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BOLLETTINO 178 - Società Filosofica Italiana

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società dei popoli 7 , come prima quella del pluralismo 8 per la singola società. La debolezza<br />

normativa che interessa il concetto di ragionevolezza verrebbe tradita, sul piano<br />

fattuale, dalla argomentazione poco stringente con cui viene legittimato il dovere di<br />

assistenza. Non è rinvenibile il carattere categorico e vincolante del principio di differenza,<br />

e in luogo di una analoga giustificazione normativa Rawls sembrerebbe fare<br />

ricorso unicamente alla ipotesi fattuale della benevolenza liberale.<br />

Si tratta quindi di un principio transitorio e alternativo a qualunque radicale<br />

affermazione della giustizia cosmopolitica, intesa come promozione del benessere di<br />

ciascuno. Per questo comunque è possibile ritrovarvi le ragioni che anche nel caso<br />

nazionale indicavano come prioritari il giusto e la stabilità sociale rispetto al benessere<br />

della singola persona. Ciò che cambia in modo più vistoso è nella prudenza e nella<br />

modestia degli scopi che interessano l’applicazione effettiva del dovere di assistenza. In<br />

analogia con il principio del giusto risparmio, esso si limiterebbe a garantire istituzioni<br />

decenti per i popoli svantaggiati e a dare incentivi che non compromettano la cultura<br />

dei paesi beneficiari. Le società avvantaggiate, partendo dal dato reale della diseguaglianza,<br />

ma riconoscendosi in relazioni di reciprocità con le altre, non possono non sentire<br />

il dovere di offrire aiuti nelle diverse forme possibili della finanza internazionale. Si<br />

avverte la distanza profonda tra la priorità che si riconosceva alle preferenze dei meno<br />

avvantaggiati nella società nazionale, e la vaghezza della procedura sul piano internazionale,<br />

nonché dei suoi esiti confinati in un criterio di decenza 9 , a sua volta debole e<br />

poco chiaro. Può dirsi che le sorti delle società svantaggiate non trovino, con il dovere<br />

di assistenza, una direttiva di analoga efficacia procedurale e ideale insieme, come<br />

invece accadeva per i cittadini nel caso nazionale. Per tale ragione, se obiettivo primario<br />

di Rawls è stato fin dall’inizio trovare risposte all’ impasse del pensiero democratico,<br />

investendo su un’esigente versione dei concetti di eguaglianza e libertà, altrettanto<br />

non sembra avvenire per la società dei popoli. Qui infatti all’utopia resterebbe tutta<br />

l’equità, e alla realtà una giustizia distributiva ridotta alla spontanea assistenza di paesi<br />

caritatevoli, come suggerisce la critica di Buchanan 10 . Il problema della distribuzione<br />

non trova così una risoluzione forte in ambito internazionale, analoga a quella realizzata<br />

con il principio di differenza per le quote della cooperazione in ogni società bene<br />

ordinata.<br />

Su questo punto diversi autori hanno sollevato obiezioni a quello che sembra<br />

essere uno sviluppo poco coerente della teoria di Rawls, sulla giustizia distributiva.<br />

7 Ivi, pp. 15-75.<br />

8 J. Rawls, Liberalismo politico, Milano 1994, pp. 123-154.<br />

9 J. Rawls, Il diritto dei popoli, Torino 2001, pp. 93-103.<br />

10 A. Buchanan, Rawls’s law of peoples: Rules for a Vanisched Westphalian World, «Ethics», 4<br />

(2000), pp. 697-721.<br />

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