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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

Osservatorio Giurisprudenziale<br />

Osservatorio Giurisprudenziale<br />

La sentenza: App. Ancona, rel. Miconi, 15 maggio 2<strong>00</strong>7,<br />

n. 146<br />

La questione: l’esercizio dell’opzione relativa all’indennità<br />

sostitutiva della reintegrazione rende definitiva la<br />

cessazione del rapporto di lavoro?<br />

La soluzione: la Corte d’Appello risponde affermativamente.<br />

Tizio, dipendente presso un’Amministrazione,<br />

nel giugno 2<strong>00</strong>3 veniva licenziato<br />

con effetto immediato per avere iniziato<br />

nel luglio 2<strong>00</strong>1 l’attività di promotore finanziario<br />

nonostante la datrice di lavoro gli avesse negato<br />

l’autorizzazione a svolgere tale seconda attività.<br />

Tizio conveniva dunque in giudizio l’Amministrazione<br />

per sentir dichiarare illegittimo il licenziamento<br />

comminatogli senza preavviso ed ottenere<br />

la reintegrazione nel posto di lavoro.<br />

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarava<br />

illegittimo il licenziamento per violazione del<br />

principio dell’immediatezza, ordinava il ripristino<br />

del rapporto di lavoro, condannava l’Amministrazione<br />

al pagamento delle retribuzioni dalla data<br />

del licenziamento all’effettiva reintegrazione.<br />

A CURA DI ROMINA DALZINI<br />

Nel giudizio di secondo grado, Tizio proponeva<br />

appello incidentale denunciando l’illegittimità<br />

dell’ordine di riprendere servizio impartitogli<br />

dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza<br />

del Tribunale e dichiarava di aver optato<br />

“momentaneamente”, per evitare decadenze, per<br />

le quindici mensilità sostitutive a’ sensi dell’art.<br />

18, L. n. 3<strong>00</strong>/1970.<br />

La Corte territoriale rigettava l’appello proposto<br />

dall’Amministrazione, confermando l’illegittimità<br />

del licenziamento.<br />

Quanto all’appello incidentale, con motivazione<br />

peraltro alquanto succinta, la Corte dava atto<br />

della avvenuta e definitiva cessazione del rapporto<br />

di impiego a seguito della opzione per le quindici<br />

mensilità, non essendo ammissibile una “momentanea<br />

opzione” per l’indennità sostitutiva della<br />

reintegrazione, poiché l’esercizio della facoltà<br />

alternativa del creditore-lavoratore esaurisce definitivamente<br />

e fa venir meno la facoltà stessa.<br />

La sentenza in esame mostra di aderire all’orientamento<br />

minoritario secondo il quale la manifestazione<br />

di volontà del lavoratore di esercitare<br />

l’opzione estingue l’obbligo del datore di lavoro<br />

alla reintegrazione, con conseguente cessazione<br />

anche dell’obbligo di corrispondere l’indennità<br />

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