Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...
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cienti a provare la collusione tra le parti, pur essendo compatibili con questa 64 . In queste situazioni,<br />
il ruolo dell’analisi economica nel confermare o meno la verosimiglianza dell’ipotesi<br />
collusiva o delle spiegazioni alternative fornite dalle parti <strong>di</strong>viene fondamentale. Così, nel<br />
provve<strong>di</strong>mento Vendomusica, l’Autorità ha ritenuto che la <strong>di</strong>fesa avanzata dalle pr<strong>in</strong>cipali<br />
major musicali, che avevano addebitato la particolare convergenza dei prezzi alle con<strong>di</strong>zioni<br />
oligopolistiche del mercato, e ad un lecito parallelismo <strong>di</strong> prezzo, non fosse compatibile con<br />
le caratteristiche strutturali della domanda e dell’offerta. Questa circostanza, <strong>in</strong>sieme ai documenti<br />
raccolti nel corso dell’istruttoria, ha portato a ritenere che tra le parti vigesse una <strong>in</strong>tesa<br />
<strong>di</strong> natura collusiva.<br />
In un numero rilevante <strong>di</strong> casi, pertanto, l’analisi economica risulta uno strumento essenziale<br />
per stabilire se vi è stata una violazione. Tuttavia, il ruolo dell’analisi economica non si<br />
ferma evidentemente a questo sta<strong>di</strong>o. La circostanza che gli accor<strong>di</strong> o le pratiche concordate<br />
con oggetto illecito siano vietati per se non fa venire meno, <strong>in</strong>fatti, la necessità <strong>di</strong> verificare<br />
gli effetti <strong>di</strong> un determ<strong>in</strong>ato accordo. Questo ulteriore passaggio è fondamentale anche per gli<br />
accor<strong>di</strong> “palesi”, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> stabilire un livello della sanzione proporzionale alla gravità dei<br />
comportamenti e alla rilevanza degli effetti che l’<strong>in</strong>tesa ha generato 65 .<br />
In tutte le altre ipotesi e dunque per tutte le altre <strong>in</strong>tese orizzontali e verticali non <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>secamente<br />
anticompetitive, l’analisi degli effetti restrittivi derivanti dalla natura delle <strong>in</strong>tese<br />
viene condotta caso per caso e non esistono <strong>di</strong>vieti per se. In questo ambito, si tiene dunque<br />
conto sia dei potenziali effetti pro e anticompetitivi delle s<strong>in</strong>gole restrizioni e clausole contenute<br />
negli accor<strong>di</strong>, sia e soprattutto degli altri elementi che caratterizzano il giu<strong>di</strong>zio sulla<br />
consistenza della restrizione, ossia la posizione ed il potere <strong>di</strong> mercato delle parti, nonché il<br />
contesto economico e giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> riferimento.<br />
Dall’analisi dei provve<strong>di</strong>menti dell’Autorità garante si deduce, <strong>in</strong> accordo con i risultati<br />
dell’analisi economica, che l’ord<strong>in</strong>e <strong>di</strong> importanza dei fattori da considerare è <strong>di</strong>verso rispetto<br />
alle <strong>in</strong>tese <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>secamente anticompetitive: una volta escluso che un determ<strong>in</strong>ato accordo<br />
rappresenti una restrizione hard core, viene considerato il potere <strong>di</strong> mercato delle parti. In assenza<br />
<strong>di</strong> potere <strong>di</strong> mercato – che <strong>in</strong> un primo momento viene approssimato dalla somma delle<br />
quote <strong>di</strong> mercato delle parti – l’accordo deve essere ritenuto lecito a presc<strong>in</strong>dere dalle s<strong>in</strong>gole<br />
clausole previste.<br />
In l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong> pr<strong>in</strong>cipio, questa valutazione ha portato l’Autorità garante a ritenere non applicabile<br />
il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>in</strong>tese <strong>in</strong> quasi tutti i casi considerati. L’eccezione più rilevante riguarda alcuni<br />
accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> esclusiva per la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> prodotti assicurativi da parte <strong>di</strong> reti <strong>di</strong> sportelli<br />
bancari, dove a fronte delle s<strong>in</strong>ergie positive legate all'accordo sono stati considerati eccessivi<br />
i v<strong>in</strong>coli che sarebbero derivati alle possibilità <strong>di</strong> scelta dei consumatori. Sotto quest’ultimo<br />
profilo, oltre al potere <strong>di</strong> mercato delle parti, occorre considerare la presenza <strong>di</strong> barriere<br />
all’entrata e se l’<strong>in</strong>tesa, <strong>in</strong> conseguenza delle rilevanti quote <strong>di</strong> mercato degli operatori co<strong>in</strong>volti,<br />
contribuisca <strong>in</strong> modo significativo all'effetto cumulativo <strong>di</strong> blocco del mercato: questi<br />
elementi sono alla base del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accordo tra le Generali e Unicre<strong>di</strong>to 66 .<br />
64 . La giurisprudenza comunitaria ha affermato che, <strong>in</strong> mancanza <strong>di</strong> documenti che prov<strong>in</strong>o <strong>di</strong>rettamente<br />
la concertazione fra i produttori <strong>in</strong>teressati, è necessario accertare se i comportamenti "costituiscano un complesso<br />
d'<strong>in</strong><strong>di</strong>zi seri, precisi e concordanti <strong>di</strong> una previa concertazione" tesa a elim<strong>in</strong>are <strong>in</strong> anticipo ogni <strong>in</strong>certezza<br />
relativa al futuro comportamento dei concorrenti al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> <strong>in</strong>staurare un'<strong>in</strong>teressata collaborazione (Corte <strong>di</strong> Giustizia,<br />
31 marzo 1993, C-89/85 e altre, Ahlstroem Osakeyhtioe e altri c. Commissione, <strong>in</strong> Raccolta 1993, I. §.<br />
70).<br />
65 . Questa circostanza era ancor più vera s<strong>in</strong>o ad un recente passato, posto che l’Autorità non aveva mai<br />
applicato alcuna sanzione nei confronti <strong>di</strong> imprese partecipanti ad <strong>in</strong>tese con oggetto ma non con effetto restrittivo.<br />
Di conseguenza, pur <strong>in</strong> presenza <strong>di</strong> una <strong>in</strong>tesa <strong>di</strong>retta a restr<strong>in</strong>gere la concorrenza occorreva, per poter irrogare<br />
una sanzione, ulteriormente <strong>di</strong>mostrare che questa <strong>in</strong>tesa era stata applicativa ed aveva determ<strong>in</strong>ato significativi<br />
effetti restrittivi sul mercato. Questo orientamento è stato recentemente mo<strong>di</strong>ficato, come si vedrà più oltre.<br />
66 . Si veda il provv. 28-5-1997, Assicurazioni Generali/Unicre<strong>di</strong>to, <strong>in</strong> Boll. 22/97. In altri proce<strong>di</strong>menti<br />
l’Autorità garante ha richiesto una sensibile riduzione della durata dei contratti e l’abbandono della clausola <strong>di</strong><br />
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