <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le ricette non esenti in funzione <strong>del</strong>le<br />

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