Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...
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dotto dalla Commissione nelle comunicazioni sulle <strong>in</strong>tese de m<strong>in</strong>imis 5 . Si sono pubblicate<br />
Comunicazioni che da un lato esplicitano la politica della Commissione e, dall’altro, chiariscono<br />
quali tipologie <strong>di</strong> <strong>in</strong>tese – e a che con<strong>di</strong>zioni – non ricadono nel <strong>di</strong>vieto. Si sono <strong>in</strong>vitate<br />
(ancorché con scarso successo, ed è questo uno dei motivi che hanno <strong>in</strong>dotto la Commissione<br />
a chiedere una <strong>in</strong>tegrale mo<strong>di</strong>fica dei meccanismi procedurali e attuativi delle norme antitrust<br />
comunitarie) le autorità e i giu<strong>di</strong>ci nazionali ad applicare con maggiore frequenza il <strong>di</strong>ritto<br />
comunitario, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire anche il flusso <strong>di</strong> denuncie riguardanti gli effetti <strong>di</strong> un’<strong>in</strong>tesa<br />
<strong>in</strong> un ambito chiaramente circoscritto al territorio nazionale. Inoltre, sono stati ideati strumenti<br />
<strong>di</strong> decisione <strong>in</strong>formali – le cosiddette comfort letters o lettere amm<strong>in</strong>istrative <strong>di</strong> archiviazione<br />
– che consentono alla Commissione <strong>di</strong> giungere ad un pronunciamento <strong>in</strong> modo più rapido,<br />
ma <strong>in</strong>formale e a scapito della certezza giuri<strong>di</strong>ca delle imprese e della trasparenza.<br />
Sulla base dell’esperienza applicativa, sono stati <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e emanati, dalla f<strong>in</strong>e degli anni Sessanta,<br />
ma soprattutto negli anni Ottanta, numerosi regolamenti <strong>di</strong> esenzione per categorie <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>tese, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire il numero delle notifiche e <strong>di</strong> ridare un certo standard <strong>di</strong> certezza<br />
giuri<strong>di</strong>ca alle imprese. In effetti, se un dato accordo si conforma <strong>in</strong>tegralmente a quanto previsto<br />
da un regolamento <strong>di</strong> esenzione per categoria, nel senso che contiene unicamente le clausole<br />
restrittive previste, non contiene le clausole esplicitamente non ammesse e non contiene<br />
ulteriori restrizioni, esso usufruisce <strong>in</strong> modo automatico dell’esenzione senza che vi sia la necessità<br />
della notifica. In l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong> pr<strong>in</strong>cipio, <strong>in</strong>oltre, un accordo che sod<strong>di</strong>sfa le con<strong>di</strong>zioni previste<br />
dal regolamento <strong>di</strong> esenzione <strong>di</strong>viene – per tutto il periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del regolamento –<br />
immune da attacchi <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci e autorità nazionali ai sensi del <strong>di</strong>ritto comunitario 6 .<br />
I regolamenti <strong>di</strong> esenzione, che coprono alcuni dei contratti d’impresa maggiormente <strong>di</strong>ffusi,<br />
quali gli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione e <strong>di</strong> acquisto <strong>in</strong> esclusiva, i contratti <strong>di</strong> licenza <strong>di</strong> brevetto<br />
e know how, la specializzazione e la ricerca e sviluppo, hanno portato nel corso del<br />
tempo ad una ra<strong>di</strong>cale riduzione del numero delle notifiche <strong>in</strong>viate annualmente alla Commissione.<br />
Tuttavia, essendo tali regolamenti basati sulla prassi applicativa e sulla politica <strong>di</strong> concorrenza<br />
seguita dalla Commissione, le con<strong>di</strong>zioni che devono essere sod<strong>di</strong>sfatte sono particolarmente<br />
formalistiche e non tengono conto, o quasi, dell’analisi economica. Nella maggioranza<br />
dei casi l’esenzione <strong>in</strong> blocco, o per categoria, presc<strong>in</strong>de dalle <strong>di</strong>mensioni delle imprese,<br />
dal loro potere <strong>di</strong> mercato, dalla struttura dello stesso e dal contesto economico e giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong><br />
riferimento e si concentra <strong>in</strong>vece sul rispetto formale <strong>di</strong> una struttura contrattuale standard<br />
che, a seconda dei casi, viene <strong>in</strong><strong>di</strong>cata. In altri term<strong>in</strong>i, l’approccio seguito (le esenzioni <strong>di</strong><br />
gruppo sono strutturate per applicarsi a contratti tipici piuttosto che sulla base <strong>di</strong> criteri economici<br />
o commerciali), l’ambito <strong>di</strong> applicazione limitato, la non cumulabilità delle esenzioni<br />
per categoria e la loro <strong>in</strong>terpretazione restrittiva hanno portato ad un’eccessiva uniformazione<br />
contrattuale e soprattutto a mo<strong>di</strong>ficare il contenuto degli accor<strong>di</strong> che le parti avrebbero liberamente<br />
sottoscritto al solo f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> conformarsi ai “modelli” previsti dai regolamenti. La semplificazione<br />
procedurale è dunque andata a scapito dell’<strong>in</strong>novazione e della varietà delle clau-<br />
5 . Secondo alcune stime degli anni ‘80, le <strong>in</strong>tese e gli accor<strong>di</strong> posti <strong>in</strong> essere tra imprese con quote <strong>di</strong><br />
mercato e fatturati <strong>in</strong>feriori a quelli stabiliti dalla Comunicazione de m<strong>in</strong>imis, rappresentavano oltre il 90% degli<br />
accor<strong>di</strong> vigenti nella Comunità. Questa percentuale è senz’altro aumentata con l’ultima Comunicazione, sia perché<br />
non prevede più alcun limite <strong>di</strong> fatturato (<strong>in</strong> precedenza, si applicavano soglie massime <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> fatturato<br />
a presc<strong>in</strong>dere dalla quota <strong>di</strong> mercato, <strong>di</strong> tal che un accordo <strong>di</strong> due me<strong>di</strong>e imprese con quote <strong>di</strong> mercato <strong>in</strong>significanti<br />
non rientrava comunque <strong>in</strong> tale fattispecie), sia perché la Comunicazione più recente, del 1997, prevede per<br />
gli accor<strong>di</strong> verticali un limite <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> quota <strong>di</strong> mercato elevato dal 5 al 10%.<br />
6 . Mentre un’autorità o giu<strong>di</strong>ce nazionale potrebbe vietare l’accordo ai sensi del <strong>di</strong>ritto nazionale antitrust.<br />
Dunque, la certezza giuri<strong>di</strong>ca è solo relativa. Proprio per garantire una maggiore uniformità applicativa<br />
delle norme antitrust <strong>in</strong> tutti gli Stati membri, uniformità che verrebbe certamente meno se un’autorità <strong>in</strong> base al<br />
<strong>di</strong>ritto nazionale potesse mettere <strong>in</strong> <strong>di</strong>scussione gli effetti e la portata <strong>di</strong> un regolamento comunitario, il Libro<br />
Bianco sulla modernizzazione propone – anche al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> garantire maggiore certezza giuri<strong>di</strong>ca alle imprese –<br />
che venga sancita esplicitamente «l’impossibilità per le legislazioni nazionali <strong>di</strong> vietare gli accor<strong>di</strong> esentati ai<br />
sensi <strong>di</strong> un regolamento comunitario o <strong>di</strong> alterarne gli effetti».<br />
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