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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

comportamento complessivo delle stesse, anche<br />

posteriore alla conclusione del contratto, con<br />

la conseguenza che in caso di contrasto tra dati<br />

formali e dati fattuali relativi alle modalità della<br />

prestazione occorre dare prevalenza ai secondi.<br />

In presenza di una espressa volontà negoziale delle<br />

parti, della cui spontaneità e non dissimulazione<br />

non vi è ragione di dubitare, è possibile affermare<br />

la sussistenza di un diverso schema negoziale soltanto<br />

sulla base di un inequivoco comportamento<br />

delle parti che dimostri la successiva formazione<br />

di una diversa volontà negoziale.<br />

Spetta dunque al giudice di merito accertare in<br />

maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel<br />

documento contrattuale si sia poi tradotto nella<br />

realtà fattuale attraverso un coerente comportamento<br />

delle parti, ovvero se quest’ultimo possa<br />

ragionevolmente indurre a ravvisare la formazione<br />

di una diversa volontà negoziale.<br />

Cass. Sez. Lav., 1 agosto 2<strong>00</strong>8, n. 21031<br />

E autonomo – Criteri distintivi<br />

Ogni attività umana economicamente rilevante<br />

può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato<br />

sia di rapporto di lavoro autonomo,<br />

a seconda delle modalità del suo svolgimento;<br />

l’elemento tipico che contraddistingue il primo<br />

dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla<br />

subordinazione, intesa quale disponibilità del<br />

prestatore nei confronti del datore di lavoro<br />

con assoggettamento alle direttive da questo<br />

impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività<br />

lavorativa, mentre altri elementi, come<br />

l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio<br />

economico, la forma di retribuzione e la stessa<br />

collaborazione, possono avere, invece, valore<br />

indicativo, ma mai determinante; l’esistenza del<br />

suddetto vincolo va concretamente apprezzata<br />

dal giudice di merito con riguardo alla specificità<br />

dell’incarico conferito al lavoratore e al<br />

modo della sua attuazione, fermo restando che,<br />

in sede di legittimità, è censurabile soltanto la<br />

determinazione dei criteri generali ed astratti da<br />

applicare al caso concreto, mentre costituisce<br />

accertamento di fatto, come tale incensurabile<br />

in tale sede se sorretto da motivazione adeguata<br />

e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione<br />

Ultime dalla Cassazione<br />

delle risultanze processuali che hanno indotto<br />

il giudice di merito ad includere il rapporto<br />

controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.<br />

(Nella fattispecie, la Corte territoriale<br />

aveva puntualmente osservato i criteri dettati<br />

per l’individuazione della natura del rapporto,<br />

riscontrando la sussistenza del vincolo della<br />

subordinazione sulla base delle descritte modalità<br />

dell’attività lavorativa, contraddistinta<br />

dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori<br />

delle proprie energie lavorative, dall’obbligo di<br />

sottostare alle disposizioni impartite loro dal<br />

superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento<br />

nell’organizzazione aziendale. Aveva<br />

altresì congruamente motivato in ordine alla inidoneità<br />

del carattere saltuario delle prestazioni<br />

a consentire di per sé la loro qualificazione nel<br />

senso dell’autonomia e, del pari congruamente,<br />

in ordine all’inidoneità dell’effettuazione della<br />

ritenuta d’acconto sui compensi a far ritenere che<br />

la volontà delle parti si fosse formata nel senso<br />

della autonomia del rapporto).<br />

Cass. Sez. Lav., 7 agosto 2<strong>00</strong>8, n. 21380<br />

E autonomo – Criteri distintivi<br />

Per escludere la subordinazione del rapporto di<br />

lavoro prestato con continuità e coordinamento<br />

con altro soggetto, è necessario che il giudice<br />

di merito accerti il rischio economico a carico<br />

del lavoratore e così ad esempio che resti a suo<br />

carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a<br />

lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga<br />

da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza<br />

dell’obbligo di giustificare assenze, quale indice<br />

della mancanza di subordinazione, è necessario<br />

l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze<br />

disciplinari.<br />

Licenziamenti individuali<br />

Cass. Sez. Lav., 23 aprile 2<strong>00</strong>8, n. 10526<br />

Illegittimità – Indennità sostitutiva della reintegrazione<br />

– Opzione – Termine<br />

Il termine per l’esercizio della facoltà di opzione<br />

in favore della indennità sostitutiva della reintegrazione<br />

nel posto di lavoro decorre alternati-<br />

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