00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
Osservatorio Giurisprudenziale<br />
Osservatorio Giurisprudenziale<br />
La sentenza: App. Ancona, rel. Miconi, 15 maggio 2<strong>00</strong>7,<br />
n. 146<br />
La questione: l’esercizio dell’opzione relativa all’indennità<br />
sostitutiva della reintegrazione rende definitiva la<br />
cessazione del rapporto di lavoro?<br />
La soluzione: la Corte d’Appello risponde affermativamente.<br />
Tizio, dipendente presso un’Amministrazione,<br />
nel giugno 2<strong>00</strong>3 veniva licenziato<br />
con effetto immediato per avere iniziato<br />
nel luglio 2<strong>00</strong>1 l’attività di promotore finanziario<br />
nonostante la datrice di lavoro gli avesse negato<br />
l’autorizzazione a svolgere tale seconda attività.<br />
Tizio conveniva dunque in giudizio l’Amministrazione<br />
per sentir dichiarare illegittimo il licenziamento<br />
comminatogli senza preavviso ed ottenere<br />
la reintegrazione nel posto di lavoro.<br />
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarava<br />
illegittimo il licenziamento per violazione del<br />
principio dell’immediatezza, ordinava il ripristino<br />
del rapporto di lavoro, condannava l’Amministrazione<br />
al pagamento delle retribuzioni dalla data<br />
del licenziamento all’effettiva reintegrazione.<br />
A CURA DI ROMINA DALZINI<br />
Nel giudizio di secondo grado, Tizio proponeva<br />
appello incidentale denunciando l’illegittimità<br />
dell’ordine di riprendere servizio impartitogli<br />
dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza<br />
del Tribunale e dichiarava di aver optato<br />
“momentaneamente”, per evitare decadenze, per<br />
le quindici mensilità sostitutive a’ sensi dell’art.<br />
18, L. n. 3<strong>00</strong>/1970.<br />
La Corte territoriale rigettava l’appello proposto<br />
dall’Amministrazione, confermando l’illegittimità<br />
del licenziamento.<br />
Quanto all’appello incidentale, con motivazione<br />
peraltro alquanto succinta, la Corte dava atto<br />
della avvenuta e definitiva cessazione del rapporto<br />
di impiego a seguito della opzione per le quindici<br />
mensilità, non essendo ammissibile una “momentanea<br />
opzione” per l’indennità sostitutiva della<br />
reintegrazione, poiché l’esercizio della facoltà<br />
alternativa del creditore-lavoratore esaurisce definitivamente<br />
e fa venir meno la facoltà stessa.<br />
La sentenza in esame mostra di aderire all’orientamento<br />
minoritario secondo il quale la manifestazione<br />
di volontà del lavoratore di esercitare<br />
l’opzione estingue l’obbligo del datore di lavoro<br />
alla reintegrazione, con conseguente cessazione<br />
anche dell’obbligo di corrispondere l’indennità<br />
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