07.12.2012 Views

Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...

Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...

Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La sanzione <strong>di</strong>viene un elemento centrale della politica <strong>di</strong> concorrenza, sia nell’ambito delle<br />

<strong>in</strong>tese, sia <strong>in</strong> quello degli abusi <strong>di</strong> posizione dom<strong>in</strong>ante 86 . Cresce il livello delle sanzioni (<strong>in</strong><br />

assoluto, le sanzioni applicate a TIM, AGIP, ESSO, RAS e SAI sono molto più elevate <strong>di</strong><br />

quelle applicate dalla Commissione nei confronti <strong>di</strong> s<strong>in</strong>gole imprese 87 ) e la loro percentuale.<br />

In particolare, per i casi <strong>di</strong> cartello più gravi, l’Autorità si è molto avvic<strong>in</strong>ata al limite massimo<br />

del 10% prevista dall’art. 15.<br />

L’Autorità ha utilizzato le sanzioni per <strong>in</strong>trodurre <strong>di</strong> fatto meccanismi premianti nei confronti<br />

delle imprese che spontaneamente denunciano la presenza <strong>di</strong> cartelli. Si è già detto, e<br />

sul punto si ritornerà, anche se <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i generali, che pare francamente un errore il non avere<br />

adeguatamente pubblicizzato questo aspetto della politica sanzionatoria, dal momento che una<br />

delle con<strong>di</strong>zioni necessarie per il funzionamento <strong>di</strong> questi meccanismi è la trasparenza e la<br />

preve<strong>di</strong>bilità del comportamento dell’Autorità garante e della misura dei benefici accordati<br />

alle imprese.<br />

Sotto un altro profilo, gli ostacoli <strong>di</strong> natura testuale ed <strong>in</strong>terpretativa che sembravano impe<strong>di</strong>re<br />

una efficace politica sanzionatoria paiono <strong>in</strong> qualche misura essere stati superati, anche<br />

se i nuovi orientamenti non hanno ancora passato il vaglio degli organi giuris<strong>di</strong>zionali.<br />

Da un lato, viene ora m<strong>in</strong>imizzata la rilevanza della <strong>di</strong>fferenza testuale tra la norma italiana<br />

e quella comunitaria <strong>in</strong> tema <strong>di</strong> sanzione; <strong>di</strong> tal che l’Autorità garante italiana ritiene che si<br />

possa e debba punire anche l’<strong>in</strong>tento o oggetto restrittivo. Tanto si deduce dalla lettura del<br />

provve<strong>di</strong>mento TIM-Omnitel, nel quale l’Autorità garante si era trovata a dover valutare<br />

l’applicabilità della sanzione nei confronti <strong>di</strong> una <strong>in</strong>tesa orizzontale sui prezzi (le tariffe fisso<br />

mobile) assunta dai due operatori sul mercato. L’<strong>in</strong>tesa non aveva tuttavia avuto effetti poiché<br />

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni era tempestivamente <strong>in</strong>tervenuta sospendendone<br />

l’efficacia. In proposito, l’Autorità ha sostenuto che per irrogare la sanzione non è necessario<br />

sussista sia la gravità che la durata, essendo sufficiente la presenza <strong>di</strong> uno dei suddetti<br />

elementi. Sulla base <strong>di</strong> questo presupposto, essa ha applicato una sanzione pari all’1% del<br />

fatturato, nonostante la manifesta assenza <strong>di</strong> effetti permanenti sul mercato, a motivo della<br />

gravità dell’oggetto dell’<strong>in</strong>tesa stessa, e tenuto conto del chiaro elemento <strong>in</strong>tenzionale, che<br />

aveva creato “grave allarme sociale e nocumento alla concorrenza”.<br />

D’altro lato, l’Autorità garante sembra avere superato l’altro ostacolo <strong>di</strong> cui si era detto,<br />

mutando l’atteggiamento nei confronti della sanzionabilità delle associazioni <strong>di</strong> imprese.<br />

Tanto si deduceva, <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea teorica, da un recente provve<strong>di</strong>mento <strong>in</strong> <strong>materia</strong> bancaria, nel<br />

quale sia l’Autorità garante, nel proprio parere, sia la Banca d’Italia, pur giungendo a conclusioni<br />

<strong>di</strong>verse circa la presenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione, hanno convenuto<br />

– senza peraltro argomentare esplicitamente sul punto – sulla sanzionabilità <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong><br />

pr<strong>in</strong>cipio delle associazioni <strong>di</strong> categoria 88 . Il nuovo orientamento è stato confermato da due<br />

recentissimi provve<strong>di</strong>menti <strong>in</strong> cui l’Autorità ha <strong>in</strong> effetti applicato una sanzione (m<strong>in</strong>ima) a<br />

due associazioni <strong>di</strong> imprese 89 .<br />

86 . Cfr. il prov. 7-12-1999, Pepsico Food &Beverages Int. -IBG Sud/Coca Cola Italia, <strong>in</strong> Boll. 49/99. Per<br />

la prima volta si è applicata una sanzione elevata <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i assoluti (oltre 31 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire) nei confronti <strong>di</strong> una<br />

impresa che ha abusato della propria posizione dom<strong>in</strong>ante.<br />

87 . La sanzioni più alta <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i assoluti é quella applicata nei confronti <strong>di</strong> AGIP e ESSO – rispettivamente<br />

216 e 147 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire (poi ridotto a 88 miliar<strong>di</strong> a motivo <strong>di</strong> un errore <strong>di</strong> calcolo della sanzione) – ad<br />

esito della decisione 8-6-2000, Accor<strong>di</strong> per la fornitura <strong>di</strong> carburanti, cit.; la sanzione applicata nei confronti <strong>di</strong><br />

TIM per effetto della decisione 28-9-1999, TIM-Omnitel Tariffe Fisso Mobile, <strong>in</strong> Boll. 39/99, è stata <strong>di</strong> circa 101<br />

miliar<strong>di</strong>; RAS e SAI, nell’ambito del provve<strong>di</strong>mento 28-7-2000, RC Auto, <strong>in</strong> Boll. 30/2000 sono state chiamate a<br />

pagare sanzioni rispettivamente <strong>di</strong> oltre 94 e 70 miliar<strong>di</strong>.<br />

88 . Si veda il provv. 27-10-1999, ABI Commissioni su operazioni <strong>di</strong> cambio, <strong>in</strong> Boll. 46/99.<br />

89 . Cfr. i provv. 3-2-2000, INAZ-Paghe, <strong>in</strong> Boll. 5/2000; 27-9-2000, Ord<strong>in</strong>e dei me<strong>di</strong>ci chirurghi e<br />

odontoiatri, <strong>in</strong> Boll. 39/2000.<br />

36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!