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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

Approfondimenti<br />

L’utilizzabilità delle prove acquisite<br />

a sostegno del licenziamento disciplinare<br />

L’ontologico conflitto tra esercizio del potere datoriale (e del giudice)<br />

e diritto alla riservatezza del lavoratore<br />

DANIELE IARUSSI<br />

Tribunale Torino, 28 settembre 2<strong>00</strong>7, n. 4885 - Est. Ciocchetti - E.C. c. Fiat Auto Financial Services spa<br />

Licenziamento disciplinare - Acquisizione ex art. 421 c.p.c. tabulati telefonici - Diritto alla riservatezza lavoratore - Decadenza e<br />

rinuncia - Art. 1175 c.c. - Disapplicazione provvedimento Garante privacy - Utilizzabilità in giudizio delle prove illecitamente acquisite<br />

- Controlli difensivi datoriali - Diritto alla riservatezza ed abuso del diritto di difesa<br />

La giurisdizione, per le finalità istituzionali che persegue e per la rilevanza costituzionale che le attribuisce la Carta<br />

Costituzionale, si colloca in un ambito tale da rendere ad essa inapplicabili i vincoli e limiti previsti da numerose<br />

e qualificanti disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2<strong>00</strong>3, n. 196),<br />

le quali non hanno né possono avere come destinatario il giudice, sotto pena di veder vanificato l’accertamento<br />

processuale e frustrate le esigenze di giustizia cui esso mira.<br />

(Omissis)<br />

Le prove offerte dal datore di lavoro, a sostegno dell’intimato licenziamento del lavoratore, consistenti nei tabulati<br />

telefonici analitici riferiti al telefonino aziendale sono utilizzabili in quanto si collocano nell’ambito di situazioni<br />

che prescindono dal consenso dell’interessato ovvero nell’ambito dei c.d. “controlli difensivi” datoriali, ammessi e<br />

ritenuti legittimi dalla giurisprudenza, o comunque per non essere la privacy del prestatore di ostacolo all’accertamento<br />

giudiziale, sulla scorta della disciplina processuale vigente, cui il Codice della privacy rinvia.<br />

1. Il Tribunale premesso:<br />

(Omissis)<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

- che il ricorrente - già dipendente di Fiat Sava spa dal settembre 2<strong>00</strong>1, con mansioni di responsabile di settore<br />

legale recupero crediti e inquadramento al 7° livello del CCNL industria metalmeccanica, licenziato per giusta causa<br />

con lettera del 08.03.2<strong>00</strong>6, in relazione alla contestazione d’addebito 28.02.2<strong>00</strong>6 - impugna il recesso datoriale in<br />

riferimento ai seguenti specifici profili:<br />

a) carattere ritorsivo e ingiurioso di esso,<br />

b) tardività dell’addebito, con conseguente contrarietà al canone di buona fede e violazione del diritto di difesa,<br />

c) mancanza di proporzionalità tra addebito e sanzione, atteso (quanto all’addebito su telefonate e sms) l’affidamento<br />

suscitato nel lavoratore e la tenuità del danno dal medesimo cagionato nonché (quanto all’addebito relativo ai<br />

files presenti sul pc portatile) l’inutilizzabilità delle prove invocate dal datore,<br />

2

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