00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
allegata al D.D. 21/11/2<strong>00</strong>0, anche delle spese<br />
di cancellazione dell’ipoteca iscritta anteriormente<br />
alla concessione della rateazione;<br />
i diritti di notifica della cartella di pagamento.<br />
3.4 Le modalità di calcolo<br />
A) La L. 23/12/1996, n. 662<br />
Le ulteriori somme aggiuntive per ritardato pagamento,<br />
che sostituiscono gli interessi di mora,<br />
vanno conteggiate come segue:<br />
va determinato il numero dei giorni che intercorre<br />
tra la data della notifica e la data del<br />
pagamento;<br />
tale numero va moltiplicato per il tasso vigente<br />
e per l’importo di ciascun contributo da versare<br />
e il risultato va diviso per 365<strong>00</strong>;<br />
va verificato che tale importo sia inferiore o<br />
uguale a quello indicato come “ulteriore somma<br />
aggiuntiva”, esposto nella sezione “Dettaglio<br />
degli addebiti” della cartella di pagamento,<br />
per ogni contributo interessato e va effettuato<br />
il versamento.<br />
B) L’art. 116, comma 8, lettera a), L. 23/12/2<strong>00</strong>0, n. 388<br />
Se è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”,<br />
gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o<br />
interessi di mora) per ritardato pagamento, relativamente<br />
ad ogni contributo interessato, vanno<br />
conteggiati come segue:<br />
va determinato il numero dei giorni che intercorrono<br />
tra la data della notifica e la data del<br />
pagamento;<br />
tale numero va moltiplicato per il tasso vigente<br />
e per l’importo di ciascun contributo da versare<br />
e il risultato va diviso per 365<strong>00</strong>;<br />
va verificato che tale importo sia inferiore o<br />
uguale a quello indicato come “ulteriore somma<br />
aggiuntiva”, esposto nella sezione “Dettaglio<br />
degli addebiti” della cartella di pagamento,<br />
per ogni contributo interessato e va effettuato<br />
il versamento.<br />
Mediante tale conteggio, dopo che è stato raggiunto<br />
l’importo indicato come “ulteriore somma<br />
aggiuntiva”, è necessario effettuare un ulteriore<br />
calcolo, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo<br />
Approfondimenti<br />
nel pagamento, applicando il tasso stabilito per<br />
gli interessi di mora soltanto sull’importo dovuto<br />
titolo di contributi e, quindi, va effettuato il<br />
versamento.<br />
Qualora non sia presente l’importo “ulteriore<br />
somma aggiuntiva”, in quanto il tetto massimo è<br />
stato già raggiunto, va effettuato il conteggio degli<br />
interessi di mora secondo le modalità indicate<br />
alla successiva lettera D). La stessa procedura di<br />
computo va seguita qualora sia presente la sola<br />
voce “interessi di mora”.<br />
C) L’art. 116, comma 8, lettera b), della L.<br />
23/12/2<strong>00</strong>0, n. 388<br />
Se è indicato l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”,<br />
gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o<br />
interessi di mora) per ritardato pagamento, relativamente<br />
ad ogni contributo interessato, vanno<br />
conteggiati come segue:<br />
va determinato il numero dei giorni che intercorrono<br />
tra la data della notifica e la data del<br />
pagamento;<br />
tale numero va moltiplicato per il tasso vigente<br />
e per l’importo di ciascun contributo da versare<br />
e il risultato va diviso per 365<strong>00</strong>;<br />
va verificato che tale importo sia inferiore o<br />
uguale a quello indicato come “ulteriore somma<br />
aggiuntiva”, esposto nella sezione “Dettaglio<br />
degli addebiti” della cartella di pagamento,<br />
per ogni contributo interessato e va effettuato<br />
il versamento.<br />
Mediante tale conteggio, dopo che è stato raggiunto<br />
l’importo indicato come “ulteriore somma aggiuntiva”,<br />
è necessario effettuare un ulteriore calcolo, in ragione<br />
degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento,<br />
applicando il tasso stabilito per gli interessi di mora<br />
soltanto sull’importo dovuto a titolo di contributi.<br />
Qualora non sia presente l’importo “ulteriore<br />
somma aggiuntiva”, in quanto il tetto massimo è<br />
stato già raggiunto, va effettuato il conteggio degli<br />
interessi di mora secondo le modalità indicate<br />
alla successiva lettera D). La stessa procedura di<br />
computo va seguita qualora sia presente la sola<br />
voce “interessi di mora”.<br />
D) L’art. 116, comma 9, L. 23/12/2<strong>00</strong>0, n. 388<br />
Qualora per ogni contributo sia già stato raggiunto<br />
il tetto massimo previsto per le somme aggiunti-<br />
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