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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

ve, gli interessi di mora vanno conteggiati come<br />

segue:<br />

va determinato il numero dei giorni che intercorrono<br />

tra la data della notifica e la data del<br />

pagamento;<br />

tale numero va moltiplicato per il tasso stabilito<br />

per gli interessi di mora in ragione d’anno, per<br />

l’importo del solo contributo e va diviso per<br />

365<strong>00</strong>;<br />

l’importo così calcolato va sommato agli importi<br />

che sono stati indicati nella cartella e,<br />

quindi, va effettuato il pagamento.<br />

Per effettuare il calcolo delle somme aggiuntive<br />

va fatto riferimento all’apposito provvedimento<br />

della Banca d’Italia con il quale è determinato il<br />

Tasso ufficiale di Riferimento (T.U.R.).<br />

Invece, per conoscere il tasso vigente per il calcolo<br />

degli interessi di mora va fatto riferimento<br />

all’apposito D.M.<br />

3.5 I compensi per l’agente della riscossione<br />

La normativa di riferimento è rappresentata dall’art.<br />

17, comma 3, del D.Lgs. 13/4/1999, n. 112,<br />

dal D.M. 17/11/2<strong>00</strong>6 e dal D.M. 4/8/2<strong>00</strong>0, nonché<br />

dal decreto 22/12/2<strong>00</strong>0 dall’Assessorato Bilancio<br />

e Finanze e della regione Sicilia.<br />

A carico del contribuente è previsto un aggio nella<br />

misura del 4,65% da conteggiarsi sulla cartella<br />

pagata entro il 60° giorno successivo alla data di<br />

notifica. Inoltre, nel caso di ritardato pagamento<br />

nella misura del 4,65% alla quale va aggiunta la<br />

percentuale a carico dell’ente impositore.<br />

Approfondimenti<br />

In base all’attuale normativa, la percentuale dei<br />

compensi a carico dell’INPS è diversificata in<br />

relazione alle diverse tipologie di ruoli emessi.<br />

Nel “Dettaglio degli addebiti”, all’interno del<br />

riquadro creato per ogni singola partita, accanto<br />

all’importo dovuto per contributi e/o sanzioni, è<br />

già calcolato il compenso che deve essere pagato<br />

all’agente della riscossione.<br />

Nel riquadro sottostante, invece, è riportata la<br />

stessa partita con lo stesso importo del debito ma<br />

non con a fianco il calcolo dell’aggio che deve essere<br />

corrisposto nell’ipotesi di pagamento tardivo,<br />

cioè oltre il 60° giorno dalla notifica.<br />

3.6 I compensi spettanti all’agente della riscossione<br />

A) Ruoli rateizzati:<br />

nel caso di pagamento tempestivo, l’aggio a<br />

carico del debitore si applica nella misura del<br />

4,65% mentre la percentuale residua è a carico<br />

dell’INPS;<br />

nel caso di pagamento tardivo delle rate, l’aggio<br />

è totalmente a carico del debitore nella misura<br />

del 7,15%.<br />

B) Ruoli coattivi:<br />

nel caso di pagamento tempestivo, l’aggio è a<br />

carico del debitore nella misura del 4,65% mentre<br />

la percentuale residua è a carico dell’INPS;<br />

nel caso di pagamento tardivo, l’aggio previsto<br />

in ragione del 4,65% va integrato con la percentuale<br />

a carico dell’INPS, che varia da provincia<br />

a provincia di cui al D.M. 4/8/2<strong>00</strong>0 (e al decreto<br />

22/12/2<strong>00</strong>0 della Regione Sicilia).<br />

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