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Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...

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dalle imprese, <strong>in</strong> precedenza sempre <strong>in</strong>feriore al 2%, successivamente alla sentenza Pioneer<br />

ha <strong>in</strong>iziato ad elevarsi, s<strong>in</strong>o a raggiungere il tetto massimo, ossia il 10% del fatturato, <strong>in</strong> alcuni<br />

recenti casi <strong>di</strong> cartello particolarmente gravi 13 .<br />

Da questo punto <strong>di</strong> vista, vi è peraltro una notevole convergenza tra l’esperienza comunitaria<br />

e quella statunitense e <strong>di</strong> molti altri Paesi europei. Negli ultimi anni, si è assistito <strong>in</strong>fatti<br />

ad un consapevole aumento delle sanzioni, sia <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i assoluti, che <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i percentuali,<br />

proprio per <strong>in</strong>crementare l’effetto deterrente 14 .<br />

Tuttavia, se associata ad una probabilità <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento estremamente bassa, anche una sanzione<br />

effettiva elevata potrebbe rivelarsi <strong>in</strong>sufficiente a determ<strong>in</strong>are quel livello <strong>di</strong> sanzione<br />

attesa capace <strong>di</strong> scoraggiare il formarsi <strong>di</strong> cartelli. Per quanto sia <strong>di</strong>fficile quantificare le<br />

aspettative delle imprese circa la capacità <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento della Commissione, questa resta la<br />

sensazione prevalente.<br />

Per ovviare a questa situazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà nel 1996 la Commissione ha emanato una<br />

Comunicazione che <strong>in</strong>troduceva nelle politiche sanzionatorie europee un meccanismo premiale<br />

già sperimentato con successo dal Dipartimento <strong>di</strong> Giustizia degli Stati Uniti, meccanismo<br />

noto come Leniency Policy. L’idea alla base <strong>di</strong> questo meccanismo sanzionatorio prevede<br />

una riduzione della sanzione per l’impresa che cooperi con l’autorità antitrust<br />

nell’accertamento <strong>di</strong> comportamenti collusivi rivelando <strong>in</strong>formazioni altrimenti non raggiungibili<br />

15 . L’efficacia <strong>di</strong> questo strumento <strong>di</strong>pende <strong>in</strong> modo rilevante dai mo<strong>di</strong> precisi con cui<br />

questa idea viene tradotta <strong>in</strong> pratica, ed <strong>in</strong> particolare dall’entità delle riduzioni nella sanzione<br />

e dalle con<strong>di</strong>zioni alle quali un'impresa può beneficiare <strong>di</strong> questo regime.<br />

Negli Stati Uniti una prima versione della Leniency Policy venne <strong>in</strong>trodotta nel 1978,<br />

prevedendo sconti nella sanzione e nelle condanne penali solamente qualora un'impresa rivelasse<br />

<strong>in</strong>formazioni al Dipartimento <strong>di</strong> Giustizia prima dell’avvio <strong>di</strong> un'<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e; l’apertura <strong>di</strong><br />

un proce<strong>di</strong>mento comportava qu<strong>in</strong><strong>di</strong> la cessazione dei benefici offerti dalla Leniency Policy<br />

alle imprese. Inoltre, l’applicazione della Leniency Policy non era automatica, ma veniva attuata<br />

a <strong>di</strong>screzione del Dipartimento secondo la decisione del funzionario responsabile del<br />

proce<strong>di</strong>mento.<br />

duttori che si erano orizzontalmente spartiti i pr<strong>in</strong>cipali mercati nazionali europei dei tubi saldati). Si veda, <strong>in</strong>oltre,<br />

<strong>in</strong> <strong>materia</strong> <strong>di</strong> abusi, la decisione 16-9-1998, T.A.C.A., <strong>in</strong> GUCE L95, 1999, p. 1 ss. (sanzione <strong>di</strong> 273 milioni<br />

<strong>di</strong> ecu per avere tra l’altro abusato della posizione dom<strong>in</strong>ante congiuntamente detenuta impedendo l’entrata sul<br />

mercato del trasporto marittimo da e verso l’Europa).<br />

13 . Cfr. la decisione 30-11-1994, Cemento, <strong>in</strong> GUCE L343, 1994, p. 114; del resto, la stessa Commissione,<br />

nella Ventunesima Relazione sulla politica <strong>di</strong> concorrenza, aveva <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> voler elevare le ammende s<strong>in</strong>o<br />

al tetto consentito dalla legge, onde massimizzare l’efficacia <strong>di</strong>ssuasiva delle sanzioni <strong>in</strong> base alla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a antitrust<br />

comunitaria. Gli “orientamenti” per il calcolo delle ammende, <strong>di</strong>ffusi nel 1997 dalla Commissione, determ<strong>in</strong>ano<br />

<strong>in</strong>vece l’importo base della sanzione non <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> una data percentuale rispetto al fatturato, bensì <strong>in</strong><br />

milioni <strong>di</strong> ecu, e risultano pertanto ben poco <strong>in</strong><strong>di</strong>cativi ed utili, anche per le imprese.<br />

14 . Come si legge nella Relazione del Department of Justice, Antitrust Division, per l’anno 1999,<br />

l’ammontare totale delle sanzioni penali applicate per violazioni antitrust si è elevato da una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> circa 25<br />

milioni <strong>di</strong> dollari nei primi anni Novanta ad una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 500 milioni <strong>di</strong> dollari negli anni 1997-1999. L’ultimo<br />

anno preso a riferimento nel rapporto, il 1999, è stato per molti aspetti un anno record, posto che l’ammontare<br />

totale delle sanzioni applicate a superato il miliardo <strong>di</strong> dollari, è quasi raddoppiato il numero delle condanne<br />

all’imprigionamento, così come il periodo <strong>di</strong> detenzione me<strong>di</strong>a, ed è stata applicata la più alta sanzione nei confronti<br />

una s<strong>in</strong>gola impresa (500 milioni <strong>di</strong> dollari nei confronti della svizzera Hoffman-La Roche, pr<strong>in</strong>cipale artefice<br />

della creazione e del funzionamento del cartello mon<strong>di</strong>ale delle vitam<strong>in</strong>e). Ma andamenti simili si sono avuti<br />

<strong>in</strong> Germania, con il Bundeskartellamt che nel novembre 1999 ha comm<strong>in</strong>ato la sanzione più alta mai applicata<br />

nella sua storia – circa 300 milioni <strong>di</strong> marchi – nei confronti <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> imprese operanti nel settore cementiero,<br />

ed <strong>in</strong> Italia, ove i cartelli che hanno visto protagonisti gli assicuratori e le compagnie petrolifere, ma anche<br />

imprese operanti <strong>in</strong> altre <strong>in</strong>dustrie hanno <strong>in</strong>dotto l’Autorità garante ad applicare sanzioni elevatissime – quantomeno<br />

<strong>in</strong> assoluto -, tanto che probabilmente essa si avvia a raggiungere nell’anno 2000 i 1.500 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> sanzioni<br />

complessivamente irrogate.<br />

15 . Si veda per una più dettagliata <strong>di</strong>scussione della politica europea e americana Ghezzi e Polo (1998).<br />

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