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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

Approfondimenti<br />

- dall’obbligo di segnalare gli utilizzi privati del telefonino aziendale che non consentono di digitare il prefisso<br />

46, come nel caso degli Sms, per il relativo addebito al dipendente, e anche tale obbligo era certamente noto al<br />

ricorrente, essendosi questi dichiarato ex post disponibile a risarcire la convenuta sul punto,<br />

- dall’esistenza di precedente licenziamento di dipendente della convenuta per abuso del telefonino aziendale,<br />

risalente agli anni 2<strong>00</strong>3-2<strong>00</strong>4.<br />

Quanto poi al profilo sub 2), il Tribunale ne rinvia l’esame e la trattazione al seguito, facendo esso parte della<br />

complessiva valutazione del caso qui in discussione.<br />

6. Passiamo ora ad esaminare la questione sub e), concernete l’eccezione prospettata dal ricorrente di inutilizzabilità<br />

in giudizio delle prove invocate o prodotte dal datore, fondata:<br />

A. quanto alle telefonate e agli Sms, sull’illegittima acquisizione dei tabulati telefonici, per violazione degli artt.<br />

123 e 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2<strong>00</strong>3, n. 196),<br />

B. quanto ai files contenuti nella cartella personale del pc portatile in dotazione al lavoratore, sul provvedimento<br />

18.05.2<strong>00</strong>6 del Garante per la protezione dei dati personali, pronunciato nei confronti di Fiat Auto Financial<br />

Services Spa su ricorso del sig. E. ex art. 146 del Codice della privacy.<br />

L’assunto sub A. è stato già esaminato nel paragrafo 2., sub γ), e all’esito della relativa trattazione ritenuto destituito<br />

di fondamento; onde appare superfluo in questa sede aggiungere altro, salvo quanto si dirà nel seguito a proposito<br />

della categoria legale dell’inutilizzabilità, invocata a proprio beneficio dal ricorrente, e sulla sua portata nell’ambito<br />

dell’ordinamento giuridico italiano.<br />

E veniamo all’assunto sub B., che si fonda sul provvedimento del Garante della privacy in atti, il quale accerta la<br />

violazione, da parte della società qui resistente:<br />

- dell’art. 13 del Codice della privacy, per non essere il lavoratore stato previamente informato del trattamento dei<br />

suoi dati personali, al momento della visione del contenuto dei files, pur avvenuto alla sua presenza;<br />

- dell’art. 11 del Codice della privacy, per essere il trattamento avvenuto eccedendo le finalità di controllo perseguite,<br />

non essendo necessario rendere visibili gli specifici contenuti di tali files ed essendo viceversa bastevole<br />

l’accertamento delle dimensioni informatiche della cartella personale e delle tipologie dei files ivi contenute;<br />

onde così conclude e dispone: “… considerato l’art. 11, comma 2, del Codice secondo cui i dati trattati in violazione<br />

della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati, l’Autorità<br />

dispone, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, il divieto per<br />

la società resistente di trattare ulteriormente, in qualsiasi forma, le informazioni raccolte nei modi contestati con<br />

il ricorso”.<br />

In merito a tale provvedimento ed alla sua incidenza nell’ambito del presente giudizio il Tribunale osserva quanto<br />

segue. Il ricorrente, al pari di tutti i dipendenti della convenuta aventi in dotazione un computer aziendale, era<br />

pacificamente tenuto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella normativa aziendale e cioè nelle Linee<br />

guida per l’utilizzo delle postazioni di lavoro, prodotte del resto d entrambe le parti in causa, nelle quali si legge<br />

che: “…la postazione di lavoro (di seguito “PdL”) è oggi dotata di strumenti, come il personal computer (fisso,<br />

portatile o palmare), che sono utilizzati a supporto della normale attività lavorativa… Tali strumenti, ma anche<br />

le informazioni contenute nei sistemi ed i servizi utilizzati, sono un bene aziendale … Le norme di seguito<br />

specificate sono […]:<br />

- la PdL e i programmi installati sono beni aziendali affidati ai dipendenti come strumenti di lavoro;<br />

- la PdL deve essere sempre utilizzata solo per fini professionali (in relazione alle mansioni assegnate); devono<br />

essere evitati sia l’uso per scopi personali che per finalità illecite o non consentite dall’azienda (quali ad esempio<br />

memorizzazione di dati personali, esecuzione di programmi di intrattenimento, giochi o multimedialità) …<br />

L’impegno dei modem è consentito solamente su pc portatili secondo le regole… sopra indicate …”<br />

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