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valutare il piano di prestazioni per il corrente anno fiscale relativamente alle<br />
prestazioni acquisite nei riguardi delle finalità di prestazione nell’anno fiscale<br />
coperto dal rapporto;<br />
spiegare e descrivere, nel caso in cui una finalità di prestazione non fosse stata<br />
raggiunta, (compreso anche il caso in cui le prestazioni di una attività di<br />
programma non rispondono ai criteri di una attività riuscita oppure un<br />
corrispondente livello di acquisizione nel caso di diversa forma alternativa)<br />
perchè la finalità non è stata raggiunta;<br />
i piani e i prospetti per conseguire la finalità di prestazione prestabilita; e<br />
se la prestazione non è praticabile e fattibile, perchè è così e quale azione viene<br />
raccomandata;<br />
descrivere l’uso e giudicare la efficacia nel conseguire finalità di prestazione nel<br />
caso di ogni rinuncia; e<br />
includere le sintesi delle conclusioni di queste valutazioni di programma portate a<br />
compimento durante l’anno fiscale coperto dal rapporto.<br />
Secondo la legge un capo di agenzia può includere tutte le informazioni sulle<br />
prestazioni programmatiche richieste annualmente in una dichiarazione finanziaria<br />
annuale.<br />
1.5. Un glossario funzionale<br />
Nella legge – estremamente sintetica (non più di otto pagine) vi sono tuttavia<br />
alcune caratteristiche complementari che meritano di essere segnalate e ricordate.<br />
Innanzitutto, gli autori della legge – una speciale Commissione del Senato,<br />
composta da 15 senatori repubblicani e 15 senatori democratici 8 , - avevano una chiara<br />
percezione che stavano introducendo una procedura ed un lavoro che, per quanto<br />
chiari e precisi – senza eccessivi appesantimenti e riferimenti ad altri atti legislativi –,<br />
innovava tuttavia radicalmente le procedure in corso, con tutte le difficoltà tecniche<br />
che ciò avrebbe comportato sulla capacità dei funzionari e delle strutture operanti ad<br />
adeguarsi alle cose richieste. Questa preoccupazione è ravvisabile nei tempi che le<br />
legge lasciava alle Agenzie per presentare il loro primo Programma strategico: infatti<br />
la legge varata nel gennaio del 1993, prevedeva che le Agenzie consegnassero al<br />
Presidente e al Congresso il loro primo Piano strategico nel novembre del 1997,<br />
valido per il quinquennio 1998-2002, quasi cinque anni dopo.<br />
Inoltre il Congresso – pur essendo la legge stessa assai precisa e stringata nelle<br />
sue indicazioni su cosa dovessero contenere i tre strumenti di programmazione su cui<br />
si articolava tutta la riforma – chiese al General Accounting Office (GAO), storico<br />
organismo indipendente dall’esecutivo deputato al controllo della contabilità della<br />
spesa, di assumersi il ruolo di assistente tecnico e controllore delle Agenzie nella<br />
attuazione della legge del risultato. Il GAO si è attrezzato (rinnovando per questo i<br />
suoi quadri con nuovo personale adeguatamente addestrato) e ha svolto una funzione