14.07.2013 Views

00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

allegata al D.D. 21/11/2<strong>00</strong>0, anche delle spese<br />

di cancellazione dell’ipoteca iscritta anteriormente<br />

alla concessione della rateazione;<br />

i diritti di notifica della cartella di pagamento.<br />

3.4 Le modalità di calcolo<br />

A) La L. 23/12/1996, n. 662<br />

Le ulteriori somme aggiuntive per ritardato pagamento,<br />

che sostituiscono gli interessi di mora,<br />

vanno conteggiate come segue:<br />

va determinato il numero dei giorni che intercorre<br />

tra la data della notifica e la data del<br />

pagamento;<br />

tale numero va moltiplicato per il tasso vigente<br />

e per l’importo di ciascun contributo da versare<br />

e il risultato va diviso per 365<strong>00</strong>;<br />

va verificato che tale importo sia inferiore o<br />

uguale a quello indicato come “ulteriore somma<br />

aggiuntiva”, esposto nella sezione “Dettaglio<br />

degli addebiti” della cartella di pagamento,<br />

per ogni contributo interessato e va effettuato<br />

il versamento.<br />

B) L’art. 116, comma 8, lettera a), L. 23/12/2<strong>00</strong>0, n. 388<br />

Se è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”,<br />

gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o<br />

interessi di mora) per ritardato pagamento, relativamente<br />

ad ogni contributo interessato, vanno<br />

conteggiati come segue:<br />

va determinato il numero dei giorni che intercorrono<br />

tra la data della notifica e la data del<br />

pagamento;<br />

tale numero va moltiplicato per il tasso vigente<br />

e per l’importo di ciascun contributo da versare<br />

e il risultato va diviso per 365<strong>00</strong>;<br />

va verificato che tale importo sia inferiore o<br />

uguale a quello indicato come “ulteriore somma<br />

aggiuntiva”, esposto nella sezione “Dettaglio<br />

degli addebiti” della cartella di pagamento,<br />

per ogni contributo interessato e va effettuato<br />

il versamento.<br />

Mediante tale conteggio, dopo che è stato raggiunto<br />

l’importo indicato come “ulteriore somma<br />

aggiuntiva”, è necessario effettuare un ulteriore<br />

calcolo, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo<br />

Approfondimenti<br />

nel pagamento, applicando il tasso stabilito per<br />

gli interessi di mora soltanto sull’importo dovuto<br />

titolo di contributi e, quindi, va effettuato il<br />

versamento.<br />

Qualora non sia presente l’importo “ulteriore<br />

somma aggiuntiva”, in quanto il tetto massimo è<br />

stato già raggiunto, va effettuato il conteggio degli<br />

interessi di mora secondo le modalità indicate<br />

alla successiva lettera D). La stessa procedura di<br />

computo va seguita qualora sia presente la sola<br />

voce “interessi di mora”.<br />

C) L’art. 116, comma 8, lettera b), della L.<br />

23/12/2<strong>00</strong>0, n. 388<br />

Se è indicato l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”,<br />

gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o<br />

interessi di mora) per ritardato pagamento, relativamente<br />

ad ogni contributo interessato, vanno<br />

conteggiati come segue:<br />

va determinato il numero dei giorni che intercorrono<br />

tra la data della notifica e la data del<br />

pagamento;<br />

tale numero va moltiplicato per il tasso vigente<br />

e per l’importo di ciascun contributo da versare<br />

e il risultato va diviso per 365<strong>00</strong>;<br />

va verificato che tale importo sia inferiore o<br />

uguale a quello indicato come “ulteriore somma<br />

aggiuntiva”, esposto nella sezione “Dettaglio<br />

degli addebiti” della cartella di pagamento,<br />

per ogni contributo interessato e va effettuato<br />

il versamento.<br />

Mediante tale conteggio, dopo che è stato raggiunto<br />

l’importo indicato come “ulteriore somma aggiuntiva”,<br />

è necessario effettuare un ulteriore calcolo, in ragione<br />

degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento,<br />

applicando il tasso stabilito per gli interessi di mora<br />

soltanto sull’importo dovuto a titolo di contributi.<br />

Qualora non sia presente l’importo “ulteriore<br />

somma aggiuntiva”, in quanto il tetto massimo è<br />

stato già raggiunto, va effettuato il conteggio degli<br />

interessi di mora secondo le modalità indicate<br />

alla successiva lettera D). La stessa procedura di<br />

computo va seguita qualora sia presente la sola<br />

voce “interessi di mora”.<br />

D) L’art. 116, comma 9, L. 23/12/2<strong>00</strong>0, n. 388<br />

Qualora per ogni contributo sia già stato raggiunto<br />

il tetto massimo previsto per le somme aggiunti-<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!