00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
Al contrario, nel caso delle maggiorazioni corrisposte<br />
ai trasfertisti “strutturali” il legislatore ha<br />
deciso che attualmente tali maggiorazioni o indennità<br />
hanno per metà natura risarcitoria e per metà<br />
assumono natura retributiva. Tale meccanismo<br />
non è nuovo, in quanto si rifà al dettato dell’art.<br />
12 della legge n. 153/1969, nel testo originario,<br />
precedente, cioè, la riscrittura operata con l’art. 6<br />
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,<br />
che prevedeva in generale “l’esclusione dalla<br />
retribuzione imponibile delle somme corrisposte<br />
al lavoratore a titolo di diaria o d’indennità di<br />
trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per<br />
cento del loro ammontare”.<br />
In altre parole, l’indennità di trasferta assume<br />
sempre una funzione di risarcimento, anche se<br />
di regola ha anche una funzione retributiva.<br />
Di conseguenza le norme fiscali e quelle che<br />
regolano i contributi obbligatori, ciascuna per<br />
le sue finalità, hanno sempre definito i criteri<br />
per la determinazione dei due distinti valori.<br />
Da ultimo, il decreto legislativo n. 314/1997<br />
ha introdotto due fondamentali innovazioni:<br />
l’armonizzazione delle basi imponibili fiscale<br />
e previdenziale (nel caso in questione l’imponibile<br />
previdenziale segue pedissequamente<br />
quello fiscale) e la distinzione tra le trasferte<br />
occasionali e quelle strutturali.<br />
Ciò non ha modificato il fatto che le due funzioni,<br />
retributiva/indennitaria, pur se in linea di massima<br />
coesistenti (l’indennità di trasferta potrebbe<br />
anche non avere alcuna valenza retributiva, se<br />
andasse a ristorare solamente le spese sostenute e<br />
Approfondimenti<br />
documentate), assumono un valore ben diverso<br />
per i trasfertisti abituali e per quelli che invece<br />
vengono inviati in trasferta solamente in via occasionale.<br />
Per i trasfertisti di professione il disagio<br />
derivante dal fatto di operare fuori sede è collegato<br />
strutturalmente alla prestazione professionale<br />
che sono tenuti a dare, predeterminato all’atto<br />
della costituzione del rapporto di lavoro, e come<br />
tale viene retribuito con una voce specifica, che<br />
diventa parte della retribuzione ordinaria.<br />
Per il trasfertista occasionale, al contrario, il<br />
fatto di essere inviato saltuariamente ad operare<br />
fuori sede con il disagio che questo spostamento<br />
comporta, è estraneo alla normale prestazione.<br />
Di conseguenza, la voce compensativa a parte è<br />
anch’essa estranea alla retribuzione ordinaria, assumendo<br />
per dettato legislativo natura risarcitoria<br />
entro un limite massimo giornaliero e, ricordiamolo,<br />
limitatamente agli spostamenti effettuati al<br />
di fuori del territorio del comune.<br />
La distinzione appare poi coerente se valutata in<br />
relazione a quelle che sono le finalità dei contributi<br />
previdenziali richiesti: la pensione. Posto<br />
che la pensione può essere considerata come un<br />
“salario differito”, calcolato sulla base dei contributi<br />
versati, appare logico che la trasferta “strutturale”<br />
concorra, sia pure in parte, a determinare<br />
l’importo del trattamento pensionistico, mentre<br />
la trasferta “occasionale” è giusto non abbia rilevanza<br />
per determinare la misura della prestazione,<br />
salvo che per la parte (caso più che altro teorico)<br />
che, eccedendo la quota esente, acquista appunto<br />
natura retributiva.<br />
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