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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

tutti i controinteressati; tale integrazione non è<br />

necessaria, invece, quando l’attore non chieda<br />

la dichiarazione di inefficacia della selezione e<br />

la riformulazione della graduatoria, ma si limiti<br />

a domandare il risarcimento del danno, o comunque<br />

faccia valere pretese compatibili con<br />

i risultati della selezione, dei quali non deve<br />

attuarsi la rimozione.<br />

Né tale principio risulta minimamente contraddetto<br />

dall’esclusione, in controversia avente ad<br />

oggetto la contestazione di un bando di concorso,<br />

del litisconsorzio necessario con i soggetti che<br />

hanno presentato domanda di partecipazione ovvero<br />

sono in possesso dei requisiti per parteciparvi,<br />

atteso che, in detta ipotesi, non sono individuabili<br />

i titolari di diritti suscettibili di essere pregiudicati<br />

in via immediata e diretta dall’esito del giudizio.<br />

Cass. Sez. Lav., 5 giugno 2<strong>00</strong>8, n. 14914<br />

Litisconsorzio necessario – Violazione – Conseguenze<br />

Allorquando si sia verificata violazione delle norme<br />

sul litisconsorzio necessario, non rilevata né<br />

dal giudice di primo grado, che non ha disposto<br />

l’integrazione del contraddittorio, né da quello<br />

d’appello che non ha provveduto a rimettere<br />

la causa al primo giudice a’ sensi dell’art. 354,<br />

comma primo, c.p.c., resta viziato l’intero procedimento<br />

e si impone, in sede di giudizio per<br />

cassazione, l’annullamento, anche di ufficio,<br />

delle pronunce emesse e il rinvio della causa<br />

al giudice di primo grado a norma dell’art. 383,<br />

comma ultimo, c.p.c.<br />

Cass. Sez. Lav., 6 giugno 2<strong>00</strong>8, n. 15073<br />

Verbali ispettivi – Valore probatorio<br />

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali<br />

e assistenziali o dell’ispettorato del lavoro<br />

fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi<br />

attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le<br />

altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino<br />

di avere accertato, il materiale probatorio è<br />

liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice,<br />

il quale può anche considerarlo prova sufficiente<br />

delle circostanze riferite al pubblico ufficiale,<br />

qualora il loro specifico contenuto probatorio o il<br />

concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento<br />

di ulteriori mezzi istruttori.<br />

Ultime dalla Cassazione<br />

Cass. Sez. Lav., 16 giugno 2<strong>00</strong>8, n. 16203<br />

Pretesa contribuzione – Instaurazione causa di<br />

accertamento negativo – Opposizione a successiva<br />

iscrizione a ruolo – Non necessita<br />

Una volta che sia stata già introdotta, e sia<br />

in corso, una causa di merito sulla fondatezza<br />

della pretesa contributiva, non occorre che il<br />

contribuente previdenziale instauri un secondo<br />

separato giudizio di merito (in cui il secondo<br />

giudice dovrebbe inevitabilmente dichiarare<br />

la litispendenza o, quanto meno, la continenza<br />

dei giudizi, e che potrebbe generare - se questo<br />

non viene fatto - una serie di complicazioni<br />

di carattere procedurale) relativo anch’esso al<br />

merito sostanziale della pretesa dell’ente previdenziale.<br />

Le decadenze che si siano verificate in precedenza<br />

rendono inammissibile, o comunque infondata,<br />

una impugnazione successiva proposta per<br />

ragioni di merito, e perciò anche una opposizione<br />

al ruolo per ragioni di merito che avrebbero<br />

potuto, e dovuto, essere proposte prima, ma,<br />

allo stesso modo, le decadenze processuali che<br />

si possano verificare in un momento successivo<br />

non possono incidere sul contenzioso di merito<br />

già in atto che sia già stato ritualmente proposto,<br />

né incidere sugli effetti delle pronunzie emanate<br />

nel corso di esso.<br />

Non rileva perciò che il contribuente previdenziale<br />

non abbia proposto un nuovo contenzioso<br />

con una opposizione di merito contro l’iscrizione<br />

a ruolo.<br />

Cass. Sez. Lav., 1 luglio 2<strong>00</strong>8, n. 17978<br />

Giudizio di opposizione – Impedimento alla definitività<br />

del titolo – Condizioni<br />

L’efficacia dell’opposizione quale atto idoneo<br />

ad impedire la definitività del titolo e l’incontestabilità<br />

della pretesa contributiva viene<br />

meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione,<br />

ma anche qualora, per sopravvenute<br />

situazioni processuali, risulti definitivamente<br />

precluso il risultato a cui l’opposizione è finalizzata,<br />

ossia l’emanazione nell’ambito del giudizio<br />

promosso, di una pronuncia sulla fondatezza<br />

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