Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...
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3.1. Sul ruolo dell’esenzione.<br />
In s<strong>in</strong>tesi, al <strong>di</strong> là delle restrizioni hard core, per le altre <strong>in</strong>tese i vantaggi e gli svantaggi<br />
competitivi vengono bilanciati all’<strong>in</strong>terno dell’art. 2. Di fatto, questo approccio ha portato a<br />
far sì che il numero <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto sia relativamente contenuto, soprattutto se<br />
confrontato con l’esperienza comunitaria. Ha comportato, <strong>in</strong>oltre, che le imprese si siano<br />
orientate verso una «auto valutazione» degli accor<strong>di</strong> e tendano pertanto a non comunicare tutti<br />
quelli che <strong>in</strong> base al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> consistenza verrebbero verosimilmente considerati leciti ai<br />
sensi dell’art. 2 l. 287/90.<br />
Sono, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, molto rare anche le richieste <strong>di</strong> autorizzazione <strong>in</strong> deroga ai sensi dell’art. 4<br />
l. 287/90. Più precisamente, dall’entrata <strong>in</strong> vigore della legge al giugno 2000, sono state notificate<br />
all’Autorità garante solamente 22 istanze <strong>di</strong> esenzione 67 . La bassa propensione alla<br />
comunicazione volontaria delle <strong>in</strong>tese e la circostanza che <strong>in</strong> molti casi le richieste <strong>di</strong> esenzione<br />
siano state presentate probabilmente già conoscendo che l’autorizzazione sarebbe stata rifiutata<br />
ha determ<strong>in</strong>ato che ancor più contenuto sia risultato il numero delle esenzioni accordate<br />
dall’Autorità garante. Infatti, <strong>in</strong> circa <strong>di</strong>eci anni l’autorità antitrust italiana ha esentato ai<br />
sensi dell’art. 4 l. 287/90 solamente 7 <strong>in</strong>tese 68 .<br />
La ragione <strong>di</strong>scende <strong>di</strong>rettamente da quanto si <strong>di</strong>ceva poc’anzi, e cioè che l’Autorità garante,<br />
<strong>di</strong>scostandosi dal tra<strong>di</strong>zionale approccio comunitario, ha s<strong>in</strong> dalle prime decisioni effettuato<br />
il bilanciamento tra effetti pro e anti concorrenziali già nell’ambito dell’analisi<br />
dell’art. 2. Di conseguenza, se, all’esito <strong>di</strong> questo bilanciamento, un accordo viene considerato<br />
vietato, i benefici <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> efficienza che esso deve garantire ai sensi dell’art. 4 per<br />
poter essere esentato devono essere particolarmente elevati e concreti, oppure devono sussistere<br />
ragioni particolari che giustificano la permanenza temporanea <strong>di</strong> determ<strong>in</strong>ate restrizioni.<br />
Se si analizzano più da vic<strong>in</strong>o le esenzioni s<strong>in</strong>ora accordate, ci si accorge che nella maggior<br />
parte delle decisioni la motivazione per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione è collegata<br />
ad una fase <strong>di</strong> trasformazione della struttura normativa <strong>di</strong> un determ<strong>in</strong>ato settore e, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>,<br />
ad un evento affatto peculiare. Questo ad esempio è il caso del proce<strong>di</strong>mento Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritti televisivi, <strong>in</strong> relazione alla ven<strong>di</strong>ta centralizzata dei <strong>di</strong>ritti per la Coppa Italia perché si è<br />
ritenuto che tale meccanismo avrebbe favorito la transizione da un sistema che ruotava <strong>in</strong>torno<br />
alla ven<strong>di</strong>ta collettiva <strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>ritti, a un sistema dove, al contrario, larga parte dei <strong>di</strong>ritti<br />
è negoziata <strong>in</strong><strong>di</strong>vidualmente e la mutualità viene perseguita attraverso la re<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />
solo una parte dei ricavi. Motivazioni peculiari, legate ad una fase <strong>di</strong> transizione, hanno portato<br />
a concedere esenzioni <strong>di</strong> breve o brevissima durata (uno o due anni) anche nei provve<strong>di</strong>menti<br />
relativi all’assicurazione dei rischi agricoli 69 ed ai consorzi dei prosciutti 70 .<br />
esclusiva. Si veda, a titolo esemplificativo, il provv. 6-11-1997, La Venezia Assicurazioni/Casse del Tirreno, <strong>in</strong><br />
Boll. 45/97.<br />
67 . Tra le 22 richieste (che non comprendono quelle rivolte alla Banca d’Italia) alcune sono state presentate<br />
soprattutto con f<strong>in</strong>alità <strong>di</strong>latorie o, forse, nella prospettiva <strong>di</strong> un successivo ricorso amm<strong>in</strong>istrativo,<br />
nell’ambito <strong>di</strong> istruttorie avviate d’ufficio o su denuncia <strong>di</strong> terzi e dall’esito piuttosto scontato. Cfr. ad es. i<br />
provv. 23-7-1993, Nord Calce, <strong>in</strong> Boll. 18-19/93 e 27-5-1992, Pro.Cal., <strong>in</strong> Boll. 10/92. Nel proce<strong>di</strong>mento 8-6-<br />
2000, Accor<strong>di</strong> per la fornitura <strong>di</strong> carburanti, <strong>in</strong> Boll. 22/2000, Unione Petrolifera, poco prima del term<strong>in</strong>e per la<br />
conclusione dell’istruttoria, aveva formulato una richiesta <strong>di</strong> esenzione <strong>in</strong> relazione ad una nuova <strong>in</strong>tesa sottoscritta<br />
dalle associazioni <strong>di</strong> categoria e dal Governo, richiesta che a suo avviso doveva sospendere l’<strong>in</strong>tero proce<strong>di</strong>mento<br />
avviato. L’Autorità ha evidentemente rigettato l’istanza.<br />
68 . Si tratta <strong>in</strong> particolare dei provv. 13-10-1993, INA/Banca <strong>di</strong> Roma, <strong>in</strong> Boll. 30/93; 26-10-1993, Assicurazioni<br />
Rischi Agricoli, <strong>in</strong> Boll. 43/94; 21-4-1993, Sapio/IGI/SIAD/Chemgas, <strong>in</strong> Boll. 8/94; 21-2-1994,<br />
SON/IGI-SIAD/IGAT, <strong>in</strong> Boll 8/94; 19-6-1996, Consorzio del Prosciutto <strong>di</strong> S. Daniele – Consorzio del Prosciutto<br />
<strong>di</strong> Parma, <strong>in</strong> Boll. 25/96; 13-1-1999, Alitalia/M<strong>in</strong>erva Airl<strong>in</strong>es, <strong>in</strong> Boll. 2/99; 1-7-1999, Ven<strong>di</strong>ta Diritti<br />
Televisivi, <strong>in</strong> Boll 26/99.<br />
69 . Provv. 26-10-1993, Assicurazioni Rischi Agricoli, cit..<br />
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