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COVID-19<br />

Mobilità urbana<br />

AC 2500<br />

"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e<br />

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"<br />

Emendamento<br />

Articolo 229<br />

1) Al comma 3, il numero 2) della lett. a) è sostituito dal seguente:<br />

“dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: corsia in ambito urbano facente parte della carreggiata posta, di norma,<br />

sul lato destro della stessa, adibita alla circolazione esclusiva dei velocipedi, fatto salvo l’utilizzo per la manovra di sosta;”<br />

Relazione<br />

Il comma 12-bis introduce una nuova fattispecie di corsia, denominata “corsia ciclabile”, diversa dalla pista ciclabile.<br />

La corsia ciclabile fa parte della carreggiata, è delimitata da una striscia bianca discontinua e quindi risulta valicabile da parte di tutti veicoli; è inoltre<br />

ad uso promiscuo e pertanto utilizzabile da tutti quei veicoli che hanno una dimensione (larghezza o ingombro) tale da rientrare nella delimitazione<br />

della corsia (tipicamente i veicoli a due ruote).<br />

Dal punto di vista della segnaletica la corsia è contraddistinta dal simbolo del “velocipede” che in concreto è quello della pista ciclabile (fig. II 442/b).<br />

Le piste ciclabili, invece, sono esterne alla carreggiata e, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione (ad es. cordoli, fioriere,<br />

etc.), sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza e una gialla di <strong>30</strong> cm distanziate<br />

tra loro di 12 cm).<br />

La soluzione indicata dall’art. 229 non assicura adeguati elevati livelli di sicurezza in quanto non consente la visibilità dei velocipedi da parte dei<br />

mezzi pesanti (autobus, autotreni e autoarticolati) in transito sulla parallela corsia di marcia.<br />

Per i predetti mezzi, anche in considerazione dell’altezza del posto di guida, risulta infatti difficile vedere i velocipedi in transito sulla corsia parallela<br />

poiché ricadenti nel cosiddetto “angolo cieco” sul lato destro (il problema peraltro esiste anche per il lato sinistro). Anche per questo motivo i<br />

veicoli industriali di nuova generazione sono dotati di telecamere e sensori che permettono al conducente la visione di quello che accade ai lati del<br />

mezzo o che segnalano acusticamente e visivamente la vicinanza ad un ostacolo. Queste “nuove” tecnologie per la sicurezza, tuttavia, riguardano ad<br />

oggi solo pochi mezzi pesanti. Il dispositivo per l’angolo cieco peraltro non è obbligatorio sui veicoli di nuova immatricolazione e, solo a partire dal<br />

novembre 2015, sono obbligatori, sui nuovi veicoli, alcuni devices (sistema di frenata automatica di emergenza e sistema di mantenimento della corsia).<br />

Da non sottovalutare inoltre il fatto che la vetustà di questi mezzi (età media) è superiore ai 14 anni, con punte che arrivano ai 23 anni e oltre.<br />

Ai fini della sicurezza si ritiene pertanto che la corsia ciclabile, ancorché valicabile, ad esempio per accedere a passi carrabili o a stalli di sosta, debba<br />

essere ad uso esclusivo dei velocipedi.<br />

La modifica che si propone vuole quindi evitare l’uso promiscuo della stessa e consentirne l’utilizzo da parte di altri veicoli solo per l’esecuzione della<br />

manovra di sosta, ovvero per accedere a stalli di sosta ubicati lungo la corsia ciclabile, e per l’accesso ai passi carrabili, in virtù dell’uso di strisce discontinue<br />

valicabili in luogo di quelle continue notoriamente invalicabili.<br />

La proposta di emendamento implica, infine, una diversa formulazione in termini di segnaletica e differenti specifiche di realizzazione della corsia<br />

ciclabile la cui disciplina troverebbe adeguata collocazione nel regolamento esecutivo del Codice della Strada.<br />

luglio-agosto 2020 21

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