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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

tutela giuridica quando essa sia correlata ad un<br />

comportamento antidoveroso in antecedenza<br />

tenuto da colui che la richiede 12 .<br />

In relazione all’acquisizione dei tabulati in giudizio<br />

ex art. 421 c.p.c., la sentenza in commento precisa<br />

che la norma di cui all’art. 132 del “Codice della<br />

privacy” ha come destinatari i gestori telefonici<br />

e non i giudici, con la funzione di proteggere il<br />

trattamento dei dati non più giustificato dalla gestione<br />

del servizio (salvo i casi in cui il trattamento<br />

sia finalizzato all’accertamento e repressione dei<br />

reati), e non quella di escludere che l’accertamento<br />

giudiziario civile possa avvalersi dei dati per<br />

finalità di giustizia. Conferma di ciò si riscontra<br />

negli artt. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)<br />

e 160 (Particolari accertamenti), comma 6, del<br />

D.Lgs. n. 196/2<strong>00</strong>3.<br />

La decisione offre uno spunto di riflessione anche<br />

in merito all’incidenza del provvedimento del<br />

Garante sul processo civile. Il Tribunale torinese<br />

sul presupposto della natura amministrativa della<br />

decisione di tale organo (che qui aveva disposto il<br />

divieto per la società resistente di trattare ulteriormente<br />

ed in qualsiasi forma i dati del ricorrente),<br />

dopo averla considerata illegittima, la disapplica<br />

ai sensi dell’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248,<br />

allegato E). Ora, l’attività del Garante ha di sicuro<br />

natura di vigilanza amministrativa, di conseguenza<br />

riconoscerle natura giurisdizionale risulterebbe in<br />

palese violazione del precetto costituzionale che<br />

fa divieto al legislatore ordinario di creare giudici<br />

speciali (art. 102, comma 2, Cost.). Ciò detto, al<br />

Garante non spetta tanto il controllo sul «comportamento»<br />

del datore (regolamentato dalla<br />

disciplina dello Statuto dei Lavoratori), quanto<br />

quello sul trattamento dei dati. In tal senso, occorre<br />

ribadire che la disciplina della privacy appare<br />

diretta alla tutela dei dati e non a modificare il<br />

regime probatorio, che rimane fondato sulla necessità<br />

di poter accertare lo svolgimento dei fatti,<br />

Approfondimenti<br />

anche quando questi riguardino la sfera più intima<br />

del soggetto interessato. Del resto, se così non<br />

fosse, per assurdo, nei procedimenti penali l’imputato<br />

sarebbe legittimato a rivolgersi all’Autorità<br />

Garante ogni qual volta sorgesse una questione<br />

circa la liceità dei sistemi di investigazione. Infine,<br />

per il principio della separatezza delle giurisdizioni,<br />

le decisioni di natura amministrativa non<br />

possono invadere la sfera della giurisdizione vera<br />

a propria. Della sussistenza di un simile limite, la<br />

decisione del Garante sembra consapevole tanto<br />

che vieta il trattamento ulteriore dei dati, senza<br />

nulla esplicitamente disporre per quello pregresso.<br />

L’incidenza della decisione amministrativa<br />

sul procedimento civile, quindi, si ridimensiona<br />

con “spiazzante” evidenza a causa essenzialmente<br />

della diversità funzionale e dei differenti effetti<br />

giuridici dei due procedimenti. Tutto ciò ha una<br />

profonda ed intima coerenza; l’esame sistematico<br />

della vicenda non può nascondere l’impressione<br />

che ritenere sussistente un interesse del ricorrente<br />

(almeno al blocco dei dati), in ipotesi come quella<br />

della decisione in esame, significherebbe garantire<br />

una pretesa ultronea, rispetto al vero oggetto della<br />

questione, che è costituito, con tutta evidenza,<br />

dalla liceità del comportamento del datore e del<br />

licenziamento intimato.<br />

La sentenza in commento tratta, inoltre, il tema<br />

dell’inutilizzabilità delle prove illecitamente<br />

acquisite. Ciò si relaziona apparentemente alla<br />

tematica dell’atipicità delle prove nel giudizio<br />

civile, che - secondo un’impostazione di massima<br />

- può investire un duplice aspetto: da un lato può<br />

riguardare la vera e propria fonte probatoria del<br />

convincimento del giudice, che non sia prevista<br />

e disciplinata normativamente (si usano addurre<br />

come esempi in proposito lo scritto proveniente<br />

da terzi, di per sé avulso dai paradigmi tipici contemplati<br />

dagli art. 2699-2702 c.c. e dall’art. 213<br />

c.p.c.; la perizia stragiudiziale; la prova assunta od<br />

acquisita in altro giudizio, ecc.); dall’altro la con-<br />

(12) Sull’applicabilità del principio alla tematica del licenziamento disciplinare L. MONTUSCHI, Ancora sulla rilevanza della buona fede nel<br />

rapporto di lavoro, in ADL, n. 3, 1999, pagg. 723 e segg.; A. PIZZOFERRATO, Brevi considerazioni sull’uso delle clausole generali di buona fede e<br />

correttezza, in Riv. it. dir. lav., 1997, II, pagg. 563 e segg.<br />

(13) Per un panorama esaustivo delle problematiche connesse alle prove atipiche L. ARIOLA, Le prove atipiche nel processo civile, Torino, 2<strong>00</strong>8,<br />

pagg. 1<strong>00</strong> e segg., B. CAVALLONE, Il giudice e la prova nel processo civile, Padova, 1991, pagg. 335 e segg., M. TARUFFO, Prove atipiche e convincimento<br />

del giudice, in Riv. dir. proc., 1973, pag. 389 e segg., nonché in La prova dei fatti giuridici, op. cit., Milano, 1992, pag. 377 e segg., G. RICCI,<br />

Le prove illecite nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, pag. 34 e segg.<br />

(14) In dottrina sull’esistenza della regola M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, pag. 334 e segg.<br />

15

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