Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...
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canto a questa motivazione, forzatamente temporanea, ve ne erano <strong>in</strong>fatti alcune legate alla<br />
lettera ed all’<strong>in</strong>terpretazione della legge.<br />
La prima ragione <strong>di</strong> ostacolo ad una più decisa politica sanzionatoria consisteva <strong>in</strong> particolare<br />
nella <strong>di</strong>fferenza testuale tra l’art. 15 della l. 287/90 e la corrispondente <strong>di</strong>sposizione<br />
comunitaria (l’art. 15 del Reg. CEE 17/62), laddove quest'ultima permetteva <strong>di</strong> <strong>in</strong>fliggere una<br />
sanzione alle imprese che avessero <strong>in</strong>tenzionalmente o per negligenza commesso una <strong>in</strong>frazione<br />
degli artt. 81 o 82 del Trattato, considerando la gravità e la durata dell'<strong>in</strong>frazione per<br />
determ<strong>in</strong>are l’ammontare dell’ammenda. Nel testo della norma italiana, la sanzione non può<br />
essere applicata <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> qualsiasi <strong>in</strong>frazione, ma solo nei casi <strong>di</strong> <strong>in</strong>frazioni gravi, “tenuto<br />
conto della gravità e della durata dell’<strong>in</strong>frazione”.<br />
Di conseguenza, si sosteneva, mentre <strong>in</strong> sede comunitaria tutte le violazioni della legge<br />
possono essere oggetto <strong>di</strong> sanzione, mentre gravità e durata costituiscono i due parametri (che<br />
non devono per forza sussistere congiuntamente) <strong>di</strong> cui tenere conto per stabilire il quantum,<br />
<strong>in</strong> sede nazionale sono oggetto <strong>di</strong> sanzione solamente le <strong>in</strong>tese che restr<strong>in</strong>gono <strong>in</strong> modo gravemente<br />
consistente il gioco della concorrenza 85 . Inizialmente, si era ritenuto sulla base <strong>di</strong><br />
questo ragionamento che <strong>in</strong> Italia non potessero considerarsi suscettibili <strong>di</strong> sanzione tutte<br />
quelle <strong>in</strong>tese e quegli abusi che non fossero stati caratterizzati, oltre che dalla gravità<br />
dell’<strong>in</strong>tento, anche dalla gravità degli effetti, quali accor<strong>di</strong> conclusi, ma non ancora attuati o<br />
che non avessero prodotto effetti perché scoperti <strong>in</strong> tempo.<br />
La seconda ragione <strong>di</strong> ostacolo era rappresentata dalla apparente impossibilità <strong>di</strong> colpire<br />
con una sanzione le <strong>in</strong>tese sotto forma <strong>di</strong> deliberazioni o decisioni <strong>di</strong> associazioni <strong>di</strong> impresa.<br />
Infatti, la legge fissa la sanzione quale percentuale del fatturato realizzato da ciascuna impresa<br />
o ente relativamente ai prodotti oggetto dell’<strong>in</strong>tesa o dell’<strong>abuso</strong> <strong>di</strong> posizione dom<strong>in</strong>ante. Al riguardo,<br />
si <strong>di</strong>ceva, le associazioni non realizzano <strong>in</strong> primo luogo alcun fatturato <strong>in</strong> senso tecnico;<br />
<strong>in</strong> ogni caso, il fatturato eventualmente attribuito ad un’associazione, quali ad esempio le<br />
quote associative, nulla ha a che fare con i prodotti oggetto dell’<strong>in</strong>tesa. Ciò implicava dunque<br />
che qualsiasi restrizione della concorrenza posta <strong>in</strong> essere da una associazione <strong>di</strong> categoria<br />
fosse bensì vietabile, ma mai sanzionabile.<br />
Senza addentrarci <strong>in</strong> problematiche prettamente giuri<strong>di</strong>che, ciò comportava che se non<br />
poteva attribuirsi una precisa responsabilità delle s<strong>in</strong>gole imprese <strong>in</strong> relazione all’adozione <strong>di</strong><br />
determ<strong>in</strong>ate delibere, come <strong>di</strong> fatto avviene quando esistano molti associati, l’adozione <strong>di</strong><br />
queste delibere, ancorché gravemente restrittive della concorrenza, non poteva essere sanzionata.<br />
La terza ragione <strong>di</strong> ostacolo ad una efficace politica sanzionatoria era legata alla presenza<br />
<strong>di</strong> un limite <strong>in</strong>feriore alla sanzione pecuniaria applicabile. L’art. 15 l. 287/90 prevede <strong>in</strong>fatti<br />
che essa sia applicata <strong>in</strong> misura non <strong>in</strong>feriore all’1% del fatturato da ciascuna delle imprese<br />
<strong>in</strong>teressate. La presenza <strong>di</strong> un m<strong>in</strong>imo – che non è <strong>in</strong>vece previsto dalla normativa comunitaria<br />
– può precludere una serie <strong>di</strong> strategie all’Autorità garante, quali ad esempio quella <strong>di</strong> applicare<br />
una sanzione simbolica, e <strong>in</strong> generale crea una <strong>di</strong>scont<strong>in</strong>uità rilevante tra il non comm<strong>in</strong>are<br />
ammende e comm<strong>in</strong>arne al livello m<strong>in</strong>imo. Inoltre, se l’<strong>in</strong>tesa è posta <strong>in</strong> essere da imprese<br />
operanti <strong>in</strong> mercati a basso valore aggiunto, la presenza <strong>di</strong> un limite parametrato sul<br />
fatturato potrebbe far sì che una sanzione anche dell’1% sia eccessiva e non proporzionale rispetto<br />
alla gravità della sanzione. Di conseguenza, l’Autorità sarebbe <strong>in</strong>dotta a non applicare<br />
alcuna sanzione per non <strong>in</strong>cidere eccessivamente sull’equilibrio economico-f<strong>in</strong>anziario<br />
dell’impresa o, <strong>in</strong> alternativa, ad <strong>in</strong>fliggere una sanzione eccessiva; <strong>in</strong> ogni caso, si avrebbe<br />
una <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento rispetto alle imprese operanti <strong>in</strong> altri settori.<br />
Nella fase attuale (il cui <strong>in</strong>izio potrebbe collocarsi tra il term<strong>in</strong>e della Presidenza Amato e<br />
l’<strong>in</strong>izio <strong>di</strong> quella Tesauro), l’Autorità sembra mo<strong>di</strong>ficare ra<strong>di</strong>calmente il proprio orientamento.<br />
85 . Essendo la consistenza richiesta dall’art. 2, ai f<strong>in</strong>i del <strong>di</strong>vieto, e la gravità dall’art. 15, quale an della<br />
sanzione.<br />
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