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Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...

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Questa prima versione si è rivelata negli anni poco efficace, essenzialmente per il suo carattere<br />

eccessivamente restrittivo: un gruppo <strong>di</strong> imprese che <strong>in</strong>tenda promuovere un cartello<br />

tiene conto, nel computo dei costi e dei benefici del progetto, anche della sanzione attesa <strong>in</strong><br />

caso <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento antitrust, promovendo il cartello qualora i benefici attesi super<strong>in</strong>o i costi<br />

attesi. Se ad esempio le imprese valutano con a la probabilità che un’<strong>in</strong>chiesta venga aperta a<br />

loro carico e con b la probabilità <strong>di</strong> venire <strong>di</strong>mostrate colpevoli e condannate a pagare la sanzione<br />

F, la multa attesa prima che un proce<strong>di</strong>mento venga aperto risulta abF. Se il profitto atteso<br />

P è maggiore della multa attesa la collusione risulta la scelta più conveniente 16 . La con<strong>di</strong>zione<br />

P>abF cont<strong>in</strong>ua ad essere sod<strong>di</strong>sfatta f<strong>in</strong>o a quando l’Autorità antitrust non sposta<br />

l’attenzione sui partecipanti all’<strong>in</strong>tesa; non vi è qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>in</strong>centivo alcuno per questi ultimi a denunciare<br />

l’esistenza <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> cui l’Autorità non sospetta l’esistenza. La sanzione <strong>di</strong>viene<br />

assai più probabile nel momento <strong>in</strong> cui l’Autorità apre un proce<strong>di</strong>mento nei confronti<br />

delle imprese, passando da ab a b, con un corrispondente aumento della sanzione attesa, che<br />

<strong>di</strong>viene ora bF: ma <strong>in</strong> questo caso le imprese co<strong>in</strong>volte non hanno più la possibilità <strong>di</strong> avvalersi<br />

degli sconti <strong>di</strong> sanzione, e non hanno qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>in</strong>centivo ad aiutare l’Autorità a provare la<br />

propria colpevolezza.<br />

Questo limite della formulazione <strong>in</strong>iziale della Leniency Policy americana venne superato<br />

nella nuova formulazione <strong>in</strong>trodotta nel 1993: l’<strong>in</strong>novazione più rilevante consisteva nella<br />

possibilità <strong>di</strong> garantire sconti nelle sanzioni alle imprese che cooperassero anche dopo<br />

l’apertura <strong>di</strong> un'<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e, laddove i contributi offerti risultassero decisivi per provare la colpevolezza<br />

dei partecipanti 17 . In questo caso le imprese potevano godere della sanzione ridotta R<br />

cooperando con l’Autorità. Nella sua nuova formulazione la Leniency Policy si è rivelata<br />

estremamente efficace, passando da una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> un caso all’anno nel vecchio regime a circa<br />

due denunce al mese nei tempi più recenti 18 .<br />

Le ragioni <strong>di</strong> questo successo possono essere comprese alla luce della <strong>di</strong>scussione precedente:<br />

nel momento <strong>in</strong> cui un'<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e è aperta, la probabilità <strong>di</strong> essere condannate da parte<br />

delle imprese risulta assai più elevata rispetto alla situazione <strong>in</strong> cui il cartello non era oggetto<br />

<strong>di</strong> alcun proce<strong>di</strong>mento; <strong>di</strong> conseguenza, la sanzione attesa (sanzione effettiva per probabilità)<br />

aumenta a sua volta. La possibilità <strong>di</strong> pagare con certezza una sanzione ridotta R collaborando<br />

<strong>in</strong>vece <strong>di</strong> una sanzione attesa bF mantenendo il silenzio può <strong>di</strong>venire la scelta dom<strong>in</strong>ante,<br />

qualora lo sconto nella sanzione sia sufficientemente pronunciato 19 . La nuova formulazione<br />

della Leniency Policy americana sfrutta questo elemento, consentendo alle imprese <strong>di</strong> godere<br />

degli sconti nella sanzione anche dopo che l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e è avviata.<br />

Riprendendo il quadro <strong>di</strong> riferimento <strong>in</strong>iziale, il meccanismo premiale della Leniency Policy<br />

non sembra sufficiente a generare <strong>in</strong>centivi alla rivelazione nella fase del monitoraggio, <strong>in</strong><br />

cui l’Autorità antitrust non ha ancora concentrato l’attenzione su un particolare gruppo <strong>di</strong> imprese,<br />

mentre consente <strong>di</strong> costruire gli <strong>in</strong>centivi adeguati alla rivelazione <strong>di</strong> <strong>in</strong>formazioni cru-<br />

16 . Devono ovviamente valere le con<strong>di</strong>zioni aff<strong>in</strong>ché ciascun partecipante trovi conveniente seguire le<br />

condotte collusive <strong>in</strong>vece <strong>di</strong> deviare dall’accordo.<br />

17 . Ulteriori restrizioni sono previste per godere del regime premiale: solo la prima impresa che collabora<br />

può ricevere una sanzione ridotta posto che non sia tra i promotori e leader del cartello.<br />

18 . Cfr. <strong>in</strong> particolare Spratl<strong>in</strong>g (1999). Può essere <strong>in</strong>oltre <strong>in</strong>teressante notare che molti programmi <strong>di</strong> amnistia<br />

<strong>in</strong>iziati negli ultimi anni dal Dipartimento derivano da denunce effettuate da imprese mult<strong>in</strong>azionali che<br />

scoprivano che una propria <strong>di</strong>visione o taluno dei <strong>di</strong>rigenti aveva violato le <strong>di</strong>sposizioni antitrust attraverso i sistemi<br />

<strong>di</strong> monitoraggio <strong>in</strong>terno, o compliance programmes, <strong>di</strong> cui le maggiori imprese si sono dotate proprio per<br />

non contravvenire alle norme antitrust dei vari Paesi <strong>in</strong> cui operano. Cfr. <strong>in</strong> particolare Griff<strong>in</strong> (2000), p. 2 ss.<br />

19 . La con<strong>di</strong>zione che deve valere per <strong>in</strong>durre le imprese a rivelare <strong>in</strong>formazioni una volta <strong>in</strong>dagate è <strong>in</strong><br />

realtà più complessa poiché deve tenere conto del fatto che le imprese, qualora siano giu<strong>di</strong>cate colpevoli <strong>di</strong> collusione,<br />

devono r<strong>in</strong>unciare almeno per un certo periodo ai profitti del cartello. Per un'analisi teorica della Leniency<br />

Policy si veda Motta e Polo (2000). Si vedano <strong>in</strong>oltre Rey (2000) e Spagnolo (2000a), (2000b).<br />

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