Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...
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zazioni estreme all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> un range limitato <strong>di</strong> possibili varietà, localizzazioni <strong>in</strong>dotte da<br />
<strong>in</strong>tensa concorrenza <strong>di</strong> prezzo, molto spesso può rimanere una domanda senza risposta.<br />
Possiamo qu<strong>in</strong><strong>di</strong> concludere che, se le <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni della letteratura della semicollusione<br />
possono aiutare nello screen<strong>in</strong>g dei mercati ad <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare situazioni potenzialmente sospette,<br />
non sempre permettono <strong>di</strong> arrivare a <strong>di</strong>st<strong>in</strong>zioni così str<strong>in</strong>genti e identificabili da consentire<br />
per questa via una prova (<strong>in</strong><strong>di</strong>retta) <strong>di</strong> comportamenti collusivi.<br />
Discuteremo da ultimo un’altra classe <strong>di</strong> decisioni <strong>di</strong> lungo periodo che <strong>in</strong>fluenzano la<br />
struttura dei profitti delle imprese e gli <strong>in</strong>centivi delle strategie <strong>di</strong> prezzo e quantità, decisioni<br />
relative a meccanismi contrattuali. L’ambito <strong>di</strong> riferimento riguarda strutture produttive verticalmente<br />
non <strong>in</strong>tegrate, nelle quali un'impresa upstream, che per convenienza def<strong>in</strong>iremo il<br />
produttore, vende i propri prodotti ad un'impresa downstream che li commercializza, che<br />
chiameremo dettagliante. I contratti vengono qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>in</strong>terpretati nell’ambito antitrust come<br />
<strong>in</strong>tese verticali, e rappresentano uno dei temi più <strong>di</strong>battuti e complessi della <strong>materia</strong>.<br />
Non è possibile nello spazio esiguo <strong>di</strong> questo paragrafo esaurire una tematica tanto ampia<br />
e oggetto, <strong>in</strong> tempi recenti, <strong>di</strong> riforme rilevanti anche <strong>in</strong> ambito europeo. Inten<strong>di</strong>amo qui considerare<br />
esplicitamente una sola fattispecie, la fissazione dei prezzi <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ta, che consentono<br />
<strong>di</strong> illustrare con chiarezza alcuni dei punti fondamentali del problema e che al contempo ha<br />
rappresentato un riferimento fondamentale <strong>in</strong> alcune decisioni importanti dell'Autorità italiana.<br />
La Resale Price Ma<strong>in</strong>tenance (RPM), vale a <strong>di</strong>re la fissazione da parte del produttore, <strong>di</strong>retta<br />
o tramite str<strong>in</strong>genti <strong>in</strong>centivi, del prezzo f<strong>in</strong>ale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta p praticato dal dettagliante, è<br />
stata generalmente guardata con forte ostilità nell’<strong>in</strong>tervento antitrust, quando non fatta oggetto<br />
<strong>di</strong> un <strong>di</strong>vieto per se. Il <strong>di</strong>battito teorico che si è sviluppato nel valutare questo approccio<br />
ha evidenziato come restrizioni verticali sia <strong>di</strong> prezzo che non <strong>di</strong> prezzo possano avere effetti<br />
anticompetitivi così come effetti <strong>di</strong> efficienza, e come spesso gli stessi esiti f<strong>in</strong>ali possano essere<br />
raggiunti con una pluralità <strong>di</strong> restrizioni contrattuali. I commentatori più critici concludevano<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong> come non vi fossero ragioni teoriche per giustificare la specifica avversione alla<br />
RPM a fronte <strong>di</strong> un approccio delle corti più tollerante verso altre restrizioni non <strong>di</strong> prezzo.<br />
In un recente lavoro, Jullien e Rey (2000) hanno analiticamente <strong>di</strong>mostrato la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />
quella che probabilmente rappresenta la conv<strong>in</strong>zione <strong>di</strong> senso comune che ha giustificato il<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> RPM nell’<strong>in</strong>tervento antitrust, la conv<strong>in</strong>zione cioè che il controllo verticale sui<br />
prezzi favorisse la collusione tra produttori. Nel loro lavoro gli autori considerano un mercato<br />
<strong>in</strong> cui i produttori possono scegliere un contratto <strong>di</strong> franchise con un prezzo <strong>di</strong> trasferimento<br />
w e una componente fissa f, lasciando al dettagliante la fissazione del prezzo f<strong>in</strong>ale, o optare<br />
per un'<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione <strong>di</strong>retta del prezzo f<strong>in</strong>ale p (RPM), assieme alla componente fissa f. I dettaglianti<br />
osservano le con<strong>di</strong>zioni specifiche della domanda D(p,p’,s), dove s è uno shock a me<strong>di</strong>a<br />
zero che perturba <strong>di</strong> periodo <strong>in</strong> periodo la domanda, mentre i produttori conoscono solamente<br />
la domanda attesa D(p,p’,0). In secondo luogo, i prezzi <strong>di</strong> trasferimento w non sono osservati<br />
dagli altri produttori mentre i prezzi f<strong>in</strong>ali p lo sono. Questo modello vuole qu<strong>in</strong><strong>di</strong> cogliere<br />
l’aspetto realistico secondo cui i dettaglianti hanno una conoscenza migliore delle con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> domanda rispetto ai produttori, mentre i prezzi f<strong>in</strong>ali sono più facilmente osservabili<br />
rispetto a quelli <strong>di</strong> trasferimento.<br />
E’ importante notare che, nel caso <strong>in</strong> cui la competizione <strong>di</strong> prezzo avvenga <strong>in</strong> assenza <strong>di</strong><br />
collusione, i produttori non hanno convenienza ad utilizzare la RPM: fissando <strong>di</strong>rettamente il<br />
prezzo f<strong>in</strong>ale i produttori perderebbero i vantaggi strategici della delega ai dettaglianti, con<br />
una caduta dei profitti, ed <strong>in</strong> equilibrio qu<strong>in</strong><strong>di</strong> preferirebbero l’uso <strong>di</strong> semplici contratti <strong>di</strong><br />
franchise a un contratto RPM.<br />
Inoltre, i contratti RPM hanno nel contesto <strong>in</strong> esame un ulteriore costo per il produttore,<br />
legato al fatto che il prezzo f<strong>in</strong>ale non potrà essere fissato tenendo conto delle fluttuazioni<br />
della domanda, al contrario <strong>di</strong> quanto sarebbe possibile lasciando ai dettaglianti questa scelta<br />
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