Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...
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La strada <strong>in</strong>trapresa dalla Commissione nella politica sanzionatoria rimane tuttavia da <strong>in</strong>coraggiare,<br />
e lascia aperta la questione <strong>di</strong> una sua estensione alle politiche <strong>di</strong> enforcement degli<br />
Stati membri, estensione tanto più importante quanto più il sentiero della sussi<strong>di</strong>arietà verrà<br />
potenziato nel progetto <strong>di</strong> modernizzazione. Sotto questo profilo, appare dunque opportuno<br />
che questo strumento venga esplicitamente adottato ed “<strong>in</strong>corporato” nelle normative antitrust<br />
nazionali, e ad esso venga data pubblicità adeguata.<br />
In proposito, si deve ad esempio salutare con particolare favore la recente adozione da<br />
parte del BundesKartellamt tedesco <strong>di</strong> un Leniency Programme, redatto su modello <strong>di</strong> quello<br />
comunitario e già applicato con successo <strong>in</strong> taluni proce<strong>di</strong>menti tuttora <strong>in</strong> corso 25 .<br />
La stessa Autorità garante ha adottato pr<strong>in</strong>cipi simili <strong>in</strong> alcuni proce<strong>di</strong>menti. Ad esempio,<br />
<strong>in</strong> Operatori nel settore degli esplosivi da m<strong>in</strong>a essa – riferendosi esplicitamente alla Comunicazione<br />
della Commissione – non ha applicato alcuna sanzione ad un'impresa partecipante<br />
al cartello poiché essa aveva fornito per prima <strong>in</strong>formazioni essenziali e complete ai f<strong>in</strong>i della<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione dell’<strong>in</strong>tesa illecita e dei ruolo delle varie partecipanti anteriormente non solo<br />
all’apertura dell’istruttoria, ma anche alla conoscenza <strong>di</strong> una possibile <strong>in</strong>tesa da parte<br />
dell’Autorità garante 26 . Del pari, l’Autorità ha riconosciuto esplicitamente un forte sconto<br />
sulla sanzione altrimenti applicabile ad una serie <strong>di</strong> società <strong>di</strong> revisione che, oltre ad avere<br />
adottato misure volte a mo<strong>di</strong>ficare gli accor<strong>di</strong> ritenuti illeciti nel corso dell’istruttoria e ad<br />
avere adottato programmi <strong>di</strong> rispetto della normativa antitrust, avevano fatto pervenire delle<br />
“<strong>di</strong>chiarazioni” che hanno agevolato gli accertamenti istruttori, fornendo importanti ammissioni<br />
con riferimento a tutte le <strong>in</strong>tese contestate e nuovi elementi utili agli accertamenti<br />
istruttori e contribuendo altresì “<strong>in</strong> modo particolarmente utile” alla migliore comprensione<br />
dei comportamenti <strong>di</strong> mercato, mettendo <strong>in</strong> luce un sistematico scambio <strong>di</strong> <strong>in</strong>formazioni <strong>di</strong> cui<br />
<strong>in</strong> precedenza, alla luce dei documenti agli atti del proce<strong>di</strong>mento, non si aveva piena conoscenza<br />
27 .<br />
Tuttavia, <strong>di</strong>versamente da quanto è avvenuto negli Stati Uniti e nell’Unione europea, e<br />
poi <strong>in</strong> Germania, l’autorità antitrust italiana non ha tradotto questi orientamenti <strong>in</strong>formali <strong>in</strong><br />
un documento <strong>in</strong> qualche misura v<strong>in</strong>colante. Le imprese non hanno dunque alcuna certezza<br />
sul se ed <strong>in</strong> che misura l’Autorità garante <strong>in</strong>tenda applicare sconti o riduzioni <strong>di</strong> sanzioni <strong>in</strong><br />
caso <strong>di</strong> cooperazione. Su questo punto si tornerà ancora, anche perché la mancanza <strong>di</strong> pubblicità,<br />
se non <strong>di</strong> trasparenza, dei pr<strong>in</strong>cipi che guidano la politica <strong>di</strong> concorrenza dell’Autorità<br />
garante sembra rappresentare una costante dei primi <strong>di</strong>eci anni <strong>di</strong> applicazione della <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a<br />
antitrust <strong>in</strong> Italia.<br />
Prima, tuttavia, <strong>in</strong>ten<strong>di</strong>amo svolgere qualche osservazione sul progetto <strong>di</strong> modernizzazione<br />
e su altri aspetti del <strong>di</strong>ritto antitrust comunitario.<br />
1.3 Il progetto <strong>di</strong> modernizzazione.<br />
off the hook. But Hurry! Only one conspirator per cartel”. Cfr. J. Novack, “Fix and tell”, Forbes, May 4, 1998, p.<br />
46.<br />
25 . Si vedano le “l<strong>in</strong>ee guida” 68/2000 del 17 aprile 2000 (<strong>di</strong>sponibili nella traduzione <strong>in</strong>glese nel sito<br />
www.bundeskartellamt.de/19.4.2000-englisch.html).<br />
26 . Si veda AGCM, 26-6-1997, Operatori nel settore degli esplosivi da m<strong>in</strong>a, <strong>in</strong> Boll. 26/97, §. 211 ss.<br />
27 . Così l’Autorità garante nel provv. 28-1-2000, I266, Assirevi Società <strong>di</strong> revisione, <strong>in</strong> Boll. 4/2000, §.<br />
239. L’Autorità ha scritto nel provve<strong>di</strong>mento che questo elemento rappresentava una circostanza attenuante. Nel<br />
corso dei colloqui tra i rappresentanti delle imprese e la Direzione competente, tuttavia, pur non quantificandolo,<br />
le parti hanno concordato che una cooperazione attiva, che avesse portato ad ammettere e confermare elementi<br />
già noti alla (ma <strong>in</strong> certa misura non provati dalla) Autorità, e che avesse altresì contribuito a rivelare aspetti ed<br />
elementi nuovi, cioè non conosciuti né ipotizzati dalla Direzione, avrebbe portato ad una riduzione consistente<br />
della sanzione (nei fatti, superiore al 50% rispetto a quella che la Direzione si apprestava a chiedere all’Autorità<br />
<strong>di</strong> applicare).<br />
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