00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
notazione atipica può inerire al modo, al metodo<br />
ed alla forma dell’assunzione o dell’acquisizione di<br />
una prova, i quali si distinguono ontologicamente<br />
dai “procedimenti tipici”, regolati dall’ordinamento<br />
positivo, ovvero vi si conformano soltanto apparentemente,<br />
non riproducendone gli essenziali<br />
requisiti di legittimità. Tuttavia - con riguardo a<br />
quest’ultimo aspetto - il caso di specie si colloca<br />
in una dimensione parzialmente diversa. La prova<br />
atipica si identifica con una prova che non trova<br />
riscontro nella previsione normativa, mentre la<br />
prova tipica viziata non si trasforma in atipica,<br />
ma rimane comunque una prova tipizzata non<br />
formatasi in modo valido 13 . I tabulati telefonici di<br />
cui si discute, seppur in ipotesi (non riscontrata<br />
in istruttoria) illegalmente acquisiti, configurano<br />
prove tipiche in ipotesi viziate perché formatesi<br />
in modo illegittimo, in una fase pre-processuale,<br />
del tutto estranea al giudizio.<br />
Il ragionamento del giudice torinese ripercorre,<br />
in modo puntuale, il dibattito sulla categoria<br />
dell’inutilizzabilità delle prove nel processo penale<br />
(che discende dalla violazione di uno specifico<br />
divieto stabilito dalla legge processuale), sulla<br />
scorta della giurisprudenza statunitense che è<br />
giunta ad espungere dal processo penale “per<br />
ragioni di contagio genetico” prove teoricamente<br />
disponibili ed utili. L’impostazione è condivisibile,<br />
giungendo ad essere pacifica in giurisprudenza<br />
(non constano orientamenti contrari), laddove<br />
si riconosce l’esistenza di una regola (comune, tra<br />
l’altro, agli ordinamenti di common e civil law) secondo<br />
la quale ogni prova utile per l’accertamento<br />
giudiziale deve ritenersi ammissibile 14 . Altresì, in<br />
un’ottica diametralmente opposta, è corretto far<br />
discendere dalla valutazione negativa circa tale<br />
utilità, rispetto all’accertamento richiesto, l’inammissibilità<br />
della prova stessa. Tale concezione<br />
mette in luce, secondo una corretta gerarchia di<br />
“valori”, la strumentalità delle acquisizioni pro-<br />
Approfondimenti<br />
batorie rispetto all’accertamento della c.d. “verità<br />
materiale”, a cui tende il giudizio - in particolare,<br />
in ambito giuslavoristico - caratterizzato da una<br />
pregnante accelerazione dell’iter cognitivo attraverso<br />
una serie di caratteristiche che investono<br />
l’intero svolgimento del processo. Un ulteriore e<br />
convincente argomento risiede nell’ammissibilità<br />
nel nostro ordinamento processuale delle prove<br />
atipiche (esplicita per il processo penale ex art.<br />
189 c.p.p. ed implicita, in dipendenza dell’assenza<br />
di una norma inderogabile che configuri come<br />
numerus clausus l’ambito delle prove espressamente<br />
disciplinate, per il processo civile). Non<br />
si comprenderebbe un diverso “trattamento” da<br />
riservarsi alla questione dell’ammissibilità delle<br />
prove precostituite illecite. Ed ancora, è opportuno<br />
precisare, secondo una chiave di lettura “sistemica”,<br />
che nell’ordinamento processuale civile (a<br />
differenza di quello penale) non esistono divieti<br />
probatori che consentano al giudice di espellere<br />
dal giudizio le prove precostituite illecite. Anzi,<br />
quando il legislatore abbia voluto introdurre specifiche<br />
regole di inutilizzabilità probatoria, lo ha<br />
esplicitamente enunciato (ad es. nel caso degli<br />
artt. 222 e 216 c.p.c.), in un ordinamento quale<br />
il nostro in cui vige il principio di “libertà della<br />
prova”. Il dato non può considerarsi irrilevante,<br />
bensì, al contrario, deve qualificarsi come una<br />
precisa opzione legislativa finalizzata a massimizzare<br />
il risultato dell’accertamento giudiziario,<br />
onde evitare che il processo s’allontani dal suo<br />
ontologico obiettivo.<br />
Il rango costituzionale dei valori in gioco, il diritto<br />
alla riservatezza da un lato ed il diritto alla tutela<br />
giurisdizionale (ed alla difesa) dall’altro, non può<br />
essere che una conferma della necessità di un<br />
intervento normativo, che introduca un preciso<br />
criterio di prevalenza. In assenza, ogni iniziativa<br />
giudiziaria sarebbe ultronea rispetto al potere ad<br />
essa conferito.<br />
16