00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
tutti i controinteressati; tale integrazione non è<br />
necessaria, invece, quando l’attore non chieda<br />
la dichiarazione di inefficacia della selezione e<br />
la riformulazione della graduatoria, ma si limiti<br />
a domandare il risarcimento del danno, o comunque<br />
faccia valere pretese compatibili con<br />
i risultati della selezione, dei quali non deve<br />
attuarsi la rimozione.<br />
Né tale principio risulta minimamente contraddetto<br />
dall’esclusione, in controversia avente ad<br />
oggetto la contestazione di un bando di concorso,<br />
del litisconsorzio necessario con i soggetti che<br />
hanno presentato domanda di partecipazione ovvero<br />
sono in possesso dei requisiti per parteciparvi,<br />
atteso che, in detta ipotesi, non sono individuabili<br />
i titolari di diritti suscettibili di essere pregiudicati<br />
in via immediata e diretta dall’esito del giudizio.<br />
Cass. Sez. Lav., 5 giugno 2<strong>00</strong>8, n. 14914<br />
Litisconsorzio necessario – Violazione – Conseguenze<br />
Allorquando si sia verificata violazione delle norme<br />
sul litisconsorzio necessario, non rilevata né<br />
dal giudice di primo grado, che non ha disposto<br />
l’integrazione del contraddittorio, né da quello<br />
d’appello che non ha provveduto a rimettere<br />
la causa al primo giudice a’ sensi dell’art. 354,<br />
comma primo, c.p.c., resta viziato l’intero procedimento<br />
e si impone, in sede di giudizio per<br />
cassazione, l’annullamento, anche di ufficio,<br />
delle pronunce emesse e il rinvio della causa<br />
al giudice di primo grado a norma dell’art. 383,<br />
comma ultimo, c.p.c.<br />
Cass. Sez. Lav., 6 giugno 2<strong>00</strong>8, n. 15073<br />
Verbali ispettivi – Valore probatorio<br />
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali<br />
e assistenziali o dell’ispettorato del lavoro<br />
fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi<br />
attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le<br />
altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino<br />
di avere accertato, il materiale probatorio è<br />
liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice,<br />
il quale può anche considerarlo prova sufficiente<br />
delle circostanze riferite al pubblico ufficiale,<br />
qualora il loro specifico contenuto probatorio o il<br />
concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento<br />
di ulteriori mezzi istruttori.<br />
Ultime dalla Cassazione<br />
Cass. Sez. Lav., 16 giugno 2<strong>00</strong>8, n. 16203<br />
Pretesa contribuzione – Instaurazione causa di<br />
accertamento negativo – Opposizione a successiva<br />
iscrizione a ruolo – Non necessita<br />
Una volta che sia stata già introdotta, e sia<br />
in corso, una causa di merito sulla fondatezza<br />
della pretesa contributiva, non occorre che il<br />
contribuente previdenziale instauri un secondo<br />
separato giudizio di merito (in cui il secondo<br />
giudice dovrebbe inevitabilmente dichiarare<br />
la litispendenza o, quanto meno, la continenza<br />
dei giudizi, e che potrebbe generare - se questo<br />
non viene fatto - una serie di complicazioni<br />
di carattere procedurale) relativo anch’esso al<br />
merito sostanziale della pretesa dell’ente previdenziale.<br />
Le decadenze che si siano verificate in precedenza<br />
rendono inammissibile, o comunque infondata,<br />
una impugnazione successiva proposta per<br />
ragioni di merito, e perciò anche una opposizione<br />
al ruolo per ragioni di merito che avrebbero<br />
potuto, e dovuto, essere proposte prima, ma,<br />
allo stesso modo, le decadenze processuali che<br />
si possano verificare in un momento successivo<br />
non possono incidere sul contenzioso di merito<br />
già in atto che sia già stato ritualmente proposto,<br />
né incidere sugli effetti delle pronunzie emanate<br />
nel corso di esso.<br />
Non rileva perciò che il contribuente previdenziale<br />
non abbia proposto un nuovo contenzioso<br />
con una opposizione di merito contro l’iscrizione<br />
a ruolo.<br />
Cass. Sez. Lav., 1 luglio 2<strong>00</strong>8, n. 17978<br />
Giudizio di opposizione – Impedimento alla definitività<br />
del titolo – Condizioni<br />
L’efficacia dell’opposizione quale atto idoneo<br />
ad impedire la definitività del titolo e l’incontestabilità<br />
della pretesa contributiva viene<br />
meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione,<br />
ma anche qualora, per sopravvenute<br />
situazioni processuali, risulti definitivamente<br />
precluso il risultato a cui l’opposizione è finalizzata,<br />
ossia l’emanazione nell’ambito del giudizio<br />
promosso, di una pronuncia sulla fondatezza<br />
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