<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ferrara</strong>Capitolato SpecialePag. 76Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dallaSA in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giornidal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per nonpiù <strong>di</strong> 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,eventualmente prorogato, senza che la SA abbia provveduto, l’autorizzazione si intendeconcessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legge perl’affidamento del subappalto.L’affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:a) l’appaltatore deve praticare, per le opere affidate in subappalto, i prezzi risultantidall’aggiu<strong>di</strong>cazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere in<strong>di</strong>cati anche i nominativi <strong>di</strong> tuttele imprese subappaltatrici, completi dell’in<strong>di</strong>cazione della categoria dei lavori subappaltatie dell’importo dei medesimi;c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico enormativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e perla zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore,dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro <strong>di</strong>pendenti per le prestazionirese nell’ambito del subappalto;d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla SA, primadell’inizio, la documentazione <strong>di</strong> avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa laCassa e<strong>di</strong>le, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenzaquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché <strong>di</strong>quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggettoattività ovunque espletate che richiedano l’impiego <strong>di</strong> manodopera, quali le manutenzioni ele forniture con posa in opera e i noli a caldo.I lavori, forniture e servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto <strong>di</strong> ulterioresubappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fannoeccezione al predetto <strong>di</strong>vieto le forniture con posa in opera <strong>di</strong> impianti e <strong>di</strong> strutturespeciali in<strong>di</strong>viduate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore,per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi <strong>di</strong> imprese <strong>di</strong> propria fiducia per le qualinon sussista alcuno dei <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui alle voci precedenti. È fatto obbligo all’appaltatore <strong>di</strong>comunicare alla SA, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del subcontratto,l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della SA per l’esecuzione delleopere oggetto <strong>di</strong> subappalto, sollevando la SA medesima da ogni pretesa deisubappaltatori o da richieste <strong>di</strong> risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenzaall’esecuzione <strong>di</strong> lavori subappaltati.Il DL e il responsabile del proce<strong>di</strong>mento, nonché il coor<strong>di</strong>natore per l’esecuzione in materia<strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono averificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto <strong>di</strong> tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>ammissibilità e del subappalto.Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a unterzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).La SA non provvede al pagamento <strong>di</strong>retto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatoreè obbligato a trasmettere alla stessa SA, entro 20 giorni dalla data <strong>di</strong> ciascun pagamentoeffettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essocorrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’in<strong>di</strong>cazione delle eventuali ritenute<strong>di</strong> garanzia effettuate.In caso <strong>di</strong> subappalto, è responsabilità dell’appaltatore trasmettere al subappaltatore tuttigli obblighi previsti dal presente capitolato e vincolare il subappaltatore al loro rispetto.Servizio AmbienteVia G. Marconi, 39 - 44122 <strong>Ferrara</strong>Unità Organizzativa EnergiaTel. 0532-418700 - http: //www.comune.fe.it
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ferrara</strong>Art.7.10 CAUZIONICapitolato SpecialePag. 77Art.7.10.1 CAUZIONE PROVVISORIASarà facoltà della SA richiedere, in sede <strong>di</strong> bando <strong>di</strong> gara, una cauzione provvisoria pari al2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo a base <strong>di</strong> appalto, da prestare al momentodella partecipazione alla gara.Art.7.10.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVAE’ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo <strong>di</strong> cauzione definitiva, pari al 10 per cento(un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiu<strong>di</strong>cazione sia fatta in favore <strong>di</strong>un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, lagaranzia fideiussoria è aumentata <strong>di</strong> tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti lapredetta misura percentuale. In ogni caso sarà applicato integralmente l’art. 113 del D.Lgs163/2006 e s.m.i..La garanzia fideiussoria è prestata me<strong>di</strong>ante polizza bancaria o assicurativa, emessa daistituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto perl’ultimazione dell’appalto; essa è presentata in originale alla SA prima della formalesottoscrizione del contratto.Detta cauzione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento <strong>di</strong> tutti gli oneri edobblighi contrattuali nonché dei danni che potranno derivare alla SA in seguito allagestione del servizio compresa la regolare posizione contributiva nei riguar<strong>di</strong> delpersonale.L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori sommepagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramentodella garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità <strong>di</strong><strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale, fermo restando il <strong>di</strong>ritto dell’appaltatore <strong>di</strong> proporre azione innanzil’autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria.In caso <strong>di</strong> variazioni al contratto per effetto <strong>di</strong> successivi atti <strong>di</strong> sottomissione, la medesimagaranzia può essere ridotta in caso <strong>di</strong> riduzione degli importi contrattuali, mentre non èintegrata in caso <strong>di</strong> aumento degli stessi importi fino alla concorrenza <strong>di</strong> un quintodell’importo originario. E’ altresì facoltà dell’impresa richiedere la riduzione proporzionaledell’importo della cauzione a seguito dell’approvazione del certificato <strong>di</strong> regolareesecuzione delle opere <strong>di</strong> adeguamento normativo, <strong>di</strong> riqualificazione tecnologica e <strong>di</strong>ottimizzazione energetica.La cauzione definitiva verrà svincolata al termine dell’affidamento a seguito <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong>nulla osta da parte del responsabile del proce<strong>di</strong>mento, da re<strong>di</strong>gersi entro sei mesi daltermine stesso.Art.7.11 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSESono a carico dell’appaltatore senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa:a) le spese contrattuali;b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento <strong>di</strong> tutte le licenze tecniche occorrenti perl’esecuzione dei lavori e dei servizi previsti nel presente appalto;c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea <strong>di</strong> suolopubblico, passi carrabili, permessi <strong>di</strong> scarico, canoni <strong>di</strong> conferimento a <strong>di</strong>scarica ecc.)<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente connessi alla gestione delle attività previste dal presenteCapitolatod) le spese, le imposte, i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e allaregistrazione del contratto.Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese <strong>di</strong> bollo per gli atti occorrenti per lagestione del lavoro, dalla consegna alla data <strong>di</strong> emissione del <strong>di</strong> regolare esecuzione.Servizio AmbienteVia G. Marconi, 39 - 44122 <strong>Ferrara</strong>Unità Organizzativa EnergiaTel. 0532-418700 - http: //www.comune.fe.it