14.07.2013 Views

00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

notazione atipica può inerire al modo, al metodo<br />

ed alla forma dell’assunzione o dell’acquisizione di<br />

una prova, i quali si distinguono ontologicamente<br />

dai “procedimenti tipici”, regolati dall’ordinamento<br />

positivo, ovvero vi si conformano soltanto apparentemente,<br />

non riproducendone gli essenziali<br />

requisiti di legittimità. Tuttavia - con riguardo a<br />

quest’ultimo aspetto - il caso di specie si colloca<br />

in una dimensione parzialmente diversa. La prova<br />

atipica si identifica con una prova che non trova<br />

riscontro nella previsione normativa, mentre la<br />

prova tipica viziata non si trasforma in atipica,<br />

ma rimane comunque una prova tipizzata non<br />

formatasi in modo valido 13 . I tabulati telefonici di<br />

cui si discute, seppur in ipotesi (non riscontrata<br />

in istruttoria) illegalmente acquisiti, configurano<br />

prove tipiche in ipotesi viziate perché formatesi<br />

in modo illegittimo, in una fase pre-processuale,<br />

del tutto estranea al giudizio.<br />

Il ragionamento del giudice torinese ripercorre,<br />

in modo puntuale, il dibattito sulla categoria<br />

dell’inutilizzabilità delle prove nel processo penale<br />

(che discende dalla violazione di uno specifico<br />

divieto stabilito dalla legge processuale), sulla<br />

scorta della giurisprudenza statunitense che è<br />

giunta ad espungere dal processo penale “per<br />

ragioni di contagio genetico” prove teoricamente<br />

disponibili ed utili. L’impostazione è condivisibile,<br />

giungendo ad essere pacifica in giurisprudenza<br />

(non constano orientamenti contrari), laddove<br />

si riconosce l’esistenza di una regola (comune, tra<br />

l’altro, agli ordinamenti di common e civil law) secondo<br />

la quale ogni prova utile per l’accertamento<br />

giudiziale deve ritenersi ammissibile 14 . Altresì, in<br />

un’ottica diametralmente opposta, è corretto far<br />

discendere dalla valutazione negativa circa tale<br />

utilità, rispetto all’accertamento richiesto, l’inammissibilità<br />

della prova stessa. Tale concezione<br />

mette in luce, secondo una corretta gerarchia di<br />

“valori”, la strumentalità delle acquisizioni pro-<br />

Approfondimenti<br />

batorie rispetto all’accertamento della c.d. “verità<br />

materiale”, a cui tende il giudizio - in particolare,<br />

in ambito giuslavoristico - caratterizzato da una<br />

pregnante accelerazione dell’iter cognitivo attraverso<br />

una serie di caratteristiche che investono<br />

l’intero svolgimento del processo. Un ulteriore e<br />

convincente argomento risiede nell’ammissibilità<br />

nel nostro ordinamento processuale delle prove<br />

atipiche (esplicita per il processo penale ex art.<br />

189 c.p.p. ed implicita, in dipendenza dell’assenza<br />

di una norma inderogabile che configuri come<br />

numerus clausus l’ambito delle prove espressamente<br />

disciplinate, per il processo civile). Non<br />

si comprenderebbe un diverso “trattamento” da<br />

riservarsi alla questione dell’ammissibilità delle<br />

prove precostituite illecite. Ed ancora, è opportuno<br />

precisare, secondo una chiave di lettura “sistemica”,<br />

che nell’ordinamento processuale civile (a<br />

differenza di quello penale) non esistono divieti<br />

probatori che consentano al giudice di espellere<br />

dal giudizio le prove precostituite illecite. Anzi,<br />

quando il legislatore abbia voluto introdurre specifiche<br />

regole di inutilizzabilità probatoria, lo ha<br />

esplicitamente enunciato (ad es. nel caso degli<br />

artt. 222 e 216 c.p.c.), in un ordinamento quale<br />

il nostro in cui vige il principio di “libertà della<br />

prova”. Il dato non può considerarsi irrilevante,<br />

bensì, al contrario, deve qualificarsi come una<br />

precisa opzione legislativa finalizzata a massimizzare<br />

il risultato dell’accertamento giudiziario,<br />

onde evitare che il processo s’allontani dal suo<br />

ontologico obiettivo.<br />

Il rango costituzionale dei valori in gioco, il diritto<br />

alla riservatezza da un lato ed il diritto alla tutela<br />

giurisdizionale (ed alla difesa) dall’altro, non può<br />

essere che una conferma della necessità di un<br />

intervento normativo, che introduca un preciso<br />

criterio di prevalenza. In assenza, ogni iniziativa<br />

giudiziaria sarebbe ultronea rispetto al potere ad<br />

essa conferito.<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!