00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
comportamento complessivo delle stesse, anche<br />
posteriore alla conclusione del contratto, con<br />
la conseguenza che in caso di contrasto tra dati<br />
formali e dati fattuali relativi alle modalità della<br />
prestazione occorre dare prevalenza ai secondi.<br />
In presenza di una espressa volontà negoziale delle<br />
parti, della cui spontaneità e non dissimulazione<br />
non vi è ragione di dubitare, è possibile affermare<br />
la sussistenza di un diverso schema negoziale soltanto<br />
sulla base di un inequivoco comportamento<br />
delle parti che dimostri la successiva formazione<br />
di una diversa volontà negoziale.<br />
Spetta dunque al giudice di merito accertare in<br />
maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel<br />
documento contrattuale si sia poi tradotto nella<br />
realtà fattuale attraverso un coerente comportamento<br />
delle parti, ovvero se quest’ultimo possa<br />
ragionevolmente indurre a ravvisare la formazione<br />
di una diversa volontà negoziale.<br />
Cass. Sez. Lav., 1 agosto 2<strong>00</strong>8, n. 21031<br />
E autonomo – Criteri distintivi<br />
Ogni attività umana economicamente rilevante<br />
può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato<br />
sia di rapporto di lavoro autonomo,<br />
a seconda delle modalità del suo svolgimento;<br />
l’elemento tipico che contraddistingue il primo<br />
dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla<br />
subordinazione, intesa quale disponibilità del<br />
prestatore nei confronti del datore di lavoro<br />
con assoggettamento alle direttive da questo<br />
impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività<br />
lavorativa, mentre altri elementi, come<br />
l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio<br />
economico, la forma di retribuzione e la stessa<br />
collaborazione, possono avere, invece, valore<br />
indicativo, ma mai determinante; l’esistenza del<br />
suddetto vincolo va concretamente apprezzata<br />
dal giudice di merito con riguardo alla specificità<br />
dell’incarico conferito al lavoratore e al<br />
modo della sua attuazione, fermo restando che,<br />
in sede di legittimità, è censurabile soltanto la<br />
determinazione dei criteri generali ed astratti da<br />
applicare al caso concreto, mentre costituisce<br />
accertamento di fatto, come tale incensurabile<br />
in tale sede se sorretto da motivazione adeguata<br />
e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione<br />
Ultime dalla Cassazione<br />
delle risultanze processuali che hanno indotto<br />
il giudice di merito ad includere il rapporto<br />
controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.<br />
(Nella fattispecie, la Corte territoriale<br />
aveva puntualmente osservato i criteri dettati<br />
per l’individuazione della natura del rapporto,<br />
riscontrando la sussistenza del vincolo della<br />
subordinazione sulla base delle descritte modalità<br />
dell’attività lavorativa, contraddistinta<br />
dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori<br />
delle proprie energie lavorative, dall’obbligo di<br />
sottostare alle disposizioni impartite loro dal<br />
superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento<br />
nell’organizzazione aziendale. Aveva<br />
altresì congruamente motivato in ordine alla inidoneità<br />
del carattere saltuario delle prestazioni<br />
a consentire di per sé la loro qualificazione nel<br />
senso dell’autonomia e, del pari congruamente,<br />
in ordine all’inidoneità dell’effettuazione della<br />
ritenuta d’acconto sui compensi a far ritenere che<br />
la volontà delle parti si fosse formata nel senso<br />
della autonomia del rapporto).<br />
Cass. Sez. Lav., 7 agosto 2<strong>00</strong>8, n. 21380<br />
E autonomo – Criteri distintivi<br />
Per escludere la subordinazione del rapporto di<br />
lavoro prestato con continuità e coordinamento<br />
con altro soggetto, è necessario che il giudice<br />
di merito accerti il rischio economico a carico<br />
del lavoratore e così ad esempio che resti a suo<br />
carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a<br />
lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga<br />
da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza<br />
dell’obbligo di giustificare assenze, quale indice<br />
della mancanza di subordinazione, è necessario<br />
l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze<br />
disciplinari.<br />
Licenziamenti individuali<br />
Cass. Sez. Lav., 23 aprile 2<strong>00</strong>8, n. 10526<br />
Illegittimità – Indennità sostitutiva della reintegrazione<br />
– Opzione – Termine<br />
Il termine per l’esercizio della facoltà di opzione<br />
in favore della indennità sostitutiva della reintegrazione<br />
nel posto di lavoro decorre alternati-<br />
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