INFO Nr. 2 - 2008
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I.C.I. ANNO <strong>2008</strong> VERSAMENTO DELLA 1ª RATA DI ACCONTO<br />
Il sindaco<br />
avvisa<br />
I soggetti tenuti al pagamento dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che essi dovranno versare entro il 16 giugno <strong>2008</strong>,<br />
la 1ª rata di acconto per l’anno <strong>2008</strong>, da eseguirsi mediante autotassazione, con versamento diretto o con versamento sul<br />
seguente nuovo conto corrente postale:<br />
NOVITA’: 88642749, alla Equitalia Alto Adige Sudtirol Spa – Dobbiaco / Toblach - ICI.<br />
VERSAMENTO IN ACCONTO (possibilitá prevista dal nostro regolamento): Versamento di un acconto del 100% dell’imposta<br />
dovuta per il periodo di possesso del primo semestre dell’anno in corso (ovvero 50% su base annua). E‘ consentito naturalmente<br />
effettuare anche un versamento in unica soluzione dell’intera imposta annua dovuta.<br />
Si rende noto inoltre:<br />
• E‘ stata deliberata una unica aliquota per tutti i tipi di immobile: 5,8‰ (cinquevirgolaotto per mille) per ogni tipo di immobile<br />
(per es. abitazione, garage, area fabbricabile, ecc.);<br />
• ATTENZIONE – NOVITA’: L’abitazione principale unitamente alle sue pertinenze (cantine, garage, soffitte non abitabili) sono<br />
completamente esenti (tranne le abitazioni delle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica la sola detrazione quale<br />
abitazione principale di Euro 568,10).<br />
• Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da<br />
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione<br />
che la stessa non risulti locata.<br />
• ATTENZIONE – NOVITA’: Le abitazioni principali e relative pertinenze concesse in comodato d’uso ai genitori (vedasi regolamento<br />
comunale per modalità e requisiti) sono completamente esenti.<br />
• Se il versamento non è superiore a € 10,00 l’imposta non è dovuta (Att.ne: Se l’ammontare della prima rata non raggiunge<br />
la somma minima di € 10,01, essa va versata unitamente alla seconda rata, sempre che venga superato l’importo di € 10,00,<br />
entro il 17 dicembre).<br />
Attenzione: Ai sensi della Legge Finanziaria (Legge 23 dicembre 1996, n. 662), le vigenti rendite catastali urbane devono essere<br />
rivalutate del 5% (già in vigore dall’anno 1997).<br />
Attenzione: E’ stato stabilito per legge che gli importi ICI da versare devono essere arrotondati per eccesso o per difetto ad 1<br />
Euro (ad es. l’importo totale annuo dovuto di Euro 275,51 viene arrotondato ad Euro 276,00 / L’importo totale annuo dovuto<br />
di Euro 275,50 viene arrotondato ad Euro 275,00).<br />
L’amministrazione comunale invierà tramite il concessionario Alto Adige Riscossioni, oltre al consueto giornale contenente i dati<br />
per il versamento (aliquote, detrazioni, ecc.) anche i bollettini Ici già compilati con gli importi dovuti (tranne per i contribuenti<br />
che posseggono immobili delle categorie D e/o aree fabbricabili). I dati relativi agli immobili vanno attentamente verificati<br />
(attenzione sono dati al 31.12.2007) ed in caso di cambiamenti vanno comunicati in tempo utile all’Uff. Tributi del comune, in<br />
modo che possa emettere dei nuovi bollettini corretti.<br />
Attenzione: il comune non si assume alcuna responsabilità per versamenti non corretti, dato che è un preciso obbligo<br />
del contribuente verificare i dati e comunicarne le variazioni (verranno pertanto applicate le sanzioni amm.ve previste dalla<br />
legge).<br />
Titolari di ditte/alberghi proprietari di immobili della categoria D dovranno rivolgersi, ai propri commercialisti.<br />
ATTENZIONE (dal 2007): Nuovi requisiti per l’esenzione ICI per fabbricati rurali. Per avere diritto all’esenzione, il proprietario<br />
o il conduttore del terreno devono ora rivestire la qualifica di imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese (camera di<br />
commercio). In assenza di tale iscrizione, il fabbricato perde il riconoscimento della ruralità, và iscritto in catasto e si dovrà<br />
pagare per esso regolarmente l’ICI.<br />
NOVITA’: I soggetti che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti<br />
civili di matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale possono considerarla abitazione principale ed usufruire delle<br />
relative detrazioni (ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 244/2007), purchè non siano proprietari o abbiano diritti reali su<br />
un altro immobile abitativo situato nel comune di Dobbiaco. Per poter applicare in maniera corretta le detrazioni spettanti<br />
si chiede di consegnare all’Uff. Tributi del comune copia del provvedimento di assegnazione dell’alloggio ad uno solo dei due<br />
coniugi.<br />
NOVITA’: Và effettuata la dichiarazione ICI solamente per i dati che non sono riscontrabili dalla banca dati del catasto (pertanto<br />
rimane l’obbligo di dichiarazione, per esempio, per le variazioni legate alla perdita o all’acquisto dell’agevolazione come abitazione<br />
principale, riduzioni per inagibilità, le variazioni inerenti i leasing, le variazioni inerenti le aree fabbricabili, le variazioni relative<br />
ai fabbricati del gruppo D sprovvisti di rendita, ecc.) Il modulo potrà essere ritirato presso l’Ufficio Tributi del Comune di Dobbiaco<br />
o scaricato dal sito www.gemeinde.toblach.bz.it (si ricorda che in caso di omessa presentazione sono previste sanzioni amm.<br />
ve).<br />
NOVITA’: Sono stati deliberati nuovi valori di riferimento per alcune aree fabbricabili. Si consiglia di verificare la propria situazione,<br />
in base alle citate variazioni onde evitare errori nei versamenti dell’imposta dovuta.<br />
IL SINDACO<br />
Mair Bernhard<br />
DAL COMUNE<br />
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