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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

Al contrario, nel caso delle maggiorazioni corrisposte<br />

ai trasfertisti “strutturali” il legislatore ha<br />

deciso che attualmente tali maggiorazioni o indennità<br />

hanno per metà natura risarcitoria e per metà<br />

assumono natura retributiva. Tale meccanismo<br />

non è nuovo, in quanto si rifà al dettato dell’art.<br />

12 della legge n. 153/1969, nel testo originario,<br />

precedente, cioè, la riscrittura operata con l’art. 6<br />

del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,<br />

che prevedeva in generale “l’esclusione dalla<br />

retribuzione imponibile delle somme corrisposte<br />

al lavoratore a titolo di diaria o d’indennità di<br />

trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per<br />

cento del loro ammontare”.<br />

In altre parole, l’indennità di trasferta assume<br />

sempre una funzione di risarcimento, anche se<br />

di regola ha anche una funzione retributiva.<br />

Di conseguenza le norme fiscali e quelle che<br />

regolano i contributi obbligatori, ciascuna per<br />

le sue finalità, hanno sempre definito i criteri<br />

per la determinazione dei due distinti valori.<br />

Da ultimo, il decreto legislativo n. 314/1997<br />

ha introdotto due fondamentali innovazioni:<br />

l’armonizzazione delle basi imponibili fiscale<br />

e previdenziale (nel caso in questione l’imponibile<br />

previdenziale segue pedissequamente<br />

quello fiscale) e la distinzione tra le trasferte<br />

occasionali e quelle strutturali.<br />

Ciò non ha modificato il fatto che le due funzioni,<br />

retributiva/indennitaria, pur se in linea di massima<br />

coesistenti (l’indennità di trasferta potrebbe<br />

anche non avere alcuna valenza retributiva, se<br />

andasse a ristorare solamente le spese sostenute e<br />

Approfondimenti<br />

documentate), assumono un valore ben diverso<br />

per i trasfertisti abituali e per quelli che invece<br />

vengono inviati in trasferta solamente in via occasionale.<br />

Per i trasfertisti di professione il disagio<br />

derivante dal fatto di operare fuori sede è collegato<br />

strutturalmente alla prestazione professionale<br />

che sono tenuti a dare, predeterminato all’atto<br />

della costituzione del rapporto di lavoro, e come<br />

tale viene retribuito con una voce specifica, che<br />

diventa parte della retribuzione ordinaria.<br />

Per il trasfertista occasionale, al contrario, il<br />

fatto di essere inviato saltuariamente ad operare<br />

fuori sede con il disagio che questo spostamento<br />

comporta, è estraneo alla normale prestazione.<br />

Di conseguenza, la voce compensativa a parte è<br />

anch’essa estranea alla retribuzione ordinaria, assumendo<br />

per dettato legislativo natura risarcitoria<br />

entro un limite massimo giornaliero e, ricordiamolo,<br />

limitatamente agli spostamenti effettuati al<br />

di fuori del territorio del comune.<br />

La distinzione appare poi coerente se valutata in<br />

relazione a quelle che sono le finalità dei contributi<br />

previdenziali richiesti: la pensione. Posto<br />

che la pensione può essere considerata come un<br />

“salario differito”, calcolato sulla base dei contributi<br />

versati, appare logico che la trasferta “strutturale”<br />

concorra, sia pure in parte, a determinare<br />

l’importo del trattamento pensionistico, mentre<br />

la trasferta “occasionale” è giusto non abbia rilevanza<br />

per determinare la misura della prestazione,<br />

salvo che per la parte (caso più che altro teorico)<br />

che, eccedendo la quota esente, acquista appunto<br />

natura retributiva.<br />

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