00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
onde chiede di essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, con tutte le conseguenze di legge;<br />
Approfondimenti<br />
- che parte convenuta, nel domandare pronuncia assolutoria, contesta specificamente tutti gli assunti contenuti<br />
in ricorso;<br />
- che con ordinanza 16.04.2<strong>00</strong>7 il giudice acquisisce, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., i tabulati analitici TIM relativi all’utenza<br />
del telefonino aziendale assegnato al lavoratore e al periodo oggetto di causa (giugno-novembre 2<strong>00</strong>5);<br />
- che il ricorrente formula opposizione a tale acquisizione, attesa la genericità della contestazione d’addebito, l’intervenuta<br />
decadenza del datore dall’onere della prova ex art. 5 della legge n. 604/66, la contrarietà del provvedimento<br />
alla legge (art. 132 D.Lgs. n. 196/03; art. 15 direttiva UE 2<strong>00</strong>2/58; artt. 1 e 13 direttiva UE 2<strong>00</strong>6/24);<br />
- che il giudice ribadisce la propria precedente ordinanza, tenuto conto dell’art. 24, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 196/03,<br />
peraltro con riserva al definitivo di valutare le specifiche ragioni di opposizione prospettate dal ricorrente;<br />
- che all’udienza del 17.05.2<strong>00</strong>7 il ricorrente produce nota del Segretario generale del Garante della privacy del<br />
16.05.2<strong>00</strong>7, all’esito del reclamo 18.04.2<strong>00</strong>7 proposto dal ricorrente ex art. 142 del Codice della privacy nei<br />
confronti della convenuta, con richiesta di vietare l’illegittimo trattamento dei dati relativi al traffico telefonico<br />
comunicati dal gestore a questo ufficio;<br />
- che a tale udienza chiede altresì la cancellazione delle e-mail di trasmissione a questo ufficio dei citati tabulati<br />
telefonici da parte del gestore telefonico, per violazione degli artt. 132 e 123 del Codice della privacy, nonché la<br />
declaratoria di inutilizzabilità di tali dati a fini probatori, ai sensi dell’art. 160, ultimo comma, di tale Codice;<br />
- che il giudice, nel riconfermare la propria ordinanza 16.04.2<strong>00</strong>7, invita quindi entrambe le parti in causa a depositare<br />
breve nota, onde dar conto delle risultanze complessive emergenti dai tabulati telefonici acquisiti, con<br />
analisi puntuale e a campione di singole giornate, rappresentate dai giovedì di ciascuna settimana dal periodo<br />
oggetto del giudizio;<br />
- che parte convenuta deposita in cancelleria in data 14.06.2<strong>00</strong>7 la propria nota;<br />
- che il ricorrente non vi provvede e riconferma la propria eccezione di inutilizzabilità dei dati provenienti dal<br />
gestore telefonico, già formulata all’udienza del 17.05.2<strong>00</strong>7;<br />
- che il giudice acquisisce, infine ai sensi dell’art. 421 c.p.c., la registrazione (e relativa trascrizione) effettuata<br />
dal ricorrente con riferimento alla conversazione telefonica in viva voce avvenuta il 07.03.2<strong>00</strong>6 e menzionata in<br />
ricorso;<br />
ciò premesso in ordine all’oggetto della controversia e allo svolgimento del processo, il Tribunale osservava quanto<br />
segue all’esito dell’istruttoria esperita e della successiva discussione orale della causa<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
2. La prima questione che in ordine logico deve essere affrontata concerne la doglianza prospettata dal ricorrente<br />
in riferimento all’ordinanza 16.04.2<strong>00</strong>7, pronunciata dal giudice ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di acquisizione dei<br />
tabulati analitici TIM relativi all’utenza del telefonino aziendale assegnato al lavoratore e al periodo giugno-novembre<br />
2<strong>00</strong>5.<br />
Essa muove da un triplice ordine di considerazioni:<br />
α) genericità della contestazione d’addebito;<br />
β) intervenuta decadenza del datore all’onere della prova ex art. 5 della legge n. 604/66;<br />
γ) contrarietà del provvedimento alla legge e in particolare:<br />
- agli artt. 123 (Dati relativi al traffico) e 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) del decreto<br />
legislativo 30 giugno 2<strong>00</strong>3, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),<br />
- all’art. 15 della direttiva UE 2<strong>00</strong>2/58 (Direttiva relativa al trattamento dei dati personali),<br />
3