Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...
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La sanzione <strong>di</strong>viene un elemento centrale della politica <strong>di</strong> concorrenza, sia nell’ambito delle<br />
<strong>in</strong>tese, sia <strong>in</strong> quello degli abusi <strong>di</strong> posizione dom<strong>in</strong>ante 86 . Cresce il livello delle sanzioni (<strong>in</strong><br />
assoluto, le sanzioni applicate a TIM, AGIP, ESSO, RAS e SAI sono molto più elevate <strong>di</strong><br />
quelle applicate dalla Commissione nei confronti <strong>di</strong> s<strong>in</strong>gole imprese 87 ) e la loro percentuale.<br />
In particolare, per i casi <strong>di</strong> cartello più gravi, l’Autorità si è molto avvic<strong>in</strong>ata al limite massimo<br />
del 10% prevista dall’art. 15.<br />
L’Autorità ha utilizzato le sanzioni per <strong>in</strong>trodurre <strong>di</strong> fatto meccanismi premianti nei confronti<br />
delle imprese che spontaneamente denunciano la presenza <strong>di</strong> cartelli. Si è già detto, e<br />
sul punto si ritornerà, anche se <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i generali, che pare francamente un errore il non avere<br />
adeguatamente pubblicizzato questo aspetto della politica sanzionatoria, dal momento che una<br />
delle con<strong>di</strong>zioni necessarie per il funzionamento <strong>di</strong> questi meccanismi è la trasparenza e la<br />
preve<strong>di</strong>bilità del comportamento dell’Autorità garante e della misura dei benefici accordati<br />
alle imprese.<br />
Sotto un altro profilo, gli ostacoli <strong>di</strong> natura testuale ed <strong>in</strong>terpretativa che sembravano impe<strong>di</strong>re<br />
una efficace politica sanzionatoria paiono <strong>in</strong> qualche misura essere stati superati, anche<br />
se i nuovi orientamenti non hanno ancora passato il vaglio degli organi giuris<strong>di</strong>zionali.<br />
Da un lato, viene ora m<strong>in</strong>imizzata la rilevanza della <strong>di</strong>fferenza testuale tra la norma italiana<br />
e quella comunitaria <strong>in</strong> tema <strong>di</strong> sanzione; <strong>di</strong> tal che l’Autorità garante italiana ritiene che si<br />
possa e debba punire anche l’<strong>in</strong>tento o oggetto restrittivo. Tanto si deduce dalla lettura del<br />
provve<strong>di</strong>mento TIM-Omnitel, nel quale l’Autorità garante si era trovata a dover valutare<br />
l’applicabilità della sanzione nei confronti <strong>di</strong> una <strong>in</strong>tesa orizzontale sui prezzi (le tariffe fisso<br />
mobile) assunta dai due operatori sul mercato. L’<strong>in</strong>tesa non aveva tuttavia avuto effetti poiché<br />
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni era tempestivamente <strong>in</strong>tervenuta sospendendone<br />
l’efficacia. In proposito, l’Autorità ha sostenuto che per irrogare la sanzione non è necessario<br />
sussista sia la gravità che la durata, essendo sufficiente la presenza <strong>di</strong> uno dei suddetti<br />
elementi. Sulla base <strong>di</strong> questo presupposto, essa ha applicato una sanzione pari all’1% del<br />
fatturato, nonostante la manifesta assenza <strong>di</strong> effetti permanenti sul mercato, a motivo della<br />
gravità dell’oggetto dell’<strong>in</strong>tesa stessa, e tenuto conto del chiaro elemento <strong>in</strong>tenzionale, che<br />
aveva creato “grave allarme sociale e nocumento alla concorrenza”.<br />
D’altro lato, l’Autorità garante sembra avere superato l’altro ostacolo <strong>di</strong> cui si era detto,<br />
mutando l’atteggiamento nei confronti della sanzionabilità delle associazioni <strong>di</strong> imprese.<br />
Tanto si deduceva, <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea teorica, da un recente provve<strong>di</strong>mento <strong>in</strong> <strong>materia</strong> bancaria, nel<br />
quale sia l’Autorità garante, nel proprio parere, sia la Banca d’Italia, pur giungendo a conclusioni<br />
<strong>di</strong>verse circa la presenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione, hanno convenuto<br />
– senza peraltro argomentare esplicitamente sul punto – sulla sanzionabilità <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong><br />
pr<strong>in</strong>cipio delle associazioni <strong>di</strong> categoria 88 . Il nuovo orientamento è stato confermato da due<br />
recentissimi provve<strong>di</strong>menti <strong>in</strong> cui l’Autorità ha <strong>in</strong> effetti applicato una sanzione (m<strong>in</strong>ima) a<br />
due associazioni <strong>di</strong> imprese 89 .<br />
86 . Cfr. il prov. 7-12-1999, Pepsico Food &Beverages Int. -IBG Sud/Coca Cola Italia, <strong>in</strong> Boll. 49/99. Per<br />
la prima volta si è applicata una sanzione elevata <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i assoluti (oltre 31 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire) nei confronti <strong>di</strong> una<br />
impresa che ha abusato della propria posizione dom<strong>in</strong>ante.<br />
87 . La sanzioni più alta <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i assoluti é quella applicata nei confronti <strong>di</strong> AGIP e ESSO – rispettivamente<br />
216 e 147 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire (poi ridotto a 88 miliar<strong>di</strong> a motivo <strong>di</strong> un errore <strong>di</strong> calcolo della sanzione) – ad<br />
esito della decisione 8-6-2000, Accor<strong>di</strong> per la fornitura <strong>di</strong> carburanti, cit.; la sanzione applicata nei confronti <strong>di</strong><br />
TIM per effetto della decisione 28-9-1999, TIM-Omnitel Tariffe Fisso Mobile, <strong>in</strong> Boll. 39/99, è stata <strong>di</strong> circa 101<br />
miliar<strong>di</strong>; RAS e SAI, nell’ambito del provve<strong>di</strong>mento 28-7-2000, RC Auto, <strong>in</strong> Boll. 30/2000 sono state chiamate a<br />
pagare sanzioni rispettivamente <strong>di</strong> oltre 94 e 70 miliar<strong>di</strong>.<br />
88 . Si veda il provv. 27-10-1999, ABI Commissioni su operazioni <strong>di</strong> cambio, <strong>in</strong> Boll. 46/99.<br />
89 . Cfr. i provv. 3-2-2000, INAZ-Paghe, <strong>in</strong> Boll. 5/2000; 27-9-2000, Ord<strong>in</strong>e dei me<strong>di</strong>ci chirurghi e<br />
odontoiatri, <strong>in</strong> Boll. 39/2000.<br />
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