00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
ve, gli interessi di mora vanno conteggiati come<br />
segue:<br />
va determinato il numero dei giorni che intercorrono<br />
tra la data della notifica e la data del<br />
pagamento;<br />
tale numero va moltiplicato per il tasso stabilito<br />
per gli interessi di mora in ragione d’anno, per<br />
l’importo del solo contributo e va diviso per<br />
365<strong>00</strong>;<br />
l’importo così calcolato va sommato agli importi<br />
che sono stati indicati nella cartella e,<br />
quindi, va effettuato il pagamento.<br />
Per effettuare il calcolo delle somme aggiuntive<br />
va fatto riferimento all’apposito provvedimento<br />
della Banca d’Italia con il quale è determinato il<br />
Tasso ufficiale di Riferimento (T.U.R.).<br />
Invece, per conoscere il tasso vigente per il calcolo<br />
degli interessi di mora va fatto riferimento<br />
all’apposito D.M.<br />
3.5 I compensi per l’agente della riscossione<br />
La normativa di riferimento è rappresentata dall’art.<br />
17, comma 3, del D.Lgs. 13/4/1999, n. 112,<br />
dal D.M. 17/11/2<strong>00</strong>6 e dal D.M. 4/8/2<strong>00</strong>0, nonché<br />
dal decreto 22/12/2<strong>00</strong>0 dall’Assessorato Bilancio<br />
e Finanze e della regione Sicilia.<br />
A carico del contribuente è previsto un aggio nella<br />
misura del 4,65% da conteggiarsi sulla cartella<br />
pagata entro il 60° giorno successivo alla data di<br />
notifica. Inoltre, nel caso di ritardato pagamento<br />
nella misura del 4,65% alla quale va aggiunta la<br />
percentuale a carico dell’ente impositore.<br />
Approfondimenti<br />
In base all’attuale normativa, la percentuale dei<br />
compensi a carico dell’INPS è diversificata in<br />
relazione alle diverse tipologie di ruoli emessi.<br />
Nel “Dettaglio degli addebiti”, all’interno del<br />
riquadro creato per ogni singola partita, accanto<br />
all’importo dovuto per contributi e/o sanzioni, è<br />
già calcolato il compenso che deve essere pagato<br />
all’agente della riscossione.<br />
Nel riquadro sottostante, invece, è riportata la<br />
stessa partita con lo stesso importo del debito ma<br />
non con a fianco il calcolo dell’aggio che deve essere<br />
corrisposto nell’ipotesi di pagamento tardivo,<br />
cioè oltre il 60° giorno dalla notifica.<br />
3.6 I compensi spettanti all’agente della riscossione<br />
A) Ruoli rateizzati:<br />
nel caso di pagamento tempestivo, l’aggio a<br />
carico del debitore si applica nella misura del<br />
4,65% mentre la percentuale residua è a carico<br />
dell’INPS;<br />
nel caso di pagamento tardivo delle rate, l’aggio<br />
è totalmente a carico del debitore nella misura<br />
del 7,15%.<br />
B) Ruoli coattivi:<br />
nel caso di pagamento tempestivo, l’aggio è a<br />
carico del debitore nella misura del 4,65% mentre<br />
la percentuale residua è a carico dell’INPS;<br />
nel caso di pagamento tardivo, l’aggio previsto<br />
in ragione del 4,65% va integrato con la percentuale<br />
a carico dell’INPS, che varia da provincia<br />
a provincia di cui al D.M. 4/8/2<strong>00</strong>0 (e al decreto<br />
22/12/2<strong>00</strong>0 della Regione Sicilia).<br />
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