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Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso ...

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Nella successiva fase <strong>di</strong> <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e e proce<strong>di</strong>mento, un più esplicito e v<strong>in</strong>colante utilizzo <strong>di</strong><br />

programmi <strong>di</strong> clemenza dovrebbe a nostro avviso essere <strong>in</strong>coraggiato, secondo i criteri che<br />

sono stati <strong>in</strong> precedenza <strong>di</strong>scussi. In tal modo, potrebbero crearsi – almeno <strong>in</strong> parte – le con<strong>di</strong>zioni<br />

perché si <strong>in</strong>stauri un circolo virtuoso. Le risorse dell’Autorità verrebbero concentrate nel<br />

monitoraggio dei mercati <strong>in</strong> cui è massima la probabilità <strong>di</strong> collusione e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>in</strong> <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i focalizzate<br />

che plausibilmente riguardano casi <strong>di</strong> cartello. Se la selezione dei mercati è svolta<br />

correttamente e le capacità <strong>di</strong> <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e aff<strong>in</strong>ate, aumenta la verosimiglianza che un’impresa<br />

decida <strong>di</strong> aderire al programma <strong>di</strong> clemenza. Nella misura <strong>in</strong> cui la collaborazione <strong>di</strong> tale impresa<br />

è efficace, <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uisce ulteriormente il peso dell’attività <strong>di</strong> “prosecution” e <strong>di</strong> reperimento<br />

delle prove. In<strong>di</strong>rettamente, si supera almeno per una parte dell’attività istruttoria il<br />

problema degli standard of proof, che possono essere sod<strong>di</strong>sfatti attraverso la testimonianza<br />

<strong>di</strong>retta delle imprese, e ciò consente <strong>di</strong> avere maggiori risorse laddove non è stato possibile<br />

ottenere la collaborazione delle imprese.<br />

E tuttavia i programmi <strong>di</strong> clemenza non rappresentano una magica soluzione del problema,<br />

poiché funzionano, <strong>in</strong>ducendo la collaborazione, nella misura <strong>in</strong> cui l'autorità antitrust è<br />

<strong>in</strong> grado autonomamente <strong>di</strong> arrivare a provare la colpevolezza delle imprese con una sufficiente<br />

confidenza. La <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> trovare prove <strong>di</strong>rette <strong>di</strong> collusione e la necessità <strong>di</strong> adottare<br />

rigorosi standard of proof possono “spuntare” notevolmente le armi a <strong>di</strong>sposizione<br />

dell’Autorità garante per contrastare le restrizioni hard core. Come si è visto <strong>in</strong> precedenza,<br />

uno dei fattori che contribuisce a spiegare i recenti successi delle autorità statunitensi nella<br />

lotta contro i cartelli consiste nella decisione <strong>di</strong> considerare con maggior frequenza alla stregua<br />

<strong>di</strong> “crim<strong>in</strong>al offense” le violazioni più gravi alle norme antitrust. In tal caso, esse possono<br />

avvalersi <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e particolarmente <strong>in</strong>cisivi, con i quali è meno <strong>di</strong>fficile scard<strong>in</strong>are<br />

i meccanismi mimetici e protettivi utilizzati dalle imprese partecipanti al cartello. Pur essendo<br />

l’Autorità garante dotata <strong>di</strong> poteri ispettivi e <strong>di</strong> <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e più efficaci <strong>di</strong> quelli comunitari,<br />

è forse opportuno avviare una riflessione su questo argomento, così come sull’adeguatezza<br />

del livello delle sanzioni previste <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> rifiuto <strong>di</strong> cooperazione da parte delle imprese oggetto<br />

<strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento o <strong>di</strong> <strong>in</strong>vio <strong>di</strong> <strong>in</strong>formazioni false o gravemente <strong>in</strong>esatte.<br />

Sempre <strong>in</strong> tema <strong>di</strong> sanzioni, si è già detto dell’opportunità <strong>di</strong> elim<strong>in</strong>are la soglia m<strong>in</strong>ima<br />

(1% del fatturato <strong>in</strong> relazione ai prodotti oggetto dell’<strong>in</strong>tesa o dell’<strong>abuso</strong>), ciò che consentirebbe<br />

<strong>di</strong> applicare sanzioni simboliche e, più <strong>in</strong> generale, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> uno strumento più<br />

flessibile. Qualche riflessione dovrebbe essere svolta anche sul livello massimo. Quest’ultimo<br />

(10% del fatturato annuale <strong>in</strong> relazione ai prodotti oggetto dell’<strong>in</strong>tesa o dell’<strong>abuso</strong>) non sembra<br />

<strong>in</strong>fatti avere un sufficiente effetto deterrente. Quello che è certo è che al crescere dei profitti<br />

e, soprattutto, della durata del cartello, gli effetti <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> deterrenza della sanzione<br />

attualmente prevista tendono a <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire. Se questo ragionamento è corretto, forse il limite<br />

massimo della sanzione dovrebbe essere <strong>in</strong>nalzato e, <strong>in</strong> modo più rilevante, dovrebbe essere<br />

possibile moltiplicare la sanzione <strong>di</strong> volta <strong>in</strong> volta stabilita per il numero <strong>di</strong> anni <strong>in</strong> cui il cartello<br />

ha operato. In ogni caso, qualsiasi mo<strong>di</strong>fica del livello delle sanzioni dovrebbe avvenire<br />

<strong>in</strong> armonia con quanto previsto dal <strong>di</strong>ritto comunitario, posto che non pare corretto sanzionare<br />

<strong>in</strong> misura <strong>di</strong>versa determ<strong>in</strong>ati comportamenti o condotte a seconda della normativa applicabile<br />

91 .<br />

Un’ultima questione legata ai due elementi dell’analisi economica e dell’eccezione legale<br />

riguarda il ruolo dell’Autorità garante nel guidare le imprese nel momento della selezione<br />

delle strategie commerciali. L’impossibilità <strong>di</strong> ottenere una autorizzazione preventiva e<br />

l’approccio economico, che comporta un esame caso per caso 92 , sulla base della struttura dei<br />

91 . E, sotto questo profilo, la Commissione si è già espressa nel Libro Bianco sulla modernizzazione, <strong>di</strong>cendosi<br />

sod<strong>di</strong>sfatta dell’attuale livello delle sanzioni.<br />

92 Nel valutare se effettivamente l'uso dell'analisi economica comporti una <strong>in</strong>certezza rilevante nelle decisioni,<br />

è forse utile citare il lavoro <strong>di</strong> Davies, Driffield e Clarke (1999): questi autori esam<strong>in</strong>ano le decisioni<br />

della Monopolies and Mergers Commission <strong>in</strong>glese <strong>in</strong> <strong>materia</strong> <strong>di</strong> <strong>abuso</strong> <strong>di</strong> posizione dom<strong>in</strong>ante, <strong>materia</strong> nella<br />

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